Regolamento (UE) 2019/2155
Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro BCE sui contributi di vigilanza per adeguarlo all’esperienza applicativa e alla revisione svolta dopo il 2014. Elimina i pagamenti anticipati, semplifica la raccolta dei fattori di contribuzione per i soggetti già soggetti a segnalazioni prudenziali, riduce il contributo minimo per i soggetti meno significativi con attività totali fino a 1 miliardo di euro e introduce chiarimenti tecnici su definizioni, notifica del soggetto pagatore e calcolo pro rata per nuovi ingressi o cessazioni della vigilanza. Prevede inoltre obblighi di pubblicazione sul sito BCE e una disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020.
Modifica il regolamento BCE n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza, riformando calcolo, riscossione, pubblicazione e disciplina transitoria dei contributi dovuti a seguito della vigilanza bancaria unica.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti vigilati e ai gruppi vigilati soggetti al sistema di vigilanza prudenziale della BCE nell’ambito del regolamento (UE) n. 1024/2013, inclusi soggetti significativi e meno significativi, nonché alle succursali tenute a contribuzione. Incide sulla determinazione e riscossione dei contributi annuali per le attività di vigilanza e sui relativi fattori di calcolo (attività totali ed esposizione al rischio), con regole specifiche per gruppi, succursali e nuove entità. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione; contiene una disciplina transitoria specifica per il periodo di contribuzione 2020.
Modifica del regolamento BCE sui contributi per le attività di vigilanza
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1163/2014 della BCE, che disciplina il finanziamento delle attività di vigilanza nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. La BCE motiva la riforma con la revisione prevista dal regolamento quadro, con la consultazione pubblica svolta nel 2017 e con l’esperienza applicativa maturata dal 2014, evidenziando l’esigenza di semplificare il sistema e di adeguare il prelievo ai costi effettivi.
Ambito soggettivo e logica generale della riforma
La modifica riguarda i soggetti vigilati e i gruppi vigilati tenuti al pagamento del contributo annuale per le attività di vigilanza, nonché le succursali tenute a contribuzione. La riforma sposta il sistema verso una riscossione ex post, dopo la chiusura del periodo di contribuzione, così da ancorare il contributo ai costi annuali effettivi della BCE. Vengono inoltre aggiornate alcune definizioni tecniche e disciplinati in modo più preciso i casi di nuovi ingressi, cessazioni della vigilanza e variazioni della qualificazione del soggetto vigilato.
Definizioni di attività totali ed esposizione al rischio
L’articolo 2 del regolamento BCE n. 1163/2014 viene modificato per ridefinire i fattori base del calcolo: le "attività totali" e l’"importo complessivo dell’esposizione al rischio". Per i gruppi vigilati, il calcolo segue in linea generale le regole del regolamento (UE) n. 468/2014 e del regolamento (UE) n. 575/2013, con esclusione ordinaria delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, salvo diversa decisione del gruppo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c). Per le succursali, la disciplina distingue tra quelle che segnalano dati prudenziali, quelle che non sono soggette a segnalazione e quelle che non redigono bilancio annuale, rinviando in via residuale al bilancio IFRS o alle norme contabili nazionali applicabili.
Soggetto pagatore e notifica del gruppo
L’articolo 4 è riformulato per rafforzare la logica unitaria del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione. Il gruppo deve nominare un unico soggetto pagatore, stabilito in uno Stato membro, e comunicarne l’identità alla BCE. La notifica deve indicare il nome del gruppo, essere firmata dal soggetto pagatore per conto di tutti i vigilati del gruppo e pervenire entro il 30 settembre di ogni anno, così da essere considerata nell’avviso di contribuzione del periodo successivo. Se arrivano più notifiche valide, prevale l’ultima ricevuta entro il termine.
Eliminazione dei pagamenti anticipati e pubblicazioni BCE
Il regolamento sopprime il meccanismo dei pagamenti anticipati dei contributi annuali: da ora il contributo viene richiesto solo dopo la chiusura del periodo di contribuzione. In parallelo, la BCE deve pubblicare sul proprio sito, entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo, l’importo totale dei contributi annuali dovuti per categoria di soggetti vigilati e gruppi vigilati. È inoltre previsto che entro quattro mesi dall’inizio di ogni periodo di contribuzione sia pubblicato il valore stimato dei costi annuali relativi a quel periodo.
Nuovi soggetti vigilati, cessazione della vigilanza e calcolo proporzionale
L’articolo 7 viene rinominato "Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione". Quando la BCE assume o cessa la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato, il contributo annuale è calcolato pro rata temporis, sulla base dei mesi in cui il soggetto o gruppo è stato direttamente o indirettamente vigilato dalla BCE all’ultimo giorno del mese. Ciò consente di adeguare il prelievo alla durata effettiva della vigilanza nel periodo di contribuzione.
Fattori di contribuzione: data di riferimento e comunicazione separata
L’articolo 10 chiarisce che i fattori di contribuzione sono costituiti dalle attività totali e dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio alla data di riferimento. Di regola la data è il 31 dicembre del periodo precedente; se il bilancio è redatto su un esercizio non coincidente con l’anno solare, vale la chiusura dell’esercizio. Per soggetti o gruppi costituiti dopo la data di riferimento ma prima del 1° ottobre si applica una data sostitutiva alla fine del trimestre più vicino. Per i soggetti non soggetti a segnalazioni prudenziali, o per i gruppi che scelgono di non escludere certe filiazioni estere, i fattori sono comunicati separatamente ai fini del calcolo del contributo. Se il soggetto omette la comunicazione, la BCE determina i fattori secondo una propria decisione.
Contributo minimo ridotto per i soggetti meno significativi di minori dimensioni
La riforma conferma che il contributo minimo è pari al 10% dell’ammontare complessivo dei contributi per ciascuna categoria, ripartito equamente tra i soggetti tenuti al pagamento. Per i soggetti e gruppi significativi con attività totali fino a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato; lo stesso vale per i soggetti e gruppi meno significativi con attività totali fino a 1 miliardo di euro. Si tratta di una misura di alleggerimento del carico finanziario per le entità di minori dimensioni.
Avviso di contribuzione e disciplina transitoria
La BCE deve emettere annualmente l’avviso di contribuzione entro sei mesi dall’inizio del periodo di contribuzione successivo. È poi introdotta una disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020, pensata per il passaggio al nuovo regime senza pagamenti anticipati. Nel testo fornito compare tuttavia un riferimento al "periodo di contribuzione del 2010", che appare incongruente rispetto al contesto e presumibilmente materiale errore di trascrizione; il senso normativo è comunque quello di far confluire nel calcolo 2020 gli scostamenti tra costi effettivi e stimati del 2019.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della BCE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Definizioni dei fattori di contribuzione
Riformula le definizioni di "attività totali" e "importo complessivo dell’esposizione al rischio" all’articolo 2 del regolamento BCE n. 1163/2014. Per i gruppi vigilati, i valori sono calcolati in linea generale secondo il regolamento (UE) n. 468/2014 e il regolamento (UE) n. 575/2013, con esclusioni di regola per filiazioni in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salvo diversa decisione del gruppo. Per le succursali tenute a contribuzione sono previsti criteri specifici, incluso il ricorso al bilancio annuale IFRS o nazionale se non vi sono segnalazioni prudenziali, e, in alcuni casi, l’importo del rischio è pari a zero.
Individuazione del soggetto pagatore del gruppo
Modifica l’articolo 4 imponendo che ciascun gruppo di soggetti tenuti a contribuzione sia considerato unitariamente e nomini un soggetto tenuto al pagamento per l’intero gruppo, stabilito in uno Stato membro. La notifica alla BCE è valida solo se indica il nome del gruppo, è sottoscritta dal soggetto pagatore per conto di tutti i vigilati del gruppo e perviene entro il 30 settembre di ogni anno. Se vi sono più notifiche, prevale l’ultima ricevuta entro tale data.
Riscossione a fine periodo e pubblicazione degli importi complessivi
Elimina la logica del pagamento anticipato dei contributi annuali: la BCE riscuote i contributi solo dopo la fine del periodo di contribuzione, quando sono determinati i costi annuali effettivi. Introduce l’obbligo di pubblicare sul sito BCE, entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l’importo totale dei contributi annuali per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati.
Nuovi soggetti vigilati, cessazione della vigilanza e calcolo pro rata
Riformula l’articolo 7 per disciplinare il caso di nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione. Se la BCE assume o cessa la vigilanza diretta ai sensi degli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 468/2014, il contributo annuale è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o gruppo è stato direttamente o indirettamente vigilato al termine del mese.
Fattori di calcolo: riferimento temporale, obblighi di comunicazione e pubblicazione
L’articolo 10 è riscritto per chiarire che i fattori di contribuzione sono costituiti, alla data di riferimento, da attività totali ed esposizione al rischio. Di regola sono determinati sulla base dei dati prudenziali con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente; per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare vale la chiusura del relativo esercizio; per le entità costituite dopo la data di riferimento ma prima del 1° ottobre sono previsti criteri sostitutivi basati sulla fine del trimestre più vicino. Se mancano obblighi prudenziali o vi sono esclusioni di filiazioni estere, i fattori sono comunicati separatamente. La BCE pubblica la somma complessiva delle attività totali e dell’esposizione al rischio di tutti i soggetti tenuti al pagamento e può determinare d’ufficio i fattori se non sono comunicati.
Riduzione del contributo minimo per le entità minori
Riformula l’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), mantenendo il contributo minimo pari al 10% dell’ammontare complessivo dei contributi per ciascuna categoria, ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati. Per i soggetti e gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di euro e per i meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di euro, il contributo minimo è dimezzato.
Avviso di contribuzione e termini di emissione
Modifica l’articolo 12 prevedendo che la BCE emetta annualmente l’avviso di contribuzione entro sei mesi dall’inizio del periodo di contribuzione successivo.
Segnalazione dei costi annuali stimati
Riformula l’articolo 17 prevedendo che, entro quattro mesi dall’inizio di ogni periodo di contribuzione, la BCE pubblichi sul proprio sito il valore stimato dei costi annuali relativi a quel periodo.
Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020
Introduce l’articolo 17 bis per regolare il passaggio al nuovo sistema, prevedendo che il contributo annuale per il periodo di contribuzione 2020 sia specificato nell’avviso di contribuzione emesso nel 2021 e che eventuali risultati positivi o negativi del periodo 2019 siano considerati nella determinazione del contributo. Nel testo fornito compare però un riferimento materiale al "periodo di contribuzione del 2010", verosimilmente frutto di un refuso rispetto al 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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