Cassazione Civile, Ordinanza n. 29709/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010, emessi a seguito di indagini bancarie e fondati sulla presunzione di maggior reddito ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati accolti per ritenuta violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sul presupposto che l’Ufficio avesse notificato gli avvisi prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura della verifica. In appello, l’Agenzia aveva sostenuto che tale garanzia non fosse applicabile perché non vi era stata verifica presso i locali del contribuente, ma solo acquisizione di elementi presso istituti bancari. La CTR, pur riconoscendo fondata la censura sulla questione formale, aveva poi esaminato e respinto nel merito l’appello dell’Ufficio, ritenendo giustificate le movimentazioni bancarie. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata la giustificazione delle operazioni contestate. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio egli aveva anche aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali ex d.l. n. 119/2018, ma l’Agenzia aveva notificato due dinieghi alle istanze di condono, non impugnati nel termine, con conseguente definitività di tali dinieghi; ciò non ha però determinato l’estinzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto definitive e non più contestabili le decisioni dell’Ufficio che avevano negato la definizione agevolata, perché i relativi dinieghi erano stati regolarmente notificati e non impugnati nel termine. Ha quindi escluso l’estinzione del giudizio. Nel merito, ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e decidendo direttamente nel merito con rigetto dei ricorsi originari del contribuente. La Corte ha ritenuto che, una volta risolta in appello la sola questione della tempestività/validità dell’avviso di accertamento, la CTR aveva esaurito la propria potestas iudicandi e non poteva esaminare il merito, rimasto fuori dal thema decidendum per mancata costituzione dell’appellato e mancata riproposizione delle questioni già assorbite. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale condizionato del contribuente. Spese di merito compensate; spese di legittimità poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
le risultanze delle indagini bancarie possono fondare l’accertamento, salvo idonea giustificazione delle movimentazioni da parte del contribuente; la Corte richiama la norma come base della pretesa impositiva.
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata in parallelo all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per la disciplina delle indagini finanziarie e della presunzione relativa sui movimenti bancari.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare l’erronea distribuzione dell’onere della prova; la Corte lo cita nel quadro della doglianza dell’Ufficio sulla mancata prova della giustificazione delle operazioni.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
il termine dilatorio di 60 giorni post-verifica si applica solo ai casi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non alle indagini bancarie svolte presso terzi.
art. 132 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione apparente della sentenza di appello.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione sarebbe derivata dalla motivazione meramente apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione della sentenza.
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 10 e comma 12
la Corte osserva che il diniego della definizione agevolata deve essere notificato secondo le regole processuali e che, una volta non impugnato, diventa definitivo.
artt. 16, 16-bis e 17 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per le modalità di notifica del diniego della definizione agevolata.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo quando l’accertamento segua ad accessi, ispezioni o verifiche svolte presso i locali del contribuente; non si estende automaticamente alle indagini bancarie o ad attività istruttorie svolte presso terzi.
- Nel giudizio di appello in materia tributaria, la mancata costituzione dell’appellato e la mancata riproposizione delle questioni di merito già assorbite impediscono di ampliare il thema decidendum oltre la questione devoluta con l’appello.
- Se il giudice di appello decide correttamente su una questione pregiudiziale o formale e, nonostante ciò, esamina anche il merito non devoluto, tale ulteriore esame è compiuto ad abundantiam e non incide sulla corretta delimitazione della potestas iudicandi.
- La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie può essere superata solo mediante specifiche e convincenti giustificazioni del contribuente; in mancanza, il rilievo indiziario resta idoneo a sostenere l’accertamento.
- Un diniego di definizione agevolata, se ritualmente notificato e non impugnato nel termine, diventa definitivo e non determina di per sé l’estinzione del giudizio principale pendente, salvo che ne sia accertato l’effetto estintivo previsto dalla legge.
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