Sentenza del 23/01/2020 n. 255 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - autotutela dell'amministrazione finanziaria - mancata costituzione del contribuente - soccombenza virtuale - non si applica - compensazione delle spese - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che il principio della soccombenza virtuale non trova applicazione quando l'amministrazione finanziaria revoca in autotutela il proprio atto e il contribuente non si è costituito in giudizio. Di conseguenza non è stata disposta una condanna alle spese a carico del contribuente ma il giudice ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il giudizio verteva su un atto tributario impugnato dal contribuente. In corso di causa l'amministrazione ha revocato il proprio provvedimento in sede di autotutela mentre il contribuente non si era costituito in giudizio. La questione giuridica era se, in tale fattispecie, si debba applicare il principio della "soccombenza virtuale" (conseguente condanna alle spese a carico della parte soccombente) in favore del contribuente pur in sua mancata costituzione.
Massime di principio
- La revoca amministrativa in autotutela non determina automaticamente la soccombenza virtuale a favore del contribuente se quest'ultimo non si è costituito in giudizio.
- In casi di revoca in autotutela e assenza di costituzione del contribuente, il giudice tende a disporre la compensazione delle spese piuttosto che imporre la condanna per soccombenza virtuale.
- Per ottenere una tutela processuale piena e la possibile condanna dell'amministrazione alle spese, è consigliabile che il contribuente si costituisca in giudizio anche se l'amministrazione procede a revoca, per evitare incertezze sul quantum e sulla condanna delle spese.
- L'amministrazione che revoca in autotutela deve motivare chiaramente i presupposti della revoca; la tempistica e le ragioni della revoca possono influenzare la decisione del giudice sulle spese.
- Nei casi pratici, quando la revoca sopravviene nei confronti di atti impugnati, le controversie sulle spese richiedono valutazioni di equità processuale e pertanto il giudice può optare per la compensazione degli oneri tra le parti.
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