Cassazione Civile, Ordinanza n. 36374/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dal condominio e da alcuni condomini per ottenere la rimessione in pristino dell'area scavata nel sottosuolo condominiale e del locale interrato realizzato da un singolo condomino, ritenuto formato senza il consenso degli altri partecipanti e in violazione dei diritti sulle parti comuni. In primo grado è stata anche rigettata la riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che il locale interrato fosse stato realizzato non prima del 1992, che il sottosuolo fosse bene comune e che il singolo condomino non potesse, senza consenso degli altri, effettuare scavi per ricavare nuovi locali o ampliare quelli esistenti. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi: con il primo si deduceva violazione degli artt. 115, 244 e 245 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando il mancato esame e la mancata ammissione di prove testimoniali decisive per dimostrare la preesistenza dello scavo; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 2697 c.c., 194, 195 c.p.c. e art. 92 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, censurando la valutazione delle prove e sostenendo che non vi fosse prova che lo scavo fosse stato effettuato dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la censura mirava in sostanza a contestare la valutazione delle prove e che l'istanza istruttoria non reiterata in sede di conclusioni poteva essere considerata abbandonata, non essendo emersa una volontà inequivoca di insistervi. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non erano stati indicati il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il momento e il modo della sua discussione processuale, né la decisività; inoltre la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito e della prova documentale, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura relativa alla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile quando si traduce nella richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
art. 244 c.p.c.
Invocato in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale; la Corte ha escluso il vizio denunciato perché la doglianza mirava alla revisione del merito e perché le istanze istruttorie non erano state ritualmente reiterate.
art. 245 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 244 c.p.c. per contestare la mancata ammissione della prova testimoniale, senza esito favorevole in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata esclusa perché la decisione di merito era conforme al principio secondo cui il singolo condomino non può appropriarsi del sottosuolo comune senza consenso degli altri condomini.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non configurabile in presenza di una critica rivolta alla valutazione delle prove o al ragionamento decisorio, poiché in cassazione è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l'onere probatorio; la Corte ha respinto la censura, ritenendo che il motivo sollecitasse in realtà una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 194 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo insieme ad altre disposizioni processuali, senza che la doglianza superasse il vaglio di specificità richiesto.
art. 195 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla consulenza tecnica, ma la Corte ha considerato la censura come richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 92 disp. att. c.p.c.
Censurato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la doglianza fosse ritenuta idonea a scalfire la decisione impugnata.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte ha ribadito la necessità di specificare nel ricorso per cassazione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per sottolineare gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo.
art. 184 c.p.c.
Le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 184 c.p.c. sono state ritenute non reiterate nelle conclusioni, con conseguente presunzione di abbandono non superata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove: è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla persuasività o sufficienza del ragionamento probatorio del giudice di merito.
- Le istanze istruttorie non reiterate nelle conclusioni possono considerarsi abbandonate, salvo che dalla complessiva condotta difensiva emerga in modo inequivoco la volontà di insistervi.
- Il ricorso per cassazione che denuncia omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare rigorosi oneri di specificità, indicando il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In tema di condominio, il sottosuolo su cui insiste l'edificio rientra tra i beni comuni e il singolo condomino non può, senza il consenso degli altri partecipanti, procedere a scavi o opere che sottraggano la cosa comune alla destinazione e alla disponibilità collettiva.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione della consulenza tecnica è inammissibile in sede di legittimità.
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