Cassazione Penale, Sentenza n. 26037/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di norme processuali (artt. 299, 274, 275 c.p.p.) e aveva indicato come elementi nuovi: il rinvenimento dell'arma a lui riconducibile, la scelta del rito abbreviato e la successiva richiesta di concordato in appello che avrebbe ridotto la pena residua a poco più di 3 anni e mezzo, il periodo già scontato in custodia senza condotte negative. Sosteneva altresì che non era stata compiuta una valutazione adeguata circa la misura meno afflittiva richiesta e che gli arresti domiciliari sarebbero idonei a prevenire il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il motivo mirasse a una rivalutazione di fatto e non contenesse elementi nuovi idonei a sovvertire il giudizio di adeguatezza della misura detentiva espresso dai giudici del riesame. La Corte ha sottolineato la gravità della condotta (esplosione di più colpi di pistola in luogo pubblico), l'entità della pena e il fatto che la riduzione della pena in appello era dovuta a concordato tra le parti e non costituiva novità tale da modificare la prognosi cautelare. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il pericolo di reiterazione criminosa è valutato prognosticamente sulla personalità dell'indagato, sulle modalità del fatto e sul contesto socio-ambientale; in concreto, collocare l'imputato ai domiciliari presso la compagna avrebbe riprodotto un ambiente analogo a quello in cui il reato si è consumato, senza elementi di autocontrollo dell'imputato che rendessero sicura l'adozione della misura più lieve. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e disposizione degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
Norme che definiscono la partecipazione al reato, la responsabilità per reati collegati e il delitto di omicidio (o tentato omicidio) a seconda del contesto: richiamate per descrivere le fattispecie ascritte all'imputato e la gravità della condotta.
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma in materia di armi richiamata per ilcontestato illecito collegato al possesso e all'uso dell'arma.
Codice di procedura penale
Art. 274-275 riguardano modalità di impugnazione e motivazione; art. 299 disciplina il ricorso per cassazione; art. 310 regola l'appello al Tribunale in materia di misure cautelari: il ricorso lamentava errata applicazione di tali norme ma la Corte ha ritenuto la doglianza pretestuosa e volta a rivedere valutazioni di merito.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge)
art. 23, comma 8 (come prorogato)
Richiamato nel procedimento per giustificare la requisitoria scritta del Procuratore Generale per mancata richiesta di discussione orale.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma citata nell'ambito della disciplina transitoria/procedurale applicabile alle impugnazioni entro termini indicati; utilizzata per inquadrare la disciplina procedurale seguita in udienza
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti da eseguire in caso la pronuncia non determini la liberazione dell'imputato (adempimenti amministrativi della cancelleria).
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva è necessario portare elementi 'nuovi' e concreti che modifichino la prognosi sul pericolo di reiterazione: la mera riduzione della pena dovuta a un concordato o il tempo già scontato non sono automaticamente sufficienti.
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e si fonda su elementi concreti: modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale. Non è richiesto che l'opportunità di commettere un nuovo reato sia immediata, basta che la probabilità sia ragionevole.
- La collocazione ai domiciliari in un ambiente analogo a quello in cui è stato commesso il reato può rendere la misura inidonea se vi sono elementi che indicano carenza di autocontrollo o rischio di contatti che facilitino la reiterazione.
- La buona condotta in carcere è elemento rilevante ma tende a essere valorizzata maggiormente in sede di esecuzione della pena per misure alternative; in sede cautelare resta prevalente la valutazione prognostica sul rischio di pericolosità.
- I giudizi di merito dei giudici del riesame sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogici o privi di motivazione adeguata; un ricorso che mira a una semplice riconsiderazione dei fatti senza nuove evidenze è destinato a essere rigettato.
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