Cassazione Penale, Sentenza n. 22153/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tornatola impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina (art. 628 c.p., con concorso con Orazio Spinella) contestata a seguito dell'avvicinamento della persona offesa con la scusa di una sigaretta, del suo bloccaggio, dello spingerlo contro un muro e della sottrazione di una banconota da 50 euro. I motivi di ricorso denunciavano: insufficienza e mera congettura dei gravi indizi, mancanza di riscontri oggettivi (mancato verbale di rinvenimento della banconota), vizio di ricostruzione del concorso tra i due indagati, carenza di motivazione circa le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), irragionevolezza e sproporzione della custodia cautelare rispetto all'entità del fatto (art. 275 c.p.p.) e mancata valutazione di misure alternative (art. 275 c.p.p., comma 3).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure attengono in buona parte alla valutazione di merito dei fatti e non alla violazione di specifiche norme di diritto come richiesto dall'art. 606 c.p.p. Sulla base dell'esame, il provvedimento del Tribunale del riesame è ritenuto adeguatamente motivato: le dichiarazioni della persona offesa sono risultate credibili e sono state corroborate dal verbale di arresto che documenta il rinvenimento di una banconota da 50 euro caduta al Tornatola. Inoltre il Tribunale ha valutato il pericolo di reiterazione pericoloso sulla base dei plurimi precedenti penali, di una condanna non definitiva in corso, della recente scarcerazione e dell'inadeguatezza delle misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è respinto (inammissibile) e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come riferimento alla responsabilità in concorso tra più persone nella commissione del reato; il Tribunale ha ritenuto il concorso sulla base della ricostruzione fattuale e delle dichiarazioni della persona offesa
art. 99 comma 4 cod. pen.
Citato come circostanza rilevante ai fini della configurazione del reato e della gravità del quadro indiziario (aggravanti o condizioni personali del reo) così come considerato nel provvedimento
art. 628 cod. pen.
Norma che definisce il reato di rapina; il fatto è stato qualificato come rapina in concorso con elementi di violenza e sottrazione di denaro, valutati dal Tribunale del riesame
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato adeguatamente le esigenze concrete e attuali
art. 275 cod. proc. pen.
Norma che regola l'applicazione delle misure cautelari e la loro proporzionalità; il Tribunale ha spiegato perché la custodia in carcere fosse necessaria e le misure meno afflittive inadeguate
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di considerare misure alternative alla custodia; nel caso il Tribunale ha esplicitamente valutato e ritenuto inefficaci tali misure alla luce della personalità e della storia del ricorrente
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti dell'impugnazione in cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che sollevano fatti o rivalutazioni di merito non riconducibili a violazioni di norme di diritto o a manifesta illogicità della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In cassazione penale i motivi che attaccano prevalentemente la valutazione di merito dei fatti sono spesso inammissibili: il ricorso deve denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.)
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili, possono da sole contribuire a formare gravi indizi di responsabilità, purché il giudice di merito dia adeguata e penetrante motivazione sulla loro attendibilità
- Il riscontro oggettivo (ad es. il verbale di arresto con il rinvenimento della banconota) costituisce un elemento di corroborazione rilevante che rafforza la valutazione dei gravi indizi
- La custodia cautelare può essere ritenuta proporzionata e necessaria quando sussista un concreto pericolo di reiterazione commisurato alla personalità dell'indagato, ai precedenti penali, a condanne non definitive recenti o alla vicinanza temporale rispetto a misure precedenti
- Il giudice deve valutare le misure alternative e motivare l'eventuale loro inadeguatezza; tuttavia, la mera prospettazione teorica di misure meno afflittive non basta se gli elementi concreti indicano la loro inefficacia
- La pronuncia di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste (art. 616 c.p.p.)
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