Sentenza n. 1529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1140/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di sanatoria edilizia e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stato impugnato il diniego comunale relativo alla sanatoria di lavori eseguiti e da completare in un edificio, con contestuale irrogazione di una sanzione pecuniaria di euro 7.236,22. I ricorrenti sostenevano che gli interventi dovessero essere qualificati come manutenzione straordinaria, sanabile ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 380/2001, e non come ristrutturazione edilizia con incremento di sagoma e volumetria. Contestavano inoltre l'applicazione della soglia prevista dall'art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. 380/2001, con riferimento all'altezza di due locali adibiti a deposito, la violazione del d.m. 5 luglio 1975 e l'interpretazione dell'art. 2.16, lett. d), delle NTA del PRG comunale, ritenuto non ostativo alla sostituzione delle volte con solai piani. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo dimostrata la realizzazione di una nuova copertura in latero-cemento, più alta di 60 cm rispetto alla volta originaria e incidente su circa 45 mq, con conseguente aumento di sagoma e volumetria e superamento della soglia di tolleranza edilizia. In appello sono state riproposte le censure relative all'insussistenza dell'incremento volumetrico, alla violazione dell'art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. 380/2001, del d.m. 5 luglio 1975, delle NTA comunali e dell'art. 37 del d.P.R. 380/2001. Nelle more del giudizio, l'appellante ha presentato una SCIA a sanatoria relativa ai medesimi lavori; il procedimento si è concluso positivamente dopo l'integrazione documentale richiesta dal Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La positiva conclusione della SCIA a sanatoria ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della decisione sulle censure originariamente proposte e facendo venire meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta. Il Collegio ha precisato che non ricorre la cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone un accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione sostanziale dell'interessato mediante le nuove determinazioni amministrative, mentre nella fattispecie è stata accertata soltanto la sopravvenuta inutilità della decisione. Le questioni edilizie dedotte non sono state quindi esaminate nel merito. Le spese sono state integralmente compensate, poiché la sopravvenienza ha impedito la valutazione delle censure e ricorrevano ragioni equitative eccezionali.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Norma invocata dai ricorrenti come fondamento della sanabilità degli interventi edilizi; la questione non è stata esaminata nel merito dal Consiglio di Stato.
art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001
Norma richiamata per contestare il superamento della soglia di tolleranza edilizia; la relativa censura è rimasta assorbita dall'improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Richiamato per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, intervenga una situazione di fatto o di diritto nuova che renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale richiesta, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per il ricorrente.
- La positiva conclusione di un nuovo procedimento amministrativo relativo al medesimo intervento, se rende inutile la decisione sull'atto originariamente impugnato, determina la sopravvenuta carenza di interesse anche quando l'interesse alla decisione era originariamente sussistente.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse perché richiede un accertamento nel merito del rapporto amministrativo controverso e la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre l'improcedibilità consegue alla mera inutilità sopravvenuta della pronuncia, senza decisione sul merito.
- In caso di improcedibilità sopravvenuta per carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando la sopravvenienza abbia impedito l'esame nel merito delle censure e ricorrano ragioni eccezionali ed equitative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →