Regolamento (UE) 2020/641
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/641 della Commissione del 12 maggio 2020 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2020 fino al 29 giugno 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un periodo limitato, le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono utilizzare per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. Le tabelle contenute negli allegati fissano, per numerose valute e scadenze, la struttura dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità. La disciplina mira ad assicurare uniformità di applicazione, certezza giuridica e disponibilità immediata dei parametri di calcolo nel quadro di Solvency II.
Informazioni tecniche temporanee per il calcolo delle riserve tecniche, dei fondi propri di base e degli aggiustamenti di congruità e per la volatilità nel regime Solvency II per le segnalazioni dal 31 marzo 2020 al 29 giugno 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2020 al 29 giugno 2020. Le informazioni tecniche riguardano le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base (31 marzo 2020 - 29 giugno 2020)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/641 della Commissione introduce informazioni tecniche temporanee da utilizzare nel quadro di Solvency II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. L’intervento è adottato in via urgente per garantire uniformità di calcolo e disponibilità immediata dei parametri necessari alle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Contesto e finalità
La Commissione richiama la necessità di assicurare condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Le informazioni tecniche sono basate sui dati di mercato di fine marzo 2020, trasmessi dall’EIOPA alla Commissione il 3 aprile 2020 e pubblicati nello stesso giorno ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2020 al 29 giugno 2020. La logica dell’atto è prudenziale: tutte le imprese devono impiegare le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.
Informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità
L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di dati tecnici da utilizzare per ciascuna valuta interessata:
- la pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima, di cui all’allegato I;
- gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III.
Il rinvio sostanziale è agli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE.
Allegato I: tassi privi di rischio
L’allegato I contiene tabelle molto estese con la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per numerose valute, tra cui EUR, valuta di diversi Stati membri, GBP, USD, JPY e altre valute internazionali. I valori sono articolati per durata residua, da 1 a 150 anni, e servono al calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità.
Allegato II: spread fondamentali
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali in punti base per due grandi categorie di esposizioni:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso enti finanziari.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute. Inoltre, per le durate da 11 a 30 anni, gli spread coincidono con quelli previsti per la durata di 10 anni. Il testo precisa anche che gli spread riportati non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Per le esposizioni verso enti finanziari, l’allegato distingue gli spread per valuta, durata e classe di merito di credito da 0 a 6, con tabelle separate per EUR, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna croata, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Allegato III: aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III fissa, per ciascun mercato assicurativo nazionale e per ciascuna valuta, l’aggiustamento per la volatilità in punti base. Tra i valori indicati figurano:
- 46 punti base per i mercati dell’area euro elencati nell’allegato;
- 37 per la Repubblica ceca;
- 54 per la Danimarca;
- 12 per l’Ungheria;
- 36 per la Svezia;
- 11 per la Croazia;
- 0 per la Bulgaria;
- 50 per il Regno Unito;
- 13 per la Romania;
- 24 per la Polonia;
- 31 per l’Islanda;
- 71 per la Norvegia;
- 32 per Liechtenstein e Svizzera;
- 23 per l’Australia;
- 51 per il Canada;
- 79 per la Cina;
- 16 per Hong Kong;
- 100 per gli Stati Uniti;
- 20 per il Giappone.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 31 marzo 2020. Tale coordinamento temporale serve a garantire che, per il periodo interessato, tutte le imprese impieghino parametri omogenei e immediatamente disponibili.
Valore operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese assicurative e riassicurative, il regolamento rileva come atto tecnico di aggiornamento dei parametri Solvency II. L’operatività concreta consiste nell’utilizzo delle tabelle degli allegati per i calcoli prudenziali relativi alle segnalazioni con date di riferimento comprese tra il 31 marzo e il 29 giugno 2020, senza margini di discrezionalità nella scelta dei parametri tecnici pubblicati dalla Commissione.
Disposizioni principali
Uso obbligatorio delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nell’articolo 1, paragrafo 2, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2020 al 29 giugno 2020.
Componenti delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I; gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III. Il riferimento normativo è agli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 31 marzo 2020. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e urgenza
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, con procedura d’urgenza motivata dalla necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di garantire che le imprese utilizzino le stesse informazioni per il calcolo prudenziale indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Allegato I: struttura per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene le curve dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità, per una pluralità di valute e durate residue fino a 150 anni. Tra le valute figurano, tra le altre, EUR, GBP, USD, JPY, CHF e numerose valute UE e extra-UE.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II riporta gli spread fondamentali, espressi in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni verso enti finanziari, distinguendo per valuta, durata e classe di merito di credito. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread per durate da 11 a 30 anni sono pari a quelli della durata di 10 anni; gli spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Allegato III: aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III fissa, per ciascun mercato assicurativo nazionale e valuta, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base. Tra i valori indicati vi sono, ad esempio, 46 punti base per i mercati dell’area euro elencati, 50 per il Regno Unito, 100 per gli Stati Uniti e valori differenziati per le altre valute e mercati nazionali indicati.
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