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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Intermedix S.r.l. il 23/12/2022: A) della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, portante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”, unitamente all'allegato A ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22.8.2019, portante “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017 e 2018” e n. 2110 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (ii) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'ASL 2 Lanciano Vasto Chieti n.373 del 13.8.2019, portante “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iii) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'ASL 3 Pescara n. 1043 del 22.8.2019, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9” e n. 1708 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iv) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'ASL 4 Teramo n. 1513 del 22.8.2019, portante “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” e n. 1994 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (v) la relazione non cognita rimessa con nota - parimenti non cognita - prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Intermedix S.r.l. il 23/12/2022: A) del Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15.12.2022, portante “ripiano dei dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'articolo 9ter del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, unitamente all'Allegato 1, costituito dalla relazione istruttoria redatta dalla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise prot. n. 205620/2022 del 13.12.2022 e ai suoi allegati; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Giustizia amministrativa202214369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e provvedimenti regionali di individuazione dell’impresa e quantificazione delle somme dovute a titolo di payback per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Con il ricorso principale ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 e 9-ter d.l. n. 78/2015, dell’art. 97 Cost. e dei principi di giusto procedimento, proporzionalità, legittimo affidamento, certezza del diritto e parità di trattamento; il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza e l’illogicità della fissazione del tetto regionale uniforme al 4,4%, nonché l’erroneità del calcolo della spesa per non avere scorporato i servizi abbinati alla fornitura dei dispositivi. Ha contestato inoltre la fissazione retroattiva dei tetti regionali, l’utilizzazione del fatturato al lordo dell’IVA, l’insufficienza di istruttoria e trasparenza e l’incidenza del payback sull’equilibrio economico delle gare e dei contratti pubblici. È stata altresì dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la violazione dei principi eurounitari. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti regionali e commissariali che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le censure di retroattività, lesione dell’affidamento e alterazione delle gare, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024. Il meccanismo del payback era conoscibile già dal 2015, quanto all’esistenza del tetto di spesa, alle percentuali di ripiano e al criterio di partecipazione proporzionale al fatturato; la successiva fissazione del tetto regionale e l’attuazione del procedimento hanno reso operative previsioni sostanziali già vigenti, senza incidere sull’oggetto, sul prezzo o sull’esito delle gare. Il payback opera esternamente ai contratti e sul fatturato complessivo dell’impresa, senza rimodulare i rapporti contrattuali, e non è stata dimostrata una compromissione eccessiva dei margini di utile. Il TAR ha inoltre ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità, alla luce della sentenza n. 140/2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e non lesivo dell’affidamento o del divieto di retroattività. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata: le Regioni si limitano a verificare i dati contabili, individuare le imprese, applicare percentuali e criteri già stabiliti e quantificare il debito. Non esercitano un potere autoritativo, ma danno luogo a un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’importo. La controversia deve quindi essere proposta davanti al giudice ordinario; è consentita la riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva il superamento a carico della Regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012

    Ha fissato, dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 1, 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015

    Disciplina il tetto di spesa regionale, il concorso delle imprese fornitrici al ripiano e, per gli anni 2015-2018, la procedura di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.

  • art. 1, comma 557, l. n. 145/2018

    Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato al lordo dell’IVA e le modalità temporali di certificazione.

  • art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, stabilendo la procedura speciale per il ripiano relativo agli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato al payback e previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende, disciplina poi incisa dalla Corte costituzionale.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR lo richiama per escludere che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 30 d.lgs. n. 50/2016

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi delle procedure di evidenza pubblica; il TAR esclude che il payback incida sulle gare o sui contratti.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato in relazione alla correttezza e buona fede contrattuale; il TAR esclude che il payback costituisca una rimodulazione dei contratti.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ricondotto il payback a un contributo di solidarietà soggetto a riserva di legge, ritenendo la disciplina sufficientemente determinata.

  • art. 41 Cost.

    La disciplina del payback non viola la libertà di iniziativa economica, poiché costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo al giusto procedimento e all’istruttoria; le censure sono state respinte.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha dichiarato non fondate le principali censure costituzionali contro il payback per gli anni 2015-2018, escludendo violazioni della libertà d’impresa, della riserva di legge, dell’irretroattività e dell’affidamento.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo quando la normativa anteriore alle gare aveva già reso conoscibili l’esistenza del tetto di spesa, l’obbligo di ripiano, le percentuali poste a carico delle imprese e il criterio proporzionale basato sul fatturato; gli atti successivi possono rendere operative tali previsioni senza innovare il contenuto sostanziale dell’obbligazione.
  • Il payback sui dispositivi medici opera esternamente ai contratti di fornitura e non altera l’esito delle gare, l’entità delle forniture o il prezzo contrattuale, incidendo sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore mediante un obbligo di contribuzione alla spesa sanitaria.
  • I provvedimenti regionali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, che individuano le imprese soggette al ripiano e quantificano le somme dovute, hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata quando si limitano ad applicare dati, percentuali e criteri già determinati dalla legge e dagli atti statali.
  • La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell’importo di payback contenuto nei provvedimenti regionali, in quanto attinente a un’obbligazione patrimoniale e a un diritto soggettivo non intermediato dall’esercizio di potere autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La qualificazione formale dell’atto regionale come “provvedimento” o l’indicazione, in esso contenuta, della possibilità di impugnarlo davanti al giudice amministrativo non determina la giurisdizione, che deve essere individuata in base alla natura sostanziale della situazione giuridica dedotta e al petitum sostanziale.
  • Il payback sui dispositivi medici costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, rispettoso della riserva di legge quando la normativa individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali di determinazione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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