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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2105

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2105 della Commissione del 9 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la lista UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, sostituendo integralmente gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006. L’aggiornamento si fonda sulle informazioni raccolte dalla Commissione, dall’AESA, dagli Stati membri, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, nonché sulle consultazioni con le autorità aeronautiche interessate. Nel dettaglio, il testo conferma o modifica la posizione di diversi vettori di Armenia, Bielorussia, Repubblica dominicana, Guinea equatoriale, Gabon, Indonesia, Moldova e Russia, mentre l’allegato B viene aggiornato per alcuni vettori delle Comore, dell’Iran e della Corea del Nord. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione, mediante sostituzione degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei certificati o operanti nei Paesi terzi e, per quanto riguarda i controlli di sicurezza, alle autorità aeronautiche nazionali, agli Stati membri, all’AESA e alla Commissione nell’ambito del sistema UE di black list aerea istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005. Incide sui diritti di traffico nell’Unione dei vettori inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Restano rilevanti le eccezioni per i voli effettuati con aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-lease) da vettori non soggetti a divieto, purché siano rispettate tutte le norme di sicurezza.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2105 della Commissione aggiorna la lista UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, intervenendo sul regolamento (CE) n. 474/2006. L’intervento si inserisce nel sistema di sicurezza aerea previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005, fondato su informazioni fornite dagli Stati membri, dall’AESA, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, nonché su consultazioni tecniche e audizioni con le autorità aeronautiche interessate.

Contesto e criteri di valutazione

La Commissione ha richiamato le attività di monitoraggio svolte nell’ambito delle procedure TCO, delle ispezioni di rampa SAFA e dei programmi di assistenza tecnica e cooperazione con i paesi terzi. Nei considerando si evidenzia che l’aggiornamento dell’elenco è stato preceduto da consultazioni con i vettori interessati e con le autorità responsabili della sorveglianza, nonché dal confronto in seno al comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell’Armenia, Bielorussia, Repubblica dominicana, Guinea equatoriale, Indonesia e Russia

Per Armenia, Bielorussia, Repubblica dominicana, Guinea equatoriale, Indonesia e Russia la Commissione conclude che, allo stato, non vi sono motivi per modificare l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo includendo ulteriori operatori. In questi casi il testo sottolinea, però, la necessità di proseguire il monitoraggio tramite ispezioni di rampa prioritizzate e, se del caso, mediante ulteriori misure ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza.

Per l’Armenia, la valutazione AESA e le discussioni con il Comitato per l’aviazione civile hanno evidenziato carenze nelle capacità di certificazione e sorveglianza, ma non tali da giustificare l’inserimento di tutti i vettori nell’allegato A. La Commissione annuncia una futura visita di valutazione in loco dell’Unione.

Per la Bielorussia, la Commissione riconosce i progressi dell’AD-BLR, pur richiedendo ulteriori miglioramenti del sistema di sorveglianza. Anche qui si prescrive il continuo ricorso a ispezioni di rampa prioritarizzate.

Per la Repubblica dominicana, nonostante carenze riscontrate nelle procedure TCO e nelle ispezioni SAFA, la Commissione non ritiene ancora giustificato l’inserimento di vettori nell’allegato A, ma considera necessaria una visita di valutazione in loco prima della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea.

Per la Guinea equatoriale, la Commissione prende atto dei miglioramenti del sistema di sorveglianza dell’AAGE e del rafforzamento dei controlli su CEIBA Intercontinental e Cronos Airlines, pur segnalando che permangono dubbi sulla sostenibilità dei rimedi adottati.

Per l’Indonesia, il monitoraggio continua dopo la rimozione dell’elenco del 2018. La Commissione apprezza i progressi del piano d’azione correttivo e chiede ulteriori informazioni, anche in relazione alle raccomandazioni dell’incidente Lion Air JT610.

Per la Russia, le ispezioni SAFA non hanno evidenziato carenze significative o ricorrenti; la Commissione ritiene pertanto non necessario modificare l’elenco per includervi vettori russi, ma richiama la possibilità di future misure in caso di rischi imminenti.

Gabon e Moldova: depennamenti dall’allegato A

La modifica più rilevante riguarda il Gabon, per il quale tutti i vettori certificati vengono depennati sia dall’allegato A sia dall’allegato B, alla luce dei progressi dell’autorità nazionale ANAC Gabon e dei vettori Afrijet Business Service e Solenta Aviation Gabon. Nel caso della Moldova, invece, vengono depennati dall’allegato A i vettori CA Î.M "TANDEM AERO" SRL e CA "OSCAR JET" SRL, in conseguenza delle misure adottate dall’autorità CAAM e della revoca definitiva dei relativi COA.

Contenuto dell’allegato A

L’allegato A, sostituito integralmente, elenca i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, con talune eccezioni. Restano inclusi, tra gli altri, vettori di Venezuela, Suriname, Iran, Iraq, Nigeria e Zimbabwe, nonché i gruppi di vettori certificati dalle autorità di Afghanistan, Angola, Repubblica del Congo, RDC, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Moldova, Nepal, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Sudan. Il testo indica per ciascun operatore il nome legale, il numero del COA o della licenza, il codice ICAO e lo Stato dell’operatore.

Contenuto dell’allegato B

L’allegato B, anch’esso sostituito, contiene i vettori soggetti a restrizioni operative nell’Unione. I casi elencati sono tre: Air Service Comores, Iran Air e Air Koryo. Per ciascuno il regolamento specifica il tipo di aeromobile interessato dalla restrizione e, dove pertinente, le eccezioni relative ad aeromobili specificamente identificati o esclusi.

Regola sul wet-lease

La nota richiamata in entrambi gli allegati chiarisce che i vettori inseriti negli elenchi possono comunque essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se operano con aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, a condizione del rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 9 dicembre 2019 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della black list UE

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 sostituendo integralmente l’allegato A (divieto operativo) e l’allegato B (restrizioni operative) con i nuovi elenchi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2105.

Esito della valutazione per diversi Paesi terzi

La Commissione, sulla base di informazioni tecniche, ispezioni SAFA, procedure TCO, consultazioni e audizioni, conclude che per Armenia, Bielorussia, Repubblica dominicana, Guinea equatoriale, Indonesia e Russia non vi sono, a questo stadio, motivi sufficienti per modificare l’elenco in senso peggiorativo. Per il Gabon e la Moldova, invece, l’elenco è modificato per rimuovere determinati vettori dagli allegati A e B.

Rimozioni dall’allegato A

Per il Gabon tutti i vettori certificati sono depennati sia dall’allegato A sia dall’allegato B. Per la Moldova sono depennati dall’allegato A i vettori CA Î.M "TANDEM AERO" SRL e CA "OSCAR JET" SRL. Restano invece inseriti nell’allegato A i vettori e/o gli operatori elencati nel testo sostitutivo, inclusi quelli di Afghanistan, Angola, Repubblica del Congo, RDC, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Moldova (salvo Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo), Nepal, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Sudan, oltre ai vettori individualmente indicati di Venezuela, Suriname, Iran, Iraq, Nigeria e Zimbabwe.

Rimozioni e contenuto dell’allegato B

L’allegato B è sostituito e contiene tre vettori soggetti a restrizioni operative: Air Service Comores, Iran Air e Air Koryo. Per ciascuno sono specificati l’ambito della restrizione, i tipi di aeromobile interessati e, ove rilevante, le registrazioni escluse o consentite.

Eccezione per wet-lease

La nota comune agli allegati A e B prevede che i vettori elencati possano esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereosicurezza aereasorveglianza aeronauticamercato internorapporti con paesi terzi

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