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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/991

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione del 13 maggio 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam

Normativa europea32020R0991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua gli impegni assunti dall’Unione nell’accordo di libero scambio con il Vietnam, aprendo contingenti tariffari annuali per l’importazione di riso originario vietnamita a dazio zero. Stabilisce le modalità operative per la presentazione delle domande, il rilascio dei titoli di importazione, il calcolo dei coefficienti di attribuzione, le notifiche tra Stati membri e Commissione e la ripartizione dei quantitativi in sottoperiodi. Per il contingente relativo al riso "Fragrant" introduce inoltre un certificato di autenticità rilasciato dall’autorità competente vietnamita. La disciplina si applica dal 1o agosto 2020, con alcune regole specifiche per l’anno di entrata in vigore.

Apertura e gestione di contingenti tariffari annuali a dazio zero per l’importazione nell’Unione di riso originario del Vietnam, con specifiche regole per il riso "Fragrant".

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam, con tre contingenti tariffari annuali gestiti tramite titoli di importazione: riso semigreggio, riso lavorato e riso "Fragrant". Rilevano gli operatori economici che presentano domande di titolo, le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione europea e l’organismo vietnamita competente per il certificato di autenticità. Il regolamento disciplina anche i sottoperiodi contingentali, le notifiche mensili, la prova dell’origine e il rilascio dei titoli; si applica dal 1o agosto 2020 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi negli Stati membri.

Apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam

Il regolamento dà attuazione agli impegni dell’Unione derivanti dall’accordo di libero scambio UE-Vietnam, approvato con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio. In particolare, istituisce contingenti tariffari annuali per l’importazione di riso vietnamita a dazio zero e detta le regole amministrative e doganali necessarie per la loro gestione ordinata.

Contesto e finalità

La disciplina è pensata per consentire l’accesso al mercato unionale dei quantitativi concordati di riso originario del Vietnam, evitando al contempo che le importazioni perturbino la commercializzazione del riso prodotto nell’Unione. Per questo motivo il regolamento prevede la suddivisione del periodo contingentale in sottoperiodi, l’uso di titoli di importazione, la prestazione di una cauzione e un sistema di notifiche alla Commissione.

Contingenti tariffari istituiti

L’articolo 1 apre tre contingenti annuali, dal 1o gennaio al 31 dicembre:

  • 20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso semigreggio, per le sottovoci ex 1006 10 o 1006 20 del SA, numero d’ordine 09.4729;
  • 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, per la sottovoce 1006 30 del SA, numero d’ordine 09.4730;
  • 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, per le sottovoci ex 1006 10, 1006 20 o 1006 30 del SA e appartenente a specifiche varietà di riso "Fragrant" elencate nell’allegato I, numero d’ordine 09.4731.

Tutti i volumi sono ripartiti in sottoperiodi trimestrali secondo l’allegato I. Per l’anno di entrata in vigore il periodo contingentale decorre dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre dello stesso anno. Per l’anno 1 il volume è ridotto del quantitativo corrispondente al periodo tra il 1o gennaio e la data di entrata in vigore dell’accordo.

Il dazio all’importazione nell’ambito dei contingenti è pari a 0 EUR per tonnellata.

Regole di gestione e fonti applicabili

La gestione avviene secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Salvo deroghe espressamente previste, si applicano anche:

  • il regolamento (CE) n. 1301/2006, sulle norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari;
  • il regolamento (CE) n. 1342/2003, sulle modalità particolari nel settore dei cereali e del riso;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/1237, sul regime dei titoli di importazione e di esportazione e sulle cauzioni.

Sono richiamati inoltre i tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato fissati dal regolamento (CE) n. 1312/2008.

Presentazione delle domande di titolo di importazione

Le domande vanno presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale; nel mese di dicembre non è possibile presentare domande. Le domande per titoli validi dal 1o gennaio dell’anno seguente si presentano tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente.

Ogni domanda:

  • si riferisce a un solo numero d’ordine e a un solo codice NC;
  • indica il quantitativo in chilogrammi, arrotondato all’unità inferiore;
  • deve riportare in casella 8 la menzione "Vietnam" con la casella "Sì" barrata;
  • è utilizzabile solo per prodotti originari del Vietnam.

L’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione della prova dell’origine ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’accordo. Inoltre, per lo stesso numero d’ordine è consentita al massimo una domanda al mese. Alla presentazione della domanda deve essere depositata una cauzione di 30 EUR/tonnellata.

Coefficiente di attribuzione e rilascio dei titoli

Se le domande eccedono la disponibilità del sottoperiodo, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, trasformando i quantitativi notificati nel tipo di equivalente previsto per ciascun contingente. Il coefficiente è reso pubblico entro il 22 di ogni mese; per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre, entro il 14 dicembre.

I titoli sono rilasciati calcolando i quantitativi spettanti mediante il coefficiente di attribuzione e arrotondando all’unità inferiore. Il rilascio avviene dopo la pubblicazione del coefficiente e prima della fine del mese; per i titoli validi dal 1o gennaio, il rilascio avviene tra il 15 e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Validità dei titoli e sottoperiodi

I titoli sono validi:

  • dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se la domanda è presentata nel periodo contingentale;
  • dal 1o gennaio dell’anno successivo, se la domanda è presentata tra il 23 e il 30 novembre.

I titoli rilasciati ogni mese hanno validità di quattro mesi, ma non oltre la fine del periodo contingentale. Eventuali proroghe per forza maggiore, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, non possono superare la fine del periodo contingentale.

Certificato di autenticità per il contingente "Fragrant"

Per il contingente relativo al riso "Fragrant" (09.4731) è necessario un certificato di autenticità rilasciato da un organismo competente del Vietnam individuato nell’allegato II, ossia il Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale del Vietnam. Il certificato deve essere conforme al modello dell’allegato III ed è redatto in lingua inglese.

Il certificato:

  • reca un numero di serie nella casella superiore destra;
  • è valido 120 giorni dalla data di rilascio;
  • è valido solo se le caselle sono correttamente compilate e se è firmato;
  • deve indicare luogo e data del rilascio, il timbro dell’organismo e la firma della persona o delle persone abilitate.

Esso va presentato alle autorità doganali per verificare il rispetto delle condizioni di accesso al contingente 09.4731. L’organismo competente vietnamita deve inoltre fornire alla Commissione gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati, compreso il facsimile dei timbri.

Prova dell’origine

Per l’immissione in libera pratica nell’Unione è richiesta una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 1 dell’accordo. Il regolamento precisa che tale prova può consistere in:

  • un certificato di origine;
  • una dichiarazione su fattura;
  • una bolla di consegna;
  • qualsiasi altro documento commerciale idoneo a identificare sufficientemente i prodotti.

Notifiche degli Stati membri e gestione dei quantitativi inutilizzati

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione:

  • i quantitativi totali oggetto delle domande entro il 14 del mese, oppure entro il 6 dicembre per le domande di novembre;
  • i quantitativi dei titoli rilasciati entro l’ultimo giorno del mese, oppure entro il 31 dicembre per le domande di novembre;
  • i quantitativi inutilizzati entro quattro mesi dalla scadenza dei titoli.

I quantitativi inutilizzati sono quelli risultanti dalla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli e quelli per i quali i titoli sono stati effettivamente rilasciati. Durante l’ultimo sottoperiodo, i quantitativi inutilizzati sono notificati insieme alla comunicazione sui quantitativi domandati. I quantitativi vanno espressi in chilogrammi di peso del prodotto e, se del caso, ripartiti per numero d’ordine e origine.

I quantitativi inutilizzati sono aggiunti al sottoperiodo successivo; quelli residui alla fine dell’anno non sono trasferiti al periodo contingentale annuale successivo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o agosto 2020. È direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Apertura dei contingenti tariffari e aliquota daziaria

Sono aperti ogni anno dal 1o gennaio al 31 dicembre tre contingenti tariffari per riso originario del Vietnam: 20 000 tonnellate equivalenti riso semigreggio (numero d’ordine 09.4729), 30 000 tonnellate equivalenti riso lavorato (09.4730) e 30 000 tonnellate equivalenti riso lavorato per varietà "Fragrant" elencate nell’allegato I (09.4731). Il dazio all’importazione nel quadro dei contingenti è fissato a 0 EUR per tonnellata. Per l’anno di entrata in vigore il periodo contingentale decorre dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre; per l’anno 1 il volume è ridotto del quantitativo corrispondente al periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di entrata in vigore dell’accordo.

Gestione dei contingenti e regole applicabili

I contingenti sono gestiti secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si applicano, salvo deroghe, il regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 1342/2003 e il regolamento delegato (UE) 2016/1237. Sono inoltre applicati i tassi di conversione del riso previsti dal regolamento (CE) n. 1312/2008.

Domande di titoli di importazione

Le domande si presentano agli Stati membri entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale; a dicembre non è possibile presentare domande. Per i titoli validi dal 1o gennaio, le domande si presentano tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente. Ogni domanda riguarda un solo numero d’ordine e un solo codice NC, indica il quantitativo in chilogrammi arrotondato all’unità inferiore e deve riportare in casella 8 la menzione "Vietnam" con la casella "Sì" barrata. I titoli sono validi solo per prodotti originari del Vietnam. È richiesta una prova dell’origine ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’accordo. È ammessa una sola domanda al mese per lo stesso numero d’ordine. Alla domanda deve essere depositata una cauzione di 30 EUR/tonnellata.

Attribuzione e rilascio dei titoli

Se le domande superano i quantitativi disponibili per il sottoperiodo, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1301/2006, trasformando i quantitativi notificati nel tipo di equivalente previsto per ciascun contingente. Il coefficiente è pubblicato entro il 22 di ogni mese; per le domande di novembre è pubblicato entro il 14 dicembre. I titoli sono rilasciati moltiplicando i quantitativi richiesti per il coefficiente di attribuzione, con arrotondamento all’unità inferiore, dopo la pubblicazione del coefficiente e prima della fine del mese. I titoli validi dal 1o gennaio sono rilasciati tra il 15 e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Validità dei titoli e sottoperiodi

I titoli rilasciati per domande presentate nel periodo contingentale sono validi dal primo giorno del mese successivo alla presentazione; quelli relativi alle domande presentate tra il 23 e il 30 novembre sono validi dal 1o gennaio successivo. I volumi sono ripartiti in sottoperiodi e i titoli mensili hanno durata di quattro mesi, ma scadono comunque entro la fine del periodo contingentale. Eventuali proroghe per forza maggiore, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, non possono superare la fine del periodo contingentale.

Certificato di autenticità per il riso "Fragrant"

Per il contingente 09.4731 è richiesto un certificato di autenticità rilasciato da un organismo competente del Vietnam indicato nell’allegato II, redatto sul modello dell’allegato III e compilato in inglese. Il certificato reca numero di serie, è valido 120 giorni dalla data di rilascio e deve essere debitamente compilato e firmato, con luogo, data, timbro e firma dell’ente rilasciante. Deve essere presentato alle autorità doganali per verificare il diritto al contingente relativo alle varietà "Fragrant". L’organismo vietnamita competente deve fornire alla Commissione elementi utili alla verifica, incluso il facsimile dei timbri.

Prova dell’origine

L’immissione in libera pratica nell’Unione è subordinata alla presentazione di una prova dell’origine conforme all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’accordo. La prova può consistere in un certificato di origine, in una dichiarazione su fattura, in una bolla di consegna o in altro documento commerciale idoneo a identificare con sufficiente dettaglio i prodotti.

Notifiche degli Stati membri e gestione dei quantitativi inutilizzati

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande entro il 14 del mese o entro il 6 dicembre per le domande di novembre; notificano i quantitativi dei titoli rilasciati entro la fine del mese o entro il 31 dicembre per le domande di novembre. I quantitativi inutilizzati sono notificati entro quattro mesi dalla scadenza dei titoli; durante l’ultimo sottoperiodo sono notificati insieme alla comunicazione sui quantitativi domandati. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto, ripartiti per numero d’ordine e origine se del caso. I quantitativi inutilizzati confluiscono nel sottoperiodo successivo, ma quelli residui al termine dell’anno non sono trasferiti all’anno seguente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o agosto 2020. È direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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