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Sentenza

Sentenza n. 5106/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Condono Edilizio di Roma Capitale prot. QI/ 234944/2024, notificata in data 2 dicembre 2024, di reiezione dell’istanza di condono edilizio assunta alla pratica n. 579077; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento indicato nel precedente alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della società ricorrente e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della Determinazione Dirigenziale del D.P.A.U. – U.O. Condono Edilizio di Roma Capitale prot. QI/19313/2025, notificata in data 3 febbraio 2025, di reiezione dell’istanza di condono edilizio assunta alla pratica n. 579077 già evasa negativamente con provvedimento di identico contenuto impugnato presso il medesimo Tribunale con ricorso assunto al NRG 1792/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202501792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84, comma 1, e 85 c.p.a., preso atto della rinuncia espressa dalla ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, ravvisandosi i relativi presupposti.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla pratica n. 579077, adottato con due determinazioni dirigenziali di identico contenuto, la seconda impugnata con motivi aggiunti

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato una determinazione dirigenziale dell’ufficio condono edilizio di Roma Capitale con cui era stata respinta l’istanza di condono edilizio relativa alla pratica n. 579077, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva determinazione di reiezione della medesima istanza, già negativamente definita con il provvedimento oggetto del ricorso introduttivo. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, come integrato dai motivi aggiunti; l’amministrazione resistente non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso nel processo amministrativo.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio estinto per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando è ritualmente dichiarata e non vi è opposizione dell’amministrazione resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi del codice del processo amministrativo.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese di lite possono essere compensate quando il giudice ravvisi specifici presupposti per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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