Ordinanza del 03/04/2018 n. 8167 - Corte di Cassazione
- Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Accertamento con metodo sintetico - Inversione della prova a carico del contribuente di carattere generico - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, nell’accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali ai sensi dell’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve dimostrare documentalmente non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche la loro entità e la durata del possesso. È stata cassata la sentenza della CTR Calabria che aveva richiesto la prova dello specifico impiego delle somme per finanziare la spesa contestata.
Accertamento sintetico del reddito e prova contraria del contribuente sulle spese per incrementi patrimoniali
Accertamento sintetico del reddito e prova contraria
La pronuncia riguarda un avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo all’anno 2004, emesso mediante il cosiddetto redditometro ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente ratione temporis. La questione centrale concerne l’estensione della prova documentale che il contribuente deve fornire per superare la presunzione derivante da spese sostenute per incrementi patrimoniali.
Vicenda processuale
F. De N. ha impugnato l’avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 1314/2016, depositata il 1° giugno 2016, ha accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione di primo grado.
La CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse provato le proprie difese, rilevando in particolare:
- l’assenza di documentazione o di altra prova relativa a investimenti finanziari;
- la mancata esibizione di documentazione bancaria comprovante il successivo impiego delle somme per sostenere le spese contestate.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso e il contribuente ha depositato memoria.
Motivo di ricorso
Il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la norma non impone di dimostrare che gli ulteriori redditi siano stati concretamente utilizzati per coprire le spese oggetto dell’accertamento.
Secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe sufficiente dimostrare, mediante elementi oggettivi, l’entità degli ulteriori redditi e la durata del loro possesso, così da rendere plausibile la riferibilità a tali redditi della maggiore capacità contributiva contestata.
Principio sulla prova contraria
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. L’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 richiede che il contribuente dimostri con idonea documentazione il possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta invocati come giustificazione.
La prova documentale deve riguardare non soltanto la sussistenza o disponibilità dei redditi, ma anche:
- l’entità dei redditi;
- il possesso degli stessi da parte del contribuente;
- la durata del possesso.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, quando l’Ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione a spese per incrementi patrimoniali, la prova contraria prevista dall’art. 38, sesto comma, non concerne esclusivamente la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Essa deve comprendere anche la consistenza quantitativa di tali redditi e il periodo durante il quale sono rimasti nella disponibilità del contribuente.
Tali elementi sono considerati circostanze sintomatiche idonee a dimostrare che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con quei redditi. La Corte richiama, in particolare, le sentenze n. 25104 del 26 novembre 2014 e n. 22944 del 2015.
Errore della sentenza della CTR
La sentenza impugnata non si è conformata ai principi indicati. La CTR aveva infatti ritenuto che la documentazione bancaria, e in particolare l’estratto conto, fosse idonea soltanto quando evidenziasse contemporaneamente:
- l’incasso derivante da un disinvestimento;
- l’uscita finanziaria corrispondente al pagamento dell’investimento patrimoniale oggetto di giustificazione.
Secondo la Corte di cassazione, tale impostazione introduce un requisito probatorio non previsto dalla legge, poiché pretende la dimostrazione del collegamento diretto e puntuale tra l’incasso delle somme e il pagamento della specifica spesa patrimoniale.
La prova richiesta al contribuente deve invece concentrarsi sull’entità dei redditi e sulla durata del loro possesso, elementi oggettivi dai quali possa desumersi che la spesa sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Non è quindi necessario dimostrare in modo analitico il concreto impiego di quelle somme per ciascuna spesa contestata, purché siano documentati il possesso, la consistenza e la durata della disponibilità finanziaria.
Decisione della Corte
La Corte di cassazione ha:
- accolto il ricorso del contribuente;
- cassato la sentenza impugnata;
- rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione;
- rimesso al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La pronuncia è stata deliberata a Roma il 10 gennaio 2018. La motivazione è stata redatta in forma semplificata, previa autorizzazione del Collegio.
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