Cassazione Civile, Sentenza n. 30222/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di regolamento preventivo di giurisdizione volta a ottenere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano; BSL e Valeria Gavazzi sostenevano che la controversia riguardava questioni di diritto societario e l'esercizio dell'usufrutto (a fronte di aumenti di capitale, cessioni in sub-usufrutto e attribuzione di diritti di voto) e non una controversia di natura successoria, per cui doveva applicarsi la Convenzione di Lugano 2007 e non l'art. 50 della legge n.218/1995 né il trattato italo-svizzero del 1868.
La decisione
La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto che la causa petendi e il petitum sostanziale attengano a rapporti societari e all'accertamento dei diritti e obblighi dell'usufruttuario (e non all'accertamento di beni o diritti caduti in successione), per cui non è applicabile l'art. 50 l. n. 218/1995 né l'art. 17 del trattato italo-svizzero del 1868. Essendo controversie di natura civile e commerciale, e considerato il domicilio dei convenuti e il luogo in cui si sarebbero concretizzati i fatti e il danno (Svizzera), la Corte ha applicato la Convenzione di Lugano 2007 e ha escluso la giurisdizione italiana. Spese regolate come da dispositivo.
Norme richiamate
Non applicabile: la Corte ha ritenuto che la controversia non abbia natura successoria necessaria per radicare la giurisdizione italiana ai sensi di tale norma, perché l'oggetto principale riguarda rapporti societari e l'esercizio dell'usufrutto.
Art. 17, Trattato italo-svizzero di stabilimento e consolare (1868)
Non applicabile: il trattato agevola la giurisdizione italiana solo per controversie successorie relative a decessi avvenuti all'estero; nella specie manca sia la natura successoria della causa sia la condizione del decesso "in paese diverso" prevista dall'art. 17.
Convenzione di Lugano (30/10/2007), artt. 2, 3, 5(3), 6(1)
Applicata: la controversia è stata qualificata civile e commerciale e quindi rientra nell'ambito della Convenzione. Art. 2 (criterio generale: domicilio del convenuto) e art. 5(3) (competenza per luogo dove è avvenuto il danno) sono stati utilizzati per escludere la giurisdizione italiana; art.3 (elencazione delle materie escluse) non opera per fatti dedotti; art.6(1) (azioni contro più convenuti) richiede un nesso stretto per la riunione, ma non è stato qui sufficiente a radicare la causa in Italia.
Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) - principio interpretativo
Richiamato quale riferimento interpretativo: la Convenzione di Lugano è sostanzialmente conforme al regolamento UE in tema di competenze (in particolare per i criteri relativi al luogo del danno e alla competenza speciale), e la giurisprudenza citata applica i medesimi principi.
Richiamato nelle domande delle attrici come norma sulla responsabilità dell'usufruttuario: la Corte ha qualificato le pretese risarcitorie e restitutorie fondate su questa norma come questioni di diritto civile/commerciale e non come cause successorie.
Massime di principio
- Per determinare la giurisdizione occorre individuare la causa petendi e il petitum: se l'oggetto principale è l'accertamento di obbligazioni o illeciti connessi a operazioni societarie (anche se riferite a beni che furono nell'asse ereditario), la controversia è civile/commerciale e non necessariamente successoria.
- La semplice evocazione della 'comunione ereditaria' o il richiamo alle quote ereditarie non trasformano automaticamente la causa in una controversia successoria: conta se l'oggetto principale riguarda beni o diritti caduti in successione.
- Se le pretese sono rivolte anche contro soggetti terzi estranei alla successione o riguardano atti societari compiuti post mortem (aumenti di capitale, trasferimenti, esercizio di diritti di voto), è probabile l'applicazione della Convenzione di Lugano o del Regolamento UE e la conseguente competenza del foro del domicilio dei convenuti o del luogo del danno.
- L'attore che intende radicare la controversia in Italia per motivi successori deve formulare la domanda in modo che l'oggetto principale sia chiaramente successorio (es.: accertamento o divisione di beni caduti in successione) e verificare i presupposti dell'art. 50 l. n. 218/1995 o del trattato applicabile.
- In presenza di più convenuti domiciliati in uno Stato estero e di fatti/danni verificatisi all'estero, l'eccezione di difetto di giurisdizione avrà elevate probabilità di successo salvo che sussista un nesso così stretto tra le domande da giustificare la riunione davanti al giudice italiano.
- Per difendere l'accesso al giudice italiano è utile provare che l'oggetto principale concerne diritti caduti in successione, che il de cuius è morto nel territorio rilevante per il trattato applicabile, o eccepire e confutare l'applicabilità delle norme internazionali invocate dalla controparte.
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