Cassazione Penale, Sentenza n. 34264/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Latina, con sentenza del 6 aprile 2022, confermata dalla Corte di appello di Roma il 4 dicembre 2025, per detenzione di due pistole a tamburo e di polvere da sparo: i reati contestati erano quelli previsti dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 e la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. La pena complessiva era di un anno e due mesi di reclusione ed euro 3.300 di multa, previa esclusione della recidiva. Gli oggetti erano stati rinvenuti durante una perquisizione nell’edificio fatiscente in cui l’imputato dimorava, in un’area semiabbandonata già adibita a campeggio. Le prove tecniche avevano rilevato il funzionamento del meccanismo delle pistole mediante prova in bianco e, su una porzione della polvere, la capacità di incendiarsi e produrre un’onda di pressione, sebbene ridotta. La difesa ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 e vizi di motivazione, sostenendo l’inefficienza delle armi, l’irreperibilità delle munizioni, l’insufficienza della prova in bianco e, per una pistola, il cattivo stato di conservazione; (2) violazione del D.M. 14 aprile 1982 e motivazione contraddittoria sulla qualificazione delle armi come di rara importanza storica; (3) erronea affermazione della capacità esplodente della polvere, contestando il metodo e l’estensione delle prove e richiamando le condizioni di conservazione; (4) motivazione apparente sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità, invocata in ragione delle modalità della detenzione, della vetustà e dell’utilizzabilità concreta delle armi e della polvere, dell’età dell’imputato, del collezionismo e della non abitualità; (5) motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche, malgrado le circostanze dedotte e l’esclusione della recidiva; (6) omessa considerazione di una perizia del 1985, delle denunce e autorizzazioni amministrative relative alle armi e di una sentenza del TAR Lazio del 27 maggio 2014, nonché mancata acquisizione della documentazione; in subordine era stata chiesta una nuova perizia balistica. La difesa aveva chiesto l’annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio anche per il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. e ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio su tale punto. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego, perché il richiamo al profilo personologico non chiariva quali elementi lo connotassero, anche considerata l’esclusione della recidiva; inoltre, non era spiegato perché la quantità del materiale rinvenuto prevalesse sulle condizioni e sulla concreta capacità offensiva degli oggetti. Il primo motivo è stato rigettato: la non reperibilità commerciale delle munizioni non esclude da sola la natura e la pericolosità dell’arma se il munizionamento può essere predisposto e il meccanismo di sparo funziona; le censure tecniche difensive non indicavano elementi concreti idonei a superare gli accertamenti del consulente del pubblico ministero. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della rilevanza della qualificazione storica non era stata specificamente dedotta in appello e, comunque, era stata formulata genericamente in cassazione. Il terzo motivo è stato rigettato: la riduzione della capacità esplosiva non eliminava la residua attitudine della polvere a incendiarsi e produrre pressione, sufficiente a ricondurla alla contravvenzione di cui all’art. 678 c.p.; le obiezioni difensive sul metodo non fornivano elementi concreti di totale inoffensività. Il sesto motivo e la documentazione prodotta sono stati dichiarati inammissibili perché le questioni erano nuove, non essendo state proposte nei precedenti gradi, e i documenti di merito non erano producibili per la prima volta in cassazione nel caso concreto. I motivi sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono rimasti assorbiti dall’accoglimento relativo all’art. 131-bis c.p. La responsabilità per i reati e le statuizioni non annullate restano ferme; il nuovo giudizio è circoscritto alla causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 2 della legge n. 895 del 1967
D'altronde l'art. 2 della legge n. 895 del 1967, come sostituito dalla legge n. 497 del 14 ottobre 1974, n. 497, prevede come reato la detenzione non solo delle armi, ma anche di parte di esse complesso inutilizzabili, rendano peraltro possibile il recupero da esse di pezzi di ricambio.
La disposizione comprende la detenzione di armi o parti che, pur non utilizzabili nello stato in cui si trovano, consentano il recupero di pezzi di ricambio; l’inefficienza rilevante deve essere totale e non superabile mediante riparazioni o accorgimenti.
art. 7 della legge n. 895 del 1967
La sentenza impugnata confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 6 aprile 2022 che aveva ritenuto l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 in relazione alla detenzione di una pistola a tamburo marca Errasti e di una pistola a tamburo matricola n. 28630.
La sentenza ne dà conto quale disposizione integrante, insieme all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, il reato di detenzione contestato; non formula una distinta interpretazione della norma.
art. 678 c.p.
Lo stato di conservazione della polvere, infatti, pur avendo ridotto la carica esplosiva del materiale, sì da escluderne il carattere di micidialità, ha tuttavia lasciato mantenere una carica esplosiva che consente di ricondurre la fattispecie alla contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen.
La contravvenzione può applicarsi a materie esplodenti che, pur non presentando carattere di micidialità, conservino una residua capacità esplosiva; nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente la capacità di incendiarsi e produrre pressione.
art. 131-bis c.p.
La motivazione, nella sua estrema sinteticità, non è puntuale e sufficientemente esplicativa, non chiarendo cosa si intenda per profilo personologico, tenuto anche conto del fatto che la recidiva è stata esclusa.
Il diniego della causa di non punibilità deve essere motivato in modo specifico e comprensibile sui fattori valorizzati; il giudice deve spiegare la valutazione complessiva degli elementi rilevanti, senza affidarsi a un generico richiamo al profilo personologico o alla quantità dei beni.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Non sono proponibili per la prima volta in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice d’appello; una deduzione solo generica in appello non rende la questione ritualmente proposta.
art. 609, comma 1, c.p.p.
Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.
La cognizione della Corte di cassazione è delimitata dai motivi di ricorso ritualmente proposti e dalle questioni devolute nei gradi precedenti.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
L’impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle censure; tale specificità delimita l’oggetto della decisione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto è necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione e delimita le questioni devolute.
art. 606 c.p.p.
La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.
La norma, in coordinamento con le disposizioni sull’oggetto dell’impugnazione, preclude la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello.
Massime di principio
- Un’arma non perde tale qualità per il solo fatto di essere guasta o priva di componenti, anche essenziali, se può essere riparata con pezzi di ricambio o con altri accorgimenti. L’inefficienza esclude la rilevanza penale solo quando sia totale e assoluta, perché impossibile recuperare i pezzi o rendere l’arma funzionante mediante riparazioni, accorgimenti o assemblaggi.
- La mancata reperibilità in commercio del munizionamento non esclude di per sé la pericolosità dell’arma quando sia possibile predisporre munizioni ad hoc. L’efficienza e la natura di arma possono essere accertate con qualsiasi mezzo di prova, e il relativo apprezzamento di merito è sindacabile in cassazione solo in presenza di vizi logici o giuridici.
- La distinzione tra materie esplodenti e esplosivi rileva ai fini della qualificazione: la riduzione della capacità esplosiva può escludere la micidialità senza eliminare la riconducibilità all’art. 678 c.p., se la sostanza conserva una capacità di incendiarsi o produrre pressione.
- Il giudice che nega la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. deve motivare in modo puntuale gli elementi del caso concreto e la loro valutazione complessiva; non è sufficiente un generico richiamo al profilo personologico o alla quantità del materiale se non viene spiegato perché tali elementi prevalgano sulle condizioni e sulla concreta capacità offensiva degli oggetti.
- Non sono deducibili per la prima volta in cassazione questioni che non siano state specificamente proposte in appello. La mera menzione di un tema, senza indicare le conseguenze che se ne traggono sulla decisione, non equivale a un motivo d’impugnazione ritualmente devoluto.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza richiamata, la produzione di nuova documentazione attinente al merito, né la Corte è tenuta a svolgere un nuovo esame degli atti per ricostruire il fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34134/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34137/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34141/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34143/2026 del 23/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →