Sentenza n. 5702/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della determina adottata dalla Direzione Territoriale per la Campania - Ufficio Affari Generali - Sezione Giochi - dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. -OMISSIS-, successivamente notificata in data 11.12.2025, con la quale è stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale -OMISSIS- -OMISSIS-oggi -OMISSIS- facente capo alla ditta individuale -OMISSIS- per la durata di giorni 12 -OMISSIS-dodici) a decorrere dal 61° giorno successivo alla notifica, in applicazione dell'art. 5, comma 1, della L. n. 50 del 1994 per violazione dell'art. 291 bis del DPR n. 43/1973; b) del processo verbale del Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. Tutela Emergenza Sociali e Minori di Napoli del 15.04.2022, ivi richiamato, che accertava e contestava alla ditta ricorrente la detenzione di prodotti liquidi di inalazione in violazione dell'art. 291 bis del DPR n. 43/1973 per il quantitativo complessivo di Kg 0,034 TLE (34 gr.); c) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di chiusura dell'esercizio commerciale per 12 giorni, adottata in seguito all'accertamento della detenzione di 34 grammi di prodotti liquidi di inalazione in violazione dell'art. 291-bis d.P.R. 43/1973
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La titolare dell'esercizio impugnava la determina sanzionatoria, notificata l'11 dicembre 2025 sulla base di un verbale della Polizia Locale del 15 aprile 2022, nonché il verbale presupposto. Deduceva: 1) che l'art. 5, comma 1, l. 50/1994 e l'art. 291-bis d.P.R. 43/1973 erano stati abrogati dal d.lgs. 141/2024, in vigore dal 4 ottobre 2024, e che la disciplina sopravvenuta non prevedeva, per il quantitativo contestato di 34 grammi, né la chiusura dell'esercizio né l'ipotesi delittuosa del contrabbando; 2) violazione della proporzionalità, in ragione dell'esiguità del quantitativo, dell'assenza di precedenti specifici e della misura della sanzione, non applicata nel minimo, oltre che violazione del principio di celerità per il ritardo di circa 42 mesi; 3) difetto di motivazione sulle ragioni del ritardo; 4) violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L'Agenzia eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione: la chiusura è vincolata nell'an una volta accertata la violazione, mentre l'Amministrazione dispone di discrezionalità sulla durata della misura. Ha accolto il ricorso per il difetto di motivazione relativo al notevole intervallo tra l'accertamento del 15 aprile 2022 e la notifica della sanzione dell'11 dicembre 2025. Pur rilevando che la l. 689/1981 non stabilisce un termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio e che non si applica a tale procedimento la tempistica ordinaria della l. 241/1990, il giudice ha ritenuto necessario che il potere punitivo sia esercitato a non eccessiva distanza dai fatti. Nel caso concreto, la determina non spiegava le ragioni del ritardo; la motivazione non poteva essere integrata dalle successive deduzioni difensive dell'Avvocatura. Ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, facendo salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare successivi provvedimenti. Le ulteriori censure non sono state autonomamente esaminate. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, l. 50/1994
La sanzione della chiusura dell’esercizio “si configura come atto vincolato quanto all'emanazione e discrezionale soltanto con riferimento alla misura da applicarsi, nell'ambito del minimo e massimo previsto dal 1 comma dell'articolo 5.
La chiusura è dovuta una volta accertata la violazione; la discrezionalità amministrativa riguarda la graduazione della durata della misura.
l. 689/1981, art. 18
al procedimento sanzionatorio risulta inapplicabile la disciplina riguardante la tempistica di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; l’esercizio del potere sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981 che, tuttavia, non fissa un termine finale di conclusione del relativo procedimento.
Il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla l. 689/1981 non è assoggettato ai termini ordinari di conclusione della l. 241/1990 e non ha, secondo la disciplina richiamata, un termine finale legislativamente fissato; resta tuttavia necessario un esercizio del potere non eccessivamente distante dai fatti.
art. 7 l. 241/1990
Non presente nel testo un passaggio in cui la disposizione sia applicata o interpretata.
La censura di omessa comunicazione di avvio è stata dedotta dalla ricorrente, ma non risulta autonomamente decisa.
art. 24 Cost.
La fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
La tempestiva definizione del procedimento sanzionatorio è funzionale a garantire all'incolpato un'effettiva possibilità di difesa.
art. 97 Cost.
La fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
L'esercizio del potere sanzionatorio a non eccessiva distanza dall'accertamento risponde anche alle esigenze di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 8, comma 1, lett. i), d.lgs. 141/2024
Non presente nel testo un passaggio in cui la disposizione sia applicata o interpretata.
L'abrogazione è prospettata dalla ricorrente, ma il TAR non decide autonomamente tale censura.
Massime di principio
- Anche quando la disciplina sanzionatoria non fissa un termine finale per la conclusione del procedimento e non si applicano i termini ordinari della l. 241/1990, il potere punitivo deve essere esercitato a non eccessiva distanza dall'accertamento dei fatti, tenuto conto delle esigenze di certezza giuridica, difesa dell'incolpato e buon andamento.
- Quando la sanzione amministrativa è adottata a notevole distanza temporale dall'accertamento, il provvedimento deve motivare le ragioni del ritardo; in mancanza, è illegittimo.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata dalle deduzioni formulate dall'amministrazione soltanto nelle memorie difensive depositate in giudizio.
- La sanzione di chiusura prevista dall'art. 5, comma 1, l. 50/1994 è vincolata quanto all'an, una volta accertata la violazione, e discrezionale quanto alla durata entro i limiti edittali.
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