Ordinanza del 03/04/2018 n. 8089 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Ricorso e introduzione - notificazione del controricorso - notificazione del Comune al legale del contribuente senza l'utilizzo del suo indirizzo di posta elettronica già comunicato - ammissibilità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il controricorso del Comune di Ischia, notificato presso la Cancelleria anziché all’indirizzo PEC comunicato dalla contribuente. Rigetta inoltre il ricorso della contribuente, confermando che, alla data della notifica, l’invio del ricorso tributario tramite posta privata era inesistente e non sanabile, poiché le notificazioni postali di atti giudiziari erano riservate a Poste Italiane. L’abrogazione della riserva, efficace dal 10 settembre 2017, non ha valore retroattivo. Nessuna pronuncia sulle spese; è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Inammissibilità del controricorso notificato in Cancelleria nonostante l’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore; rigetto del ricorso tributario notificato tramite posta privata.
Inammissibilità del controricorso e rigetto del ricorso tributario
La pronuncia riguarda il giudizio promosso dalla contribuente K. B. contro il Comune di Ischia in relazione a un avviso di accertamento per omesso o parziale versamento dell’ICI riferita all’anno d’imposta 2007 e agli immobili del complesso denominato Castello Aragonese. La Corte di Cassazione ha esaminato sia l’ammissibilità del controricorso comunale sia la validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio tributario.
Vicenda processuale
La CTP di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento. La CTR della Campania, con sentenza n. 11084/31/2015, depositata il 7 dicembre 2015, aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, successivamente illustrato con memoria. Il Comune di Ischia ha resistito mediante controricorso, la cui ammissibilità è stata contestata dalla ricorrente.
Notificazione del controricorso presso la Cancelleria
La Corte ha accolto l’eccezione di inammissibilità del controricorso. Il Comune aveva notificato l’atto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in assenza di elezione di domicilio in Roma, nonostante la ricorrente avesse comunicato sia il numero di telefax sia l’indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore.
La Corte richiama il principio secondo cui, dopo le modifiche introdotte dall’art. 25 della legge n. 183/2011 agli artt. 125 e 366 c.p.c., la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria dell’autorità giudiziaria opera soltanto quando il difensore non abbia indicato l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine professionale.
Il principio è stato ricondotto, in particolare, ai seguenti precedenti:
- Cass., Sezioni Unite, 20 giugno 2012, n. 10143;
- Cass., sez. VI-2, ordinanza 14 settembre 2017, n. 21335.
Poiché l’indirizzo PEC era stato comunicato dalla ricorrente, la notificazione presso la Cancelleria non era idonea e il controricorso è stato dichiarato inammissibile.
Motivo di ricorso della contribuente
La contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 115, 116 e 156 c.p.c. e degli artt. 16, 17, 20 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura riguardava la conferma, da parte della CTR, dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, notificato tramite un vettore postale privato. Secondo la contribuente, tale modalità avrebbe dovuto essere considerata valida o comunque sanabile.
La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la correttezza della decisione impugnata.
Riserva a Poste Italiane delle notificazioni postali
La Corte ha richiamato l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, adottato in attuazione della direttiva 97/67/CE. Sebbene la disciplina avesse liberalizzato i servizi postali, la disposizione riservava in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale, individuato in Poste Italiane S.p.A., i servizi relativi:
- alle notificazioni a mezzo posta;
- alle comunicazioni a mezzo posta connesse alla notificazione degli atti giudiziari disciplinati dalla legge 20 novembre 1982, n. 890;
- alle notificazioni postali degli atti tributari sostanziali e processuali.
La Corte richiama, tra gli altri, Cass., sez. VI-5, ordinanze 19 dicembre 2014, n. 27021, e 23 marzo 2014, n. 5873, nonché Cass., sez. V, 17 febbraio 2011, n. 3932, e 7 maggio 2008, n. 11095.
Effetti della notificazione tramite posta privata
Poiché il ricorso introduttivo era stato notificato tramite un soggetto privato non abilitato, la notificazione è stata qualificata come inesistente e non come semplicemente nulla.
Di conseguenza, essa non poteva essere sanata dalla costituzione in giudizio delle controparti. La Corte richiama, sul punto, anche i seguenti precedenti:
- Cass., sez. VI-5, ordinanza 23 agosto 2017, n. 20306;
- Cass., sez. VI-5, ordinanza 5 giugno 2017, n. 13956;
- Cass., sez. VI-5, ordinanza 30 settembre 2016, n. 19467;
- Cass., sez. VI-2, ordinanza 31 gennaio 2013, n. 2262.
Le Sezioni Unite, con le sentenze n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017, avevano inoltre ribadito l’esclusiva di Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, per le notificazioni e comunicazioni postali connesse agli atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/1982.
La contribuente aveva richiamato Cass., sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2922, che aveva prospettato, in un obiter dictum, una possibile equiparazione della notificazione tramite posta privata alla consegna diretta dell’atto. La Corte ha escluso che tale richiamo potesse superare la qualificazione della notificazione come inesistente, trattandosi di attività compiuta da un soggetto non abilitato, anche alla luce dei principi affermati da Cass., Sezioni Unite, 20 luglio 2016, n. 14916.
Abrogazione della riserva postale e limiti temporali
La Corte ha esaminato anche la sopravvenuta legge 4 agosto 2017, n. 124. L’art. 1, comma 57, lett. b), ha abrogato l’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 con decorrenza dal 10 settembre 2017.
L’abrogazione ha eliminato la riserva esclusiva a favore di Poste Italiane per i servizi relativi alle notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/1982 e per le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. n. 285/1992.
Tuttavia, la Corte ha escluso qualsiasi efficacia retroattiva della modifica normativa, poiché non le ha riconosciuto natura interpretativa. In applicazione dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, la validità della notificazione deve essere valutata in base alla disciplina vigente al momento in cui essa è stata effettuata.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’art. 1, comma 57, della legge n. 124/2017 deve essere letto insieme al comma 58. La nuova disciplina prevede che il rilascio delle licenze individuali per i servizi di notificazione degli atti giudiziari sia subordinato a specifici obblighi relativi a:
- sicurezza;
- qualità;
- continuità;
- disponibilità;
- esecuzione dei servizi;
- affidabilità, professionalità e onorabilità dei richiedenti.
Il comma 58 attribuisce all’autorità nazionale di regolamentazione, sentito il Ministero della giustizia, il compito di determinare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle nuove licenze individuali.
Fino al rilascio delle nuove licenze e alla definizione delle relative regole da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Corte ha ritenuto applicabile l’orientamento precedente, fondato sulla riserva a Poste Italiane. In tal senso è richiamata Cass., sez. VI-5, ordinanza 11 ottobre 2017, n. 23887.
Decisione e conseguenze economiche
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando l’inammissibilità del ricorso introduttivo notificato tramite posta privata.
Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’inammissibilità del controricorso notificato dal Comune presso la Cancelleria della Corte.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso art. 13.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 21 dicembre 2017.
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