Ordinanza del 03/04/2018 n. 8085 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Impugnazioni - Società di persone -Accertamento contestuale di IVA, IRPEF ed IRAP fondato su elementi comuni - regolare istaurazione del contraddittorio in carenza di litisconcorzio necessario con i soci - Esclusione -.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato nulle le sentenze di merito perché il giudizio promosso da una società di persone contro un accertamento unitario IVA e IRAP, fondato su elementi comuni anche alle imposte dirette, si era svolto senza la partecipazione necessaria dei soci. La definizione separata dell’IRPEF da parte dei soci non esclude il litisconsorzio necessario, poiché non incide sulle pretese IVA e IRAP della società. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.
Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nelle controversie su accertamenti unitari IVA, IRPEF e IRAP
Litisconsorzio necessario nell’accertamento unitario di società di persone
La pronuncia riguarda il giudizio promosso dalla Real Pesca di L.R. & C. sas contro un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l’anno 2005. L’accertamento era stato emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base di elementi comuni anche alla determinazione delle imposte dirette imputabili per trasparenza ai soci.
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, perché il contraddittorio non era stato instaurato nei confronti dei soci della società di persone, che dovevano considerarsi parti necessarie del processo.
Principi relativi all’IRAP
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10145 del 20 giugno 2012, secondo cui l’IRAP è un’imposta di carattere reale, assimilabile all’ILOR, non deducibile dalle imposte sui redditi e proporzionale.
Poiché il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, nel giudizio relativo all’accertamento dell’IRAP dovuta dalla società sussiste il litisconsorzio necessario dei soci. La decisione sulla posizione della società, infatti, è inscindibilmente collegata alle posizioni fiscali dei singoli partecipanti.
Principi relativi all’IVA e agli accertamenti contestuali
La Corte richiama inoltre la sentenza n. 26071 del 30 dicembre 2015, secondo cui l’accertamento di un maggior imponibile IVA nei confronti di una società di persone, quando sia stato effettuato autonomamente, non impone necessariamente la partecipazione dei soci al relativo giudizio.
Diversa è la situazione in cui l’Agenzia delle Entrate emetta, con un unico atto, accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, fondati su elementi comuni. In tale ipotesi, la parte relativa all’IVA non può sottrarsi al vincolo del “simultaneus processus” quando non sia autonomamente definibile sulla base di elementi specifici propri dell’imposta.
L’inscindibilità delle situazioni fiscali impone quindi la partecipazione congiunta della società e dei soci, anche se il giudizio riguarda formalmente l’avviso impugnato dalla sola società.
Irrilevanza della definizione separata dell’IRPEF dei soci
Nel caso concreto, la società aveva sostenuto che i soci avevano separatamente definito la propria posizione fiscale ai fini dell’IRPEF derivante per trasparenza dall’accertamento.
La Corte ha escluso che tale circostanza potesse incidere sulla regolare instaurazione del processo. La definizione separata produce effetti esclusivamente sulla posizione personale dei soci e limitatamente all’IRPEF relativa all’annualità interessata.
Essa non determina invece effetti processuali o sostanziali sulle pretese dell’Erario relative all’IVA e all’IRAP dovute dalla società per la medesima annualità. Tali pretese costituivano l’oggetto specifico della controversia instaurata con l’impugnazione dell’avviso unitario.
Ne consegue che il litisconsorzio necessario tra società e soci conserva carattere originario e non viene meno per effetto della definizione delle posizioni individuali ai fini IRPEF.
Vicenda processuale e merito dell’accertamento
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro l’avviso di accertamento IRAP e IVA 2005. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Nel merito, la CTR aveva ritenuto non adeguatamente determinato il quantum della pretesa fiscale, osservando che l’accertamento non aveva tenuto conto dei costi d’impresa, sebbene non correttamente contabilizzati. L’accertamento era stato qualificato come induttivo puro e traeva origine dal mancato rinvenimento di merci presso la società verificata, sulla base delle presunzioni richiamate dall’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La società ha resistito con controricorso e ha successivamente depositato memoria.
Tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito le censure, rilevando preliminarmente la nullità delle sentenze per omessa partecipazione dei soci al giudizio.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere nel rispetto del contraddittorio integro, con la partecipazione necessaria dei soci della Real Pesca di L.R. & C. sas, prima di riesaminare la controversia relativa all’accertamento unitario IVA e IRAP.
La decisione è stata assunta a Roma il 19 dicembre 2017 e depositata in cancelleria il 3 aprile 2018.
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