Sentenza del 20/01/2017 n. 1522 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso parziale delle ritenute IRPEF applicate a tassazione separata sull'indennità di buonuscita. Contestava, da un lato, l'inclusione nel reddito imponibile degli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi utilizzati per corrispondere il trattamento di quiescenza e, dall'altro, il rischio di una doppia imposizione degli stessi interessi: prima mediante tassazione separata al momento della liquidazione dell'indennità e successivamente mediante ritenuta alla fonte al momento dell'incasso dei buoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che sia l'indennità corrisposta mediante buoni postali fruttiferi sia gli interessi maturati, in linea generale, rientrano nella tassazione separata prevista per il trattamento di fine rapporto, anche se il pagamento avviene mediante titoli anziché in denaro. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale non aveva esaminato la questione della possibile doppia imposizione degli interessi relativi ai buoni emessi dopo il 20 settembre 1986. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la tassazione separata deve essere limitata, per evitare duplicazioni, alla differenza tra l'imposta calcolata sull'intera indennità e la ritenuta alla fonte applicabile agli interessi dei buoni al momento dell'incasso. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.C.M. 8 giugno 1946, art. 2
Consentiva al CNR di provvedere al trattamento di quiescenza del personale mediante capitalizzazione delle somme maturate e investimento in buoni postali fruttiferi, titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato.
Codice civile, art. 2120
Disciplina il trattamento di fine rapporto e il relativo calcolo, richiamato per determinare l'indennità spettante al dipendente.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17
Prevedono il regime della tassazione separata applicabile al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, anche quando l'indennità sia corrisposta mediante buoni postali fruttiferi.
D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella L. 17 novembre 1986, n. 759
Ha introdotto, per gli interessi dei buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986, la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Tale ritenuta deve essere coordinata con la tassazione separata dell'indennità per evitare una doppia imposizione.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni dedotte dalle parti. La sua violazione è stata ravvisata perché la CTR aveva omesso di esaminare la censura relativa alla doppia imposizione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la violazione dell'obbligo di pronuncia previsto dall'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Un'indennità di fine rapporto non perde la propria natura fiscale solo perché viene corrisposta mediante buoni postali fruttiferi o altri titoli anziché in denaro; di regola resta soggetta alla tassazione separata prevista per il TFR.
- Gli interessi maturati sui titoli possono concorrere alla tassazione dell'indennità, ma occorre distinguere tra la disciplina applicabile in base alla data di emissione dei buoni e l'eventuale ritenuta alla fonte applicata al momento dell'incasso.
- Quando gli stessi interessi sono tassati sia nella liquidazione del trattamento di fine rapporto sia successivamente all'incasso dei buoni, il contribuente può far valere il divieto di doppia imposizione.
- Per evitare la duplicazione d'imposta, la tassazione separata dell'indennità deve essere determinata tenendo conto della ritenuta alla fonte già applicabile sugli interessi dei buoni, limitandola all'eventuale differenza d'imposta.
- Il giudice tributario deve esaminare tutte le domande e censure specificamente proposte; l'omessa pronuncia su una questione decisiva, come la doppia imposizione, comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
- La decisione non riconosce automaticamente il rimborso richiesto: riconosce il diritto del contribuente a un nuovo esame della questione, demandando al giudice del rinvio il calcolo concreto dell'eventuale eccedenza d'imposta.
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