Regolamento (UE) 2020/640
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/640 della Commissione del 12 maggio 2020 relativo alla non approvazione dell’estratto di propoli come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione europea respinge la richiesta di approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sull'insufficienza delle informazioni fornite dal richiedente e sulla mancata dimostrazione dei requisiti richiesti, inclusa l'assenza di preoccupazioni tossicologiche e la qualificabilità della sostanza come "prodotto alimentare". Il regolamento è immediatamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri, restando ferma la possibilità di ripresentare una nuova domanda.
Non approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla domanda di approvazione dell'estratto di propoli presentata da Pollenergie quale sostanza di base da impiegare come fungicida o battericida per il trattamento fitosanitario post-raccolta dei frutti con buccia non commestibile. Il regolamento riguarda il procedimento di valutazione e non approvazione nell'ambito dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Non contiene deroghe operative, ma precisa che resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda conforme all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Non approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/640 della Commissione conclude il procedimento relativo alla domanda presentata da Pollenergie per l'approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della valutazione scientifica dell'EFSA e dell'esame condotto in sede di comitato permanente, ritiene non soddisfatte le condizioni richieste e dispone la non approvazione.
Contesto procedurale e base normativa
L'atto è adottato in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La domanda, presentata il 20 dicembre 2016, riguardava l'uso dell'estratto di propoli come fungicida o battericida per il trattamento fitosanitario post-raccolta dei frutti con buccia non commestibile.
Valutazione scientifica e criticità emerse
La Commissione ha richiesto il supporto scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'EFSA ha trasmesso una relazione tecnica l'11 ottobre 2018, e la Commissione ha poi sottoposto al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto di regolamento il 5 dicembre 2019. Il richiedente è stato invitato a formulare osservazioni, ma gli argomenti presentati non hanno eliminato le preoccupazioni evidenziate.
Ragioni sostanziali della non approvazione
La Commissione rileva anzitutto che le informazioni fornite non sono sufficienti a dimostrare chiaramente che l'estratto di propoli soddisfi i criteri di "prodotto alimentare" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, l'EFSA ha identificato la sostanza come sensibilizzante cutaneo (H317: "può provocare una reazione allergica cutanea"). Le informazioni disponibili non hanno consentito di escludere un potenziale genotossico e un'attività endocrina, né di concludere positivamente sulla valutazione del rischio per i consumatori o di definire un limite sicuro di utilizzo. La Commissione osserva anche che non risultava disponibile una valutazione pertinente effettuata in base ad altri atti normativi dell'Unione, come richiesto dall'articolo 23, paragrafo 2.
Effetti del regolamento e possibilità di nuove iniziative
L'articolo 1 dispone in modo secco che l'estratto di propoli non è approvato come sostanza di base. Il regolamento precisa tuttavia che tale esito non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito della domanda di approvazione
La Commissione dispone che l'estratto di propoli non è approvato come sostanza di base (articolo 1).
Motivi della non approvazione
La domanda presentata il 20 dicembre 2016 non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che l'estratto di propoli soddisfi i criteri di "prodotto alimentare" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, le informazioni disponibili non hanno consentito di escludere un potenziale genotossico e un'attività endocrina, né di trarre conclusioni adeguate sulla valutazione dei rischi per i consumatori o di stabilire un limite sicuro di impiego.
Valutazione scientifica e procedura
La Commissione ha richiesto il supporto scientifico dell'EFSA, che ha trasmesso una relazione tecnica l'11 ottobre 2018. La relazione di esame e il progetto di regolamento sono stati presentati al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 5 dicembre 2019. Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni, ma i chiarimenti forniti non hanno eliminato i motivi di preoccupazione.
Base giuridica e presupposti mancanti
Il regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione rileva che non era disponibile alcuna valutazione pertinente effettuata conformemente ad altri atti normativi dell'Unione, come richiesto dall'articolo 23, paragrafo 2.
Possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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