Regolamento (UE) 2020/642
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione del 12 maggio 2020 che approva la sostanza di base L-cisteina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la L-cisteina come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, riconoscendo che essa soddisfa i criteri richiesti e che può essere impiegata per gli usi fitosanitari esaminati. L’approvazione è accompagnata da condizioni specifiche, tra cui requisiti di qualità alimentare, limiti di purezza e contaminanti, nonché una modalità di impiego precisa. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce nell’elenco delle sostanze approvate.
Approvazione della sostanza di base L-cisteina ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza L-cisteina, identificata anche come L-cisteina cloridrato (1:1), quando impiegata come sostanza di base in prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione riguarda gli usi esaminati dalla Commissione e richiamati nella relazione di esame SANTE/11056/2019, con specifiche condizioni di qualità, purezza e modalità d’impiego. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina in generale la commercializzazione di tutti i prodotti contenenti L-cisteina, ma solo la sua qualifica e utilizzazione come sostanza di base nel contesto fitosanitario.
Approvazione della sostanza di base L-cisteina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione approva la L-cisteina come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento recepisce l’esito dell’istruttoria svolta dalla Commissione con il supporto scientifico dell’EFSA e si fonda sulla conclusione che la sostanza soddisfa i requisiti previsti per essere qualificata come sostanza di base.
Contesto e presupposti dell’approvazione
La domanda di approvazione è stata presentata il 9 febbraio 2018 da Soleo-EcoSolutions ed era corredata degli elementi richiesti dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha trasmesso una relazione tecnica il 29 gennaio 2019. Successivamente, il 17 luglio 2019, la Commissione ha presentato la relazione di esame e il progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Motivazione dell’inquadramento come sostanza di base
Dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che la L-cisteina soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione rileva inoltre che, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, la sostanza è comunque utile a tali fini quando inserita in un prodotto costituito dalla sostanza stessa. Sulla base degli esami effettuati, la Commissione ritiene che la L-cisteina sia generalmente conforme ai requisiti dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per gli impieghi oggetto della relazione di esame.
Condizioni di approvazione
L’approvazione non è incondizionata: in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, vengono fissate condizioni specifiche nell’allegato I. Tali condizioni riguardano l’identità della sostanza, la purezza, i limiti di contaminanti e le modalità di impiego.
Identificazione della sostanza e requisiti qualitativi
L’allegato I identifica la sostanza come L-cisteina (E 920), con numero CAS 52-89-1 ed EINECS 200-157-7, nonché nella forma di L-cisteina cloridrato con numero CAS 7048-04-6 ed EINECS 615-117-8. La denominazione IUPAC indicata è L-cisteina cloridrato (1:1). È richiesto un tenore minimo del 98,0 % di L-cisteina cloridrato su base anidra e la qualità alimentare deve essere conforme al regolamento (UE) n. 231/2012.
Limiti di contaminanti e modalità d’uso
Il regolamento fissa limiti massimi di 1,5 mg/kg per l’arsenico e di 5 mg/kg per il piombo. Quanto all’utilizzo autorizzato, la L-cisteina (E 920) deve essere miscelata a una matrice costituita da farina di qualità alimentare, con una concentrazione massima dell’8 % di L-cisteina cloridrato su base anidra. Il riferimento operativo per tali condizioni è la relazione di esame SANTE/11056/2019, in particolare le appendici I e II.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica anche l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nell’allegato II viene aggiunta la nuova voce relativa alla L-cisteina, con il numero 21 nella parte C dell’elenco delle sostanze attive approvate.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della L-cisteina come sostanza di base
L’articolo 1 approva la sostanza L-cisteina come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, subordinando l’approvazione alle condizioni riportate nell’allegato I.
Condizioni specifiche di approvazione
L’allegato I stabilisce che la sostanza è identificata come L-cisteina (E 920), con numeri CAS 52-89-1 e 7048-04-6 e corrispondenti numeri EINECS; la denominazione IUPAC è L-cisteina cloridrato (1:1). È richiesto un grado di purezza minimo del 98,0 % di L-cisteina cloridrato su base anidra, con qualità alimentare conforme al regolamento (UE) n. 231/2012. Sono fissati limiti massimi di 1,5 mg/kg per l’arsenico e di 5 mg/kg per il piombo. La data di approvazione è il 2 giugno 2020.
Modalità di utilizzo autorizzate
La L-cisteina (E 920) deve essere utilizzata miscelata a una matrice costituita da farina di qualità alimentare, a una concentrazione massima dell’8 % di L-cisteina cloridrato su base anidra, secondo le condizioni specifiche indicate nella relazione di esame SANTE/11056/2019 e nelle sue appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del presente regolamento, che inserisce la voce n. 21 relativa alla L-cisteina nell’elenco delle sostanze approvate.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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