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Ordinanza

Ordinanza del 30/03/2018 n. 8029 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso proposto da Z. G., B. P. e Z. E. contro Banca Popolare FriulAdria S.p.A., confermando che gli investitori devono provare l’esistenza degli ordini di acquisto, l’inadempimento dell’intermediario, il danno e il nesso causale. La Corte ritiene corretta la decisione della Corte d’appello di Venezia e dichiara inammissibile la censura relativa al mancato esame di un documento bancario. Non vengono liquidate spese, poiché la banca non ha svolto difese; è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Rigetto del ricorso per cassazione in una controversia relativa all’acquisto di obbligazioni argentine e alla responsabilità dell’intermediario finanziario.

Rigetto del ricorso in materia di obbligazioni argentine

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto da Z. G., B. P. e Z. E. contro la sentenza n. 283 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 3 febbraio 2015. La controversia riguarda una domanda di risarcimento danni conseguenti all’acquisto di obbligazioni argentine nell’ambito di un contratto di intermediazione finanziaria stipulato con Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

La Corte d’appello aveva respinto la domanda degli investitori e li aveva condannati a restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, oltre agli accessori. Gli investitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La banca intimata non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

Primo motivo: onere della prova ed esistenza degli ordini di acquisto

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, oltre a un vizio di motivazione. I ricorrenti sostenevano che la Corte d’appello avesse erroneamente posto a loro carico la prova dell’esistenza degli ordini di acquisto oggetto della controversia. Contestavano inoltre il mancato riconoscimento della decisività di un documento proveniente dalla banca, che a loro avviso avrebbe dimostrato l’esistenza degli ordini.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. In materia di responsabilità dell’intermediario finanziario, l’investitore deve allegare l’inadempimento degli obblighi derivanti:

  • dal contratto di negoziazione;
  • dal d.lgs. n. 58/1998;
  • dalla normativa regolamentare secondaria.

L’investitore deve inoltre provare il danno e il nesso causale tra l’inadempimento e il danno, anche mediante presunzioni. All’intermediario spetta invece dimostrare di avere adempiuto alle specifiche obbligazioni dedotte come violate e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

Secondo la Corte, tale riparto dell’onere probatorio opera indipendentemente dalla qualificazione della responsabilità dedotta, sia essa contrattuale o extracontrattuale. L’attore deve comunque provare il fatto costitutivo della propria pretesa, inclusa, nel caso concreto, l’esistenza stessa degli ordini di acquisto che assume essere stati eseguiti dall’intermediario.

La Corte richiama, quale precedente conforme, Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 810 del 19 gennaio 2016.

Documento bancario e vizio di motivazione

Quanto alla censura relativa al mancato esame del documento bancario, i ricorrenti indicavano quale documento decisivo la risposta della banca alle loro lamentele, datata 18 aprile 2004 secondo la sentenza d’appello, ma indicata nel ricorso come erroneamente recante la data del 18 agosto 2004.

La Corte ha dichiarato la censura inammissibile, rilevando che il documento era stato puntualmente esaminato dalla Corte d’appello alle pagine 7 e 8 della sentenza. Il giudice di merito aveva escluso che tale documento costituisse un riconoscimento dell’esistenza degli ordini di acquisto controversi.

La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta effettiva e non meramente apparente. Pertanto, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la relativa valutazione non può essere sottoposta al sindacato della Corte di cassazione nei termini prospettati dai ricorrenti.

Secondo motivo: inadempimento, danno e nesso causale

Il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29 e 34 del Regolamento Consob n. 11522/1998 e dell’art. 2697 c.c.

I ricorrenti contestavano che la Corte d’appello avesse posto a loro carico la prova dell’inadempimento contrattuale, dell’esistenza del danno e del rapporto causale tra l’inadempimento e il danno.

Anche questo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito il principio secondo cui l’attore deve dimostrare in ogni caso la sussistenza del nesso eziologico tra l’inadempimento dell’intermediario e il danno lamentato. Il principio è stato ricondotto all’orientamento consolidato della Corte, con richiamo a Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22147 del 29 ottobre 2010, e Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 4620 del 6 marzo 2015.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte ha quindi ritenuto necessario il rigetto del ricorso, confermando sostanzialmente la decisione della Corte d’appello di Venezia.

Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.

La decisione è stata assunta a Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 18 gennaio 2018.

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