Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 03/04/2018 n. 8164 - Corte di Cassazione

Accertamento Imposte - Avviso di accertamento - assoggettamento alla ritenuta del 12,50% sugli importi accantonati negli anni ai fini previdenziali - Verifica del rendimento sul capitale accantonato - necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la ritenuta agevolata del 12,50% può applicarsi esclusivamente alla quota della prestazione riconducibile al rendimento effettivo del capitale previdenziale investito sul mercato, anche non finanziario. Non è sufficiente fare riferimento a rendimenti calcolati mediante riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata con rinvio per verificare, anche mediante consulenza tecnica d’ufficio, se e in quale misura gli accantonamenti abbiano prodotto un rendimento effettivo.

Applicazione della ritenuta del 12,50% sul rendimento effettivo degli accantonamenti previdenziali del fondo integrativo Enel.

Ritenuta del 12,50% sul rendimento degli accantonamenti previdenziali

La pronuncia riguarda il trattamento fiscale delle somme corrisposte al termine del rapporto di lavoro a un ex dirigente Enel, nell’ambito della liquidazione di prestazioni derivanti dal fondo integrativo aziendale. La Corte di cassazione precisa che l’aliquota agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all’intera componente qualificata come rendimento di polizza, ma esclusivamente alla parte della prestazione corrispondente a un rendimento effettivamente realizzato mediante investimento del capitale accantonato.

Fatti e svolgimento del giudizio

F. B., ex dirigente Enel, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate dall’Enel sulle somme liquidate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. A seguito del decesso del contribuente, il giudizio è stato proseguito dall’erede V. M. Z.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo applicabile la ritenuta del 12,50% sulle somme corrispondenti al cosiddetto rendimento di polizza e riformando la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva invece ritenuto assoggettabile all’aliquota ridotta soltanto il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato dal fondo.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’erede del contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

Principi normativi e giurisprudenziali richiamati

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13642/2011 e successivamente applicato da numerose pronunce, tra cui le sentenze n. 29583/2011, n. 8320/2012, n. 22492/2013, n. 25106/2014 e n. 21466/2014.

Secondo tale orientamento, l’applicazione della ritenuta del 12,50% sul rendimento richiede una verifica concreta, da parte del giudice di merito, riguardo:

  • all’effettivo investimento sul mercato dei capitali derivanti dalla contribuzione;
  • ai risultati conseguiti attraverso tale investimento;
  • alle modalità con cui eventuali plusvalenze siano state attribuite alle singole posizioni individuali.

La Corte precisa inoltre, sulla base delle sentenze n. 10285/2017 e n. 21423/2017, che rientrano nel concetto di rendimento le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, anche se non si tratta di mercato finanziario in senso stretto. Non rientrano invece in tale nozione le somme calcolate mediante riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, utilizzati per garantire la copertura delle prestazioni previdenziali contrattualmente previste.

Condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata

La ritenuta del 12,50% è applicabile soltanto alla quota della prestazione che rappresenta il rendimento effettivo del capitale previdenziale accantonato e investito. La verifica deve quindi distinguere tra:

  • capitale costituito dagli accantonamenti contributivi;
  • rendimento effettivamente prodotto dall’investimento del capitale;
  • componenti meramente tecnico-attuariali o contabili, non riconducibili a un investimento sul mercato.

La Corte chiarisce che il contribuente non deve necessariamente dimostrare in modo analitico che i capitali siano stati investiti sul mercato, indicare ogni singolo risultato dell’investimento o ricostruire il criterio di attribuzione della plusvalenza alla propria posizione individuale. Tuttavia, deve essere verificata la consistenza della liquidazione qualificabile come rendimento, ossia la parte effettivamente derivante dall’investimento del capitale accantonato.

Errore della Commissione Tributaria Regionale

Secondo la Corte, il giudice d’appello non si è conformato ai principi sopra indicati. La CTR si è limitata a riformare la decisione di primo grado, che aveva accolto la tesi dell’Ufficio in ragione della mancata produzione, da parte del contribuente, della documentazione relativa agli importi accantonati negli anni ai fini previdenziali.

La CTR avrebbe invece dovuto accertare specificamente:

  • se gli accantonamenti effettuati dal fondo avessero generato un rendimento effettivo sul mercato;
  • in quale misura tale rendimento fosse stato prodotto;
  • quale quota della prestazione complessiva fosse quindi assoggettabile alla ritenuta del 12,50%.

La Corte richiama, per fattispecie analoghe, anche le sentenze n. 3792/2016 e n. 23137/2017.

Rinvio e possibile consulenza tecnica

Per compiere l’accertamento necessario, la Corte dispone il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio potrà, se necessario, avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire la componente di rendimento effettivo degli accantonamenti.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte:

  • accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate;
  • dichiara assorbito il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.;
  • cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
  • rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione;
  • rimette al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata pronunciata a Roma il 9 gennaio 2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.