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Ordinanza

Ordinanza del 03/04/2018 n. 8077 - Corte di Cassazione

Tarsu - Contenzioso - Avviso di pagamento - Mancata indicazione del termine e dell'autorità alla quale proporre ricorso - Validità - Scusabilità dell'errore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l’omessa indicazione, nell’avviso TARSU, del termine e dell’autorità cui proporre ricorso non invalida l’atto, ma può giustificare la rimessione in termini del contribuente. È inoltre legittima la tariffa TARSU più elevata per gli esercizi alberghieri rispetto alle abitazioni civili. La TARSU restava applicabile negli anni 2010 e 2011; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

TARSU: validità dell’avviso privo di termini e autorità per il ricorso e legittimità delle tariffe alberghiere

TARSU: avviso di pagamento, impugnazione e tariffe applicabili

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza in forma semplificata adottata il 23 novembre 2017 e depositata il 3 aprile 2018, ha esaminato una controversia relativa al mancato pagamento della TARSU per l’anno 2011, conseguente a un avviso di pagamento e alla successiva ingiunzione.

La decisione riguarda principalmente la validità dell’avviso privo delle indicazioni sul termine e sull’autorità cui proporre ricorso, la possibilità di impugnare l’atto consequenziale e la legittimità della differenziazione tariffaria tra esercizi alberghieri e abitazioni civili.

Svolgimento del giudizio e motivi di ricorso

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Foggia, con due motivi di ricorso principale. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, illustrato con memoria.

Il Comune ha sostenuto:

  • con il primo motivo, la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo perché l’ingiunzione era stata contestata per vizi riferibili all’avviso di pagamento, ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione tempestiva;
  • con il secondo motivo, la violazione degli artt. 61, 65, 68 e 69 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente disapplicato il regolamento comunale che distingueva gli esercizi alberghieri dalle abitazioni civili ai fini tariffari.

La società contribuente ha dedotto, con ricorso incidentale, la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 208 del 2008, convertito dalla L. n. 13 del 2009, e dell’art. 23 Cost., sostenendo che la TARSU non potesse essere applicata per il 2010 in assenza di un’espressa proroga legislativa e che la legge non potesse demandare al regolamento comunale l’individuazione dei soggetti passivi del tributo.

Rappresentanza processuale del Comune

In via preliminare, la Corte ha respinto l’eccezione relativa alla presunta carenza del potere di rappresentanza processuale del sindaco, per mancanza di autorizzazione della giunta o di determinazione dirigenziale.

Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il sindaco rappresenta legalmente il Comune e tale rappresentanza comprende anche quella processuale. La Corte ha inoltre rilevato che non risultavano disposizioni statutarie che attribuissero a un diverso organo la rappresentanza dell’ente nelle controversie giudiziarie.

Omessa indicazione dei termini e dell’autorità per il ricorso

Il primo motivo del ricorso principale è stato ritenuto infondato.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata indicazione, nell’avviso di pagamento della TARSU, del termine per impugnare l’atto e dell’organo davanti al quale proporre ricorso, richiesta dall’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, non determina l’invalidità dell’avviso, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

Tale omissione produce tuttavia conseguenze sul piano processuale, poiché può comportare il riconoscimento della scusabilità dell’errore eventualmente commesso dal contribuente e la conseguente rimessione in termini per proporre impugnazione tardiva. Il principio era già stato affermato da Cass. ord. n. 19675/2011.

Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che l’avviso di pagamento era privo dei requisiti necessari per la sua immediata impugnazione. Di conseguenza, l’avviso non poteva considerarsi definitivamente consolidato per mancata impugnazione nei termini.

La Corte ha quindi ritenuto corretta l’impugnazione dell’ingiunzione, quale atto consequenziale, anche mediante contestazioni di merito riferibili all’avviso di pagamento, quale atto presupposto. In presenza dell’omessa indicazione degli elementi necessari per l’immediata impugnabilità dell’avviso, l’impugnazione dell’ingiunzione equivaleva all’impugnazione dell’atto prodromico.

Differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni

Il secondo motivo del Comune è stato accolto.

La Corte ha affermato che, in materia di TARSU, è legittima la delibera comunale che approva un regolamento e relative tariffe distinguendo la categoria degli esercizi alberghieri da quella delle abitazioni civili e assoggettando gli alberghi a una tariffa sensibilmente più elevata.

La differenziazione è giustificata dalla maggiore capacità produttiva di rifiuti normalmente riferibile a un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione. Tale criterio risulta coerente con l’esperienza comune e con i criteri di classificazione e valutazione quantitativa delle tariffe previsti dalla normativa di settore.

La Corte ha precisato che:

  • il carattere stagionale dell’attività alberghiera non esclude la legittimità della tariffa differenziata;
  • l’eventuale stagionalità può rilevare ai fini dell’applicazione di specifiche riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore;
  • i rapporti tra le tariffe previsti dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 devono essere valutati in relazione ai costi del servizio, discriminati secondo la classificazione economica, e non semplicemente confrontando le tariffe applicate alle singole categorie;
  • non sussiste uno specifico obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 507 del 1993, trattandosi di un atto amministrativo generale o collettivo rivolto a una pluralità indistinta, seppur determinabile successivamente, di destinatari.

La Corte ha richiamato, tra le altre, Cass. nn. 16175/2016 e 11966/2016, nonché Cass. n. 22804/2006, ord. n. 26132/2011 e Cass. nn. 22521-22529/2017 e 15041-15050/2017.

Applicabilità della TARSU negli anni 2010 e 2011

Il ricorso incidentale della società contribuente è stato rigettato.

La Corte ha rilevato che il termine originario per l’introduzione della nuova tariffa era stato più volte prorogato da disposizioni legislative, generalmente con cadenza annuale, fino al 30 giugno 2010 per effetto dell’art. 8, comma 3, del D.L. n. 194 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 2010.

La scadenza del termine non comportava però che, dal 1° gennaio 2010, fossero venuti meno i presupposti per l’applicazione della TARSU o della tariffa Ronchi. La Corte ha richiamato il principio di ultrattività generale della disciplina TARSU riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238/2009, secondo cui il definitivo passaggio dalla TARSU/TIA alla tariffa integrata richiedeva non solo l’emanazione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. n. 156 del 2006, ma anche il completamento di tutti gli adempimenti necessari per dare piena attuazione alla nuova tariffa.

A sostegno dell’applicabilità della TARSU e della tariffa Ronchi, la Corte ha inoltre richiamato:

  • la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3/D dell’11 novembre 2010, in particolare il punto 2.1;
  • la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 21 del 28 gennaio 2011.

Ne è conseguito che la tassa richiesta risultava dovuta dalla società contribuente sia per l’anno 2010 sia per l’anno 2011.

Riserva di legge in materia tributaria

La questione di legittimità costituzionale fondata sull’art. 23 Cost. è stata ritenuta infondata.

La Corte ha precisato che la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. in materia tributaria è relativa e non assoluta. La legge deve quindi stabilire gli elementi essenziali del tributo, ma può demandare alla fonte regolamentare o ad altri atti amministrativi generali la disciplina delle modalità applicative e la determinazione dell’ammontare del prelievo, anche in relazione ai soggetti passivi, entro i limiti definiti dalla normativa primaria.

Sono stati richiamati, sul carattere relativo della riserva di legge, i precedenti della Corte costituzionale nn. 64/1995, 148/1979, 180/1996, 269/1997 e 435/2001, nonché Cass. nn. 16498/2003, 17602/2003 e 18262/2004.

Esito della decisione e contributo unificato

La Corte ha:

  • accolto il secondo motivo del ricorso principale;
  • rigettato il primo motivo del ricorso principale;
  • rigettato il ricorso incidentale della società contribuente;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Foggia, in diversa composizione, affinché riesamini il merito alla luce dei principi enunciati.

È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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