Cassazione Civile, Ordinanza n. 00879/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato da una dirigente con l'ente d'ambito e dalla successiva cessazione del rapporto. La lavoratrice ha dedotto di aver sottoscritto nel 2003 un contratto di durata quinquennale, prorogato fino al 30 settembre 2008, con previsione di tacita rinnovazione in mancanza di disdetta; ha anche riferito di aver chiesto la proroga dell'aspettativa presso la Provincia da cui proveniva, senza ricevere riscontro, e di essere stata poi destinataria di un provvedimento di rientro al posto di lavoro. Ha quindi chiesto l'accertamento della proroga tacita del contratto fino al 7 maggio 2008 e la declaratoria di nullità del provvedimento che disponeva il suo rientro. In primo e secondo grado le domande sono state respinte per difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione convenuta. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha proposto cinque motivi, ma la Corte non entra nel merito di essi perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 9 marzo 2017 e, trattandosi di controversia di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, non opera la sospensione feriale; il ricorso notificato il 29 settembre 2017 risultava quindi oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Ritiene applicabile il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, e afferma che, in materia di pubblico impiego privatizzato, la qualificazione della controversia come lavoro comporta l'applicazione delle norme processuali lavoristiche, con esclusione della sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 L. n. 742 del 1969. Non vengono esaminati i cinque motivi di ricorso. La ricorrente è condannata alle spese e viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
per le impugnazioni soggette al termine lungo, il ricorso per cassazione doveva essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, essendo applicabile il testo modificato dalla L. n. 69 del 2009.
L. n. 69 del 2009
è richiamata come fonte della modifica del termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c.
art. 3 L. n. 742 del 1969
la sospensione feriale dei termini non si applica alla controversia di lavoro relativa al pubblico impiego privatizzato, secondo la qualificazione data alla domanda dal giudice di merito.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; la ricorrente, rimasta soccombente, è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
sussistendo i presupposti processuali, va versato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
è il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la qualificazione della controversia come controversia di lavoro comporta l'applicazione del relativo regime processuale, incluso il criterio di computo dei termini di impugnazione.
- Quando la sentenza di merito qualifica la lite secondo un determinato rito, l'impugnazione va proposta secondo forme e termini corrispondenti a tale qualificazione, in applicazione del principio dell'apparenza, per assicurare certezza al regime delle impugnazioni.
- Alle controversie di lavoro del pubblico impiego privatizzato non si applica la sospensione feriale dei termini di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00872/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00873/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00874/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00875/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00876/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00877/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →