Ordinanza del 30/03/2018 n. 7955 - Corte di Cassazione
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) -Dichiarazione dei redditi - Agevolazioni ed esenzioni -Sisma in sicilia del 1990 - Soggetti coinvolti - Rimborso d'imposta ex art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 - Istanza di rimborso - Presentazione atto solo da parte del sostituto - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che il rimborso previsto dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 può essere richiesto sia dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento sia dal lavoratore dipendente sostituito, percettore delle somme assoggettate a ritenuta. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato, con condanna alle spese.
Legittimazione del lavoratore dipendente a richiedere il rimborso IRPEF relativo al sisma siciliano del 1990
Legittimazione alla richiesta di rimborso IRPEF per il sisma siciliano del 1990
La pronuncia riguarda il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai soggetti colpiti dal sisma verificatosi in Sicilia il 13 e 16 dicembre 1990. La Corte di cassazione chiarisce che l’istanza non deve essere necessariamente presentata dal solo sostituto d’imposta che ha materialmente effettuato il versamento.
Vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro C.S., impugnando la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente.
La contribuente aveva contestato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla propria istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF corrisposta per il triennio 1990-1992. I versamenti erano stati effettuati in applicazione della disciplina sul condono prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. L’istanza di rimborso era stata presentata il 13 dicembre 2007.
La parte intimata si è costituita con controricorso. La Corte ha deciso la causa con motivazione semplificata.
Normativa e questione controversa
L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, sostenendo, in particolare, che il soggetto sostituito non fosse legittimato a richiedere il rimborso delle imposte versate per il periodo 1990-1992 ai sensi dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.
La questione centrale riguardava quindi l’individuazione del soggetto legittimato a presentare l’istanza di rimborso quando l’imposta sia stata trattenuta e versata dal sostituto d’imposta.
Soggetti legittimati
La Corte ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia, richiamando il proprio precedente orientamento secondo cui il rimborso previsto dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 può essere richiesto alternativamente:
- dal soggetto che ha effettuato il versamento, ossia il sostituto d’imposta;
- dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, ossia il sostituito, nella sua qualità di lavoratore dipendente.
La legittimazione del lavoratore dipendente deriva dal fatto che egli ha sopportato economicamente la ritenuta subita, anche se il relativo versamento all’Erario è stato materialmente eseguito dal sostituto d’imposta.
La Corte ha richiamato, sul punto, le precedenti sentenze Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016, 15027/2017 e 17472/2017.
Conferma normativa successiva
La legittimazione del sostituito è stata successivamente confermata dall’art. 16-octies del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017.
Tale disposizione ha incluso espressamente nell’ambito dei beneficiari previsti dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014:
- i titolari di redditi di lavoro dipendente;
- i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- limitatamente alle ritenute subite.
La Corte ha precisato che il limite introdotto dalla normativa sopravvenuta, secondo cui il rimborso può essere erogato entro i limiti dell’apposito stanziamento e può essere ridotto del 50% in caso di eccedenza delle richieste, non incide sull’esistenza del diritto al rimborso.
Tale limite riguarda esclusivamente la fase esecutiva e quantitativa del rimborso e costituisce un elemento successivo rispetto all’accertamento del titolo alla ripetizione delle somme.
Esito della controversia
La Corte ha riconosciuto al lavoratore dipendente sostituito il diritto di chiedere il rimborso delle somme che risultavano pacificamente corrisposte dal sostituto d’imposta.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto rigettato.
Spese processuali
L’Agenzia delle Entrate, risultata soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate in:
- euro 1.000,00 per compensi;
- spese generali nella misura del 5% dei compensi;
- ulteriori accessori di legge.
La decisione è stata assunta a Roma il 7 febbraio 2018 e depositata in cancelleria il 30 marzo 2018.
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