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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27673/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente)

La controversia

La società ricorreva per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato un sequestro preventivo emesso in un'indagine su una presunta frode fiscale nel commercio dell'argento. Il sequestro era stato mantenuto, nei limiti qui rilevanti, sia in relazione al profitto di due ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. 74/2000, sia in relazione agli illeciti amministrativi dell'ente ex d.lgs. 231/2001. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e sproporzione del sequestro, perché le contestazioni sarebbero state estese alle annualità precedenti rispetto al periodo effettivamente indagato, sulla base di un criterio presuntivo; 2) omessa motivazione sul periculum in mora e nullità del decreto genetico, per mancato riferimento specifico alla società nel paragrafo dedicato al pericolo; 3) errata determinazione di prezzo e profitto dei reati tributari, con conseguente indebita attribuzione del profitto e mancata considerazione dei vantaggi conseguiti dai soggetti emittenti le fatture false; 4) ultrapetizione, perché il sequestro sarebbe stato disposto anche per una somma superiore a quella richiesta dal pubblico ministero e in assenza di specifica domanda cautelare.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo nel quarto motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'importo del sequestro disposto nei confronti della società, con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio sul punto. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo non consentiti in cassazione perché diretti a censurare la motivazione e non una violazione di legge, nei limiti del sindacato ex art. 325 c.p.p. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, chiarendo che, per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro a fini di confisca può colpire solo il prezzo e non il profitto conseguito da terzi utilizzatori, e che non è consentita una compensazione tra diversi titoli di sequestro o tra differenti profitti/p prezzi. Sul quarto motivo, ha invece rilevato il vizio di ultrapetizione, poiché il giudice aveva disposto un sequestro per un importo eccedente la richiesta del pubblico ministero, tentando di sanare la difformità con riferimento ad altri capi e ad altre fattispecie non chiaramente correlati, in violazione del principio di corrispondenza tra richiesta cautelare e provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    delimita il riesame dei provvedimenti cautelari reali e, in cassazione, il controllo resta nei limiti di legge

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca

  • art. 325 c.p.p.

    nel procedimento sui sequestri reali il sindacato di legittimità è limitato alle violazioni di legge, non alle censure di merito o di motivazione

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, richiamata come reato presupposto del sequestro

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti; per l'emittente il sequestro a confisca può riguardare il solo prezzo e non il profitto dell'utilizzatore

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    confisca nei reati tributari e sequestro ad essa finalizzato

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

    richiamato quale base della responsabilità dell'ente per reati tributari

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    confisca nei confronti dell'ente, anche per equivalente

  • art. 53 d.lgs. 74/2000

    richiamato dalla difesa nel motivo relativo al sequestro e alla confisca nei reati tributari

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    richiamato in tema di nullità del decreto genetico e della motivazione

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    richiamato in tema di riesame e nullità del provvedimento cautelare reale

Massime di principio

  • Nel riesame e nel successivo giudizio di legittimità sul sequestro preventivo, la Corte di cassazione controlla solo violazioni di legge; non è consentito riproporre come violazione di legge una censura che in realtà mira a rimettere in discussione la valutazione motivazionale del giudice di merito.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il titolo giuridico del vincolo deve corrispondere alla specifica domanda cautelare e alla relativa base legale: non è ammessa una sostituzione o fungibilità tra profitto e prezzo, né la compensazione di importi riferiti a reati o soggetti diversi.
  • Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro a fini di confisca può colpire solo il prezzo del reato, cioè il compenso pattuito o percepito per l'emissione, e non il profitto conseguito da terzi utilizzatori delle fatture.
  • Nel procedimento cautelare reale, il giudice non può disporre un vincolo patrimoniale per un importo superiore a quello richiesto dal pubblico ministero, perché ciò integra un vizio di ultrapetizione e viola il principio di corrispondenza tra domanda cautelare e provvedimento.
  • In fase cautelare, la ricostruzione del fumus può fondarsi su una contestazione ancora fluida e su una piattaforma indiziaria complessiva, ma la critica in cassazione deve confrontarsi con il limite del sindacato di legittimità e non può trasformarsi in una diversa valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaEmissione di fatture per operazioni inesistentiConfisca di prevenzioneIntercettazioniSequestroImpugnazioniInteresse o vantaggio
RamiReati tributariResponsabilità enti (231)Processo penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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