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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09954/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino moldavo aveva proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma e l'ordine di allontanamento adottato dal Questore di Roma, deducendo vizi di motivazione, omessa indicazione del termine per la partenza volontaria, mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, mancata traduzione del provvedimento nella lingua di origine e l'esistenza di ragioni sociopolitiche nel Paese di provenienza ostative al rimpatrio. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo legittimo il provvedimento, escludendo l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, reputando sufficiente la traduzione in lingua inglese e osservando che non erano stati dimostrati elementi ostativi all'espulsione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame delle note di trattazione scritta e degli allegati documenti dai quali risultava la richiesta di protezione internazionale, oltre a violazione dell'art. 7 d.lgs. 25/2008; con il secondo motivo, violazione degli artt. 20, comma 5, e 13 T.U.I. per non avere il giudice di pace valutato il grave pregiudizio derivante dal rimpatrio e per avere fondato la decisione solo sull'assenza di un valido titolo di soggiorno.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo decisivo il mancato esame delle allegazioni e documenti relativi alla domanda di protezione internazionale e all'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di tale procedimento. Ha richiamato il principio per cui, fino alla valida notificazione del rigetto della Commissione territoriale, il termine per impugnare non decorre e lo straniero conserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato, con conseguente impossibilità di adottare un provvedimento che ne impedisca il corso della domanda. Ha inoltre ribadito che, anche quando la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale sia inviata via PEC, l'amministrazione deve riceverla e inoltrarla all'autorità competente, astenendosi da respingimenti o espulsioni che ne impediscano l'esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi risultanti dagli atti; la Corte ha ritenuto fondato il vizio in relazione alle allegazioni sulla domanda di protezione internazionale.

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per la denuncia di violazione di legge in relazione sia all'art. 7 d.lgs. 25/2008 sia agli artt. 20 e 13 T.U.I.

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    richiamato come parametro normativo in tema di domanda di protezione internazionale e relativa tutela procedimentale.

  • art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato per affermare che, fino alla validamente notificata decisione di rigetto della Commissione territoriale, non decorre il termine per impugnare e lo straniero mantiene il diritto di permanere nel territorio dello Stato.

  • art. 20, comma 5, T.U.I.

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo per sostenere che il giudice di merito non avrebbe considerato gli elementi ostativi al rimpatrio.

  • art. 13 T.U.I.

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo con riferimento alla legittimità del provvedimento espulsivo e alla valutazione delle circostanze dedotte.

Massime di principio

  • In materia di espulsione amministrativa, la pendenza di una domanda di protezione internazionale impedisce l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti che frustrino l'esame della richiesta, almeno fino alla valida notificazione del rigetto della Commissione territoriale.
  • Se lo straniero prova di avere manifestato, anche via PEC, la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, l'amministrazione ha il dovere di ricevere l'istanza e di inoltrarla all'autorità competente, senza adottare atti di respingimento o espulsione incompatibili con la definizione della procedura.
  • Il giudice di merito deve esaminare in modo espresso le allegazioni e i documenti decisivi che attestino la pendenza o la proposizione della domanda di protezione internazionale, poiché tale circostanza è idonea a incidere sulla legittimità del provvedimento espulsivo.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per la rilevanza decisiva della domanda di protezione internazionale, gli ulteriori motivi che presuppongono la piena legittimità dell'espulsione restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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