Cassazione Penale, Sentenza n. 11958/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Isernia che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo di euro 309.850,00 disposto per il reato di riciclaggio correlato a reati fiscali. Le censure principali erano: (i) violazione del divieto di "bis in idem" cautelare (giudicato cautelare) perché il nuovo sequestro era fondato sugli stessi elementi già valutati e ritenuti insufficienti nel precedente sequestro probatorio; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett. e) c.p.p. riguardo alla valutazione del fumus commissi delicti e alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p.; (iii) carenza di motivazione sul periculum in mora, con argomentazioni ritenute tautologiche e non idonee a giustificare la misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del divieto di bis in idem cautelare: i due provvedimenti ablatori (sequestro probatorio e sequestro preventivo) erano fondati sugli stessi presupposti fattuali (in particolare la detenzione della somma e il presunto collegamento con le sorelle Rossi) e non risultavano elementi nuovi che potessero superare il giudicato cautelare costituitosi dopo l'annullamento del primo sequestro. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha dichiarato la cessazione della misura cautelare e ha disposto le comunicazioni di rito alla cancelleria e al Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
La norma sul reato di riciclaggio era al centro della qualificazione del fatto contestato; il ricorrente aveva contestato la possibilità di fondare il sequestro sul mero possesso di somme. La Corte non ha ritenuto decisiva la riqualificazione contestata perché ha deciso sul vizio di bis in idem.
art. 648-quater c.p.
Richiamata nella prospettazione difensiva circa le conseguenze della diversa qualificazione del reato sulla disciplina della confisca; la Corte non ha approfondito la questione, essendo prevalsa la questione del giudicato cautelare.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge nella decisione del riesame; la Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui denunciava la rivalutazione degli stessi elementi già esaminati.
art. 321 c.p.p.
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente (procedura cautelare), non è stato decisivo nella motivazione della Corte che si è fondamentalmente pronunciata sul divieto di bis in idem cautelare.
art. 649 c.p.p.
Norma processuale sul sequestro preventivo richiamata tra i titoli impugnati; la Corte ha valutato la legittimità del secondo sequestro alla luce del giudicato cautelare formatosi sul primo.
d.l. n.137/2020 art.23 comma 8 (procedura di trattazione)
Citato come norma procedurale che ha disciplinato la trattazione del ricorso; non incide sulla valutazione sostanziale del vizio di bis in idem.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 51199/2019; Sez. 2, n. 49188/2015; Sez. 5, n. 1241/2014)
Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 261724
Richiamati per il principio del "giudicato cautelare" e della preclusione alla rinnovata valutazione degli stessi elementi in assenza di "quid novi"; la Corte li applica per affermare che non è ammissibile un secondo sequestro basato sui medesimi elementi già ritenuti insufficienti.
Massime di principio
- Il provvedimento cautelare successivo non può fondarsi sulla mera rivalutazione degli stessi elementi già esaminati e ritenuti insufficienti da un precedente giudice del riesame: in assenza di elementi nuovi sorge la preclusione del "giudicato cautelare" (divieto di bis in idem cautelare).
- La verifica del fumus commissi delicti è condizione preliminare e imprescindibile per ogni sequestro: se il giudicato cautelare si è formato sulla insussistenza del fumus, non possono essere adottate nuove misure ablatorie senza nuovi elementi probatori.
- La diversa finalità (sequestro probatorio vs sequestro preventivo) non legittima automaticamente la rinnovazione della misura quando mancano elementi nuovi che mutino il quadro indiziario.
- Le censure sulla carenza di motivazione sul periculum in mora richiedono che il giudice indichi elementi concreti e attuali di rischio di dispersione; argomentazioni meramente tautologiche o di integrazione di una motivazione già annullata non sono idonee a reggere la misura.
- In situazioni analoghe, la difesa deve evidenziare e documentare che non esistono "elementi nuovi" rispetto al precedente giudizio di riesame per ottenere l'annullamento di un sequestro successivo o, viceversa, il pubblico ministero deve produrre elementi sopraggiunti che effettivamente modifichino il quadro indiziario.
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