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Ordinanza

Ordinanza n. 519/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della decisione del 07/04/2026 con protocollo nr. P-LI/L/N2025/-OMISSIS- notificata in data 07.04.2026 con il quale veniva comunicato il diniego alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di lavoro per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202601394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non apparisse suscettibile di positivo apprezzamento poiché era incontestata l'assenza del requisito normativo e amministrativo relativo alla prova dello svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi. Non sono state quindi ravvisate ragioni per sospendere l'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la pretesa era fondata sulla richiesta di conversione, ma che non risultava dimostrato lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, requisito previsto dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e dalla circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presuppone, secondo quanto rilevato dal TAR, la prova dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi.

  • circolare interministeriale n. 5969 del 27/10/2023

    La circolare è richiamata quale fonte che conferma il requisito della prova dello svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un positivo apprezzamento del ricorso.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non può essere accordata, in sede cautelare, quando non sia fornita la prova dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, requisito ritenuto previsto dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e dalla circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorso non presenta un fumus favorevole, in particolare quando risulta incontestata l'assenza del requisito sostanziale posto a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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