Sentenza n. 6386/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello naziona-le e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche e comunicata il 15 dicembre 2022 a mezzo pec; - delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: Determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riu-niti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; De-termina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019, non conosciute; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livel-lo nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o in-direttamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 5 – Intesa CSR 14 settembre 2022) e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Euro-pea ex art. 267 del TFUE; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessi-va regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o 116 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione degli oneri di payback a carico della ricorrente per gli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e domanda di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Marche che le attribuiva gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018, insieme agli atti statali presupposti, alle determinazioni degli enti del Servizio sanitario regionale e agli ulteriori atti connessi. Ha dedotto vizi derivanti dall’illegittimità costituzionale delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback sui dispositivi medici, prospettando la violazione di plurimi parametri costituzionali, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha inoltre dedotto vizi propri degli atti impugnati e chiesto l’accertamento del diritto di accesso ai documenti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri posti a suo carico. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, assorbendo ogni ulteriore valutazione nel merito, comprese le censure di illegittimità costituzionale, la richiesta di rinvio pregiudiziale e la domanda di accesso. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento, previsto dalla disciplina sopravvenuta, ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati. Il giudice ha distinto tale fattispecie dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede un intervento successivo della pubblica amministrazione integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre il sopravvenuto difetto di interesse ricorre quando un atto o fatto successivo rende inutile la decisione. La mancata esecuzione, da parte delle Regioni, degli adempimenti comunicativi previsti dalla novella non impedisce la declaratoria di improcedibilità, poiché la stessa deriva dalla condotta della ricorrente e dall’inutilità sopravvenuta della pronuncia. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disposizione sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi dovuti; il pagamento rende sostanzialmente inutile la decisione sull’impugnazione degli atti di quantificazione e determina il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi oggetto del meccanismo di payback.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche senza una sopravvenienza integralmente satisfattiva imputabile all’amministrazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato, mentre la prima può derivare da qualsiasi atto o fatto sopravvenuto che renda inutile la pronuncia giudiziale.
- Quando una disciplina sopravvenuta consente al destinatario di un’obbligazione amministrativa di estinguerla mediante il pagamento di una quota ridotta e il destinatario effettua tale pagamento, l’impugnazione degli atti che quantificano l’obbligazione diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo l’eventuale annullamento procurare un’utilità concreta e attuale.
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