Sentenza del 24/09/2018 n. 2248 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - opificio - utilizzo come magazzino - comunicazione all'ente territoriale -aliquota ridotta - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta applicabile l'aliquota IMU più bassa prevista per i magazzini, anziché quella relativa agli opifici industriali. La prevalenza dell'uso come deposito merci, unita alla residualità dell'attività molitoria, alla comunicazione del mutamento di destinazione al Comune e ai consumi delle utenze, è stata considerata idonea a dimostrare l'effettiva destinazione dell'immobile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'aliquota IMU applicabile a un immobile catastalmente classificato o originariamente utilizzato come opificio industriale, ma impiegato prevalentemente come magazzino per il deposito di merci, con svolgimento soltanto residuale di attività molitoria. Il punto centrale è stabilire se debba applicarsi l'aliquota ordinaria prevista per gli opifici oppure l'aliquota più bassa prevista per i magazzini. La destinazione effettiva a deposito era stata comunicata tempestivamente al Comune dalla società conduttrice e risultava coerente con i consumi delle utenze, in particolare energia elettrica e acqua.
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU, la destinazione effettiva e prevalente dell'immobile può essere determinante per individuare l'aliquota applicabile, soprattutto quando l'uso concreto differisce da quello originario o catastale.
- Quando un immobile è utilizzato principalmente come magazzino e solo marginalmente per attività produttive, può trovare applicazione l'aliquota più favorevole prevista per i magazzini, se tale prevalenza è adeguatamente provata.
- La comunicazione tempestiva del mutamento di destinazione al Comune rafforza la posizione del contribuente e riduce il rischio che l'ente contesti l'uso effettivo dell'immobile.
- I consumi di energia elettrica, acqua e altre utenze possono costituire elementi probatori utili per dimostrare che l'attività produttiva è residuale e che l'utilizzo principale è quello di deposito.
- La sola classificazione o denominazione dell'immobile come opificio non è necessariamente decisiva se la concreta utilizzazione prevalente, documentata e comunicata all'ente, è diversa.
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