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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21520/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015, con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, con riconoscimento della gratuità di alcune prestazioni rese a favore di soggetti legati al professionista e con esclusione di una perdita su crediti. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte tributaria di secondo grado non avesse esaminato il motivo di appello con cui si contestava il recupero di compensi asseritamente non dichiarati. Secondo il ricorrente, l'Agenzia avrebbe erroneamente trattato come clienti personali del professionista soggetti per i quali egli aveva svolto soltanto l'invio telematico delle dichiarazioni, attività che sarebbe stata remunerata con importi minimi o addirittura resa gratuitamente; inoltre vi sarebbe stata una confusione tra l'attività del professionista persona fisica e quella della società di cui era socio, che curava l'elaborazione dei dati e la fatturazione delle prestazioni. L'Agenzia si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato la questione e, anche solo implicitamente, l'abbia rigettata. Nel caso concreto la sentenza d'appello aveva riportato il contenuto del motivo di gravame e aveva esaminato la doglianza sui compensi non dichiarati, riconoscendo la gratuità solo per alcuni soggetti specificamente indicati; da ciò la Cassazione ha desunto che la CTR avesse implicitamente escluso la gratuità delle prestazioni per i restanti nominativi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma il vizio richiede una totale mancanza di decisione sulla domanda o eccezione rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni; non è violato quando la questione sia stata esaminata e rigettata anche implicitamente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per distinguere l'omessa pronuncia dal vizio motivazionale, che attiene al mancato o apparente esame di un fatto storico decisivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    è il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di adottare una statuizione, espressa o implicita, sulla domanda o eccezione proposta; se la decisione adottata comporta logicamente il rigetto della pretesa, non occorre una confutazione analitica di tutte le argomentazioni difensive.
  • La censura per omessa pronuncia non può essere utilizzata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato la doglianza: quando la motivazione della sentenza mostra che la questione è stata esaminata, il rimedio corretto è semmai quello relativo al vizio motivazionale, nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In materia tributaria, la contestazione di compensi non dichiarati può essere disattesa anche per implicito dal giudice di merito quando la sentenza riconosca la gratuità solo per alcune prestazioni e, per esclusione, ritenga dovuti i compensi per le altre.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e le prove ritenute decisive; non è richiesta la confutazione puntuale di ogni singolo elemento dedotto dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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