Sentenza n. 244/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario - Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare il capitale residuo e la misura e decorrenza degli interessi alla luce del titolo e della legge. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, incaricato di determinare definitivamente quanto dovuto e di adottare gli atti contabili necessari entro i successivi centoventi giorni dall'investitura. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo utilizza per dichiarare l'inottemperanza al giudicato e impartire gli ordini necessari all'esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Determinano i limiti, la misura e la decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne l'esattezza secondo il titolo e la legge.
artt. 26 e 39 c.p.a. e art. 93 c.p.c.
Costituiscono il fondamento della disciplina delle spese e della distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione soccombente gli adempimenti necessari al soddisfacimento del credito riconosciuto dal titolo.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'entità del dovuto discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
- Prima di procedere al recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo notificato a un'Amministrazione statale deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di determinare il credito residuo e adottare gli atti contabili necessari al pagamento.
- Quando l'attività commissariale è affidata a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell'ottemperanza, essa rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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