Cassazione Civile, Ordinanza n. 16207/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento notificata nel 2009, relativa a un’iscrizione a ruolo per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto regolare la notificazione della cartella, insussistente il vizio denunciato per la scarsa leggibilità della relata e sufficiente la motivazione dell’atto, emesso in conseguenza di un precedente avviso di accertamento. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo violazioni processuali e sostanziali in tema di deposito documentale, notificazione della cartella e motivazione dell’atto, con richiamo agli artt. 32 d.lgs. 546/1992, 112, 115 e 156 c.p.c., 2697 c.c., 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973, 148 c.p.c., art. 3 l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000. Prima della decisione sul merito del ricorso, però, il ricorrente aveva depositato istanza di estinzione del giudizio, allegando di avere definito la lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, con la documentazione del pagamento e della domanda di definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’istanza del ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la definizione agevolata della lite rendeva superflua ogni decisione sui motivi di ricorso. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per tale aggravio.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011
La definizione agevolata della lite, se validamente perfezionata e documentata, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
art. 1, comma 1, l. n. 111 del 2011
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011
Norma di conversione del decreto-legge richiamato ai fini della disciplina della definizione agevolata.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno di un motivo di ricorso relativo al deposito/documentazione nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicato quale base per il primo motivo di ricorso per cassazione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione della cartella di pagamento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in materia di notificazione degli atti tributari.
art. 148 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione e relata.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Indicato quale parametro di deduzione dei motivi di ricorso relativi a violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 3 l. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione dell’atto amministrativo/tributario.
art. 7 l. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per contestare l’adeguatezza della motivazione della cartella e degli atti tributari.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando sia allegata e documentalmente provata, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rendendo inutile l’esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese restano regolate secondo il criterio indicato dalla Corte e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- Le censure relative alla regolarità della notificazione e alla motivazione della cartella di pagamento restano assorbite se il rapporto processuale viene meno per intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria.
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