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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/635

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/635 della Commissione del 12 maggio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Podpiwek kujawski» (IGP)

Normativa europea32020R0635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/635 dispone la registrazione della denominazione «Podpiwek kujawski» nel registro UE delle DOP e IGP, attribuendole lo статус di IGP. La misura fa seguito alla pubblicazione della domanda presentata dalla Polonia e all’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Podpiwek kujawski» come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione «Podpiwek kujawski» e al prodotto agricolo/alimentare a essa associato, classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione. Opera nell’ambito del sistema UE di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, con efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Non disciplina altre denominazioni né altri prodotti.

Registrazione della IGP «Podpiwek kujawski»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/635 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione «Podpiwek kujawski» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Polonia.

Presupposti procedurali

Nei considerando la Commissione ricorda che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione poteva essere registrata senza ulteriori passaggi procedurali.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione «Podpiwek kujawski» come IGP. La denominazione identifica inoltre un prodotto classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli «altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)».

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione «Podpiwek kujawski» è registrata come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli «altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)».

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Polonia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentareindicazioni geografichetutela delle denominazioni di qualità

Testo integrale

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