Regolamento (UE) 2020/643
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/643 della Commissione del 12 maggio 2020 relativo alla non approvazione delle radici di Saponaria officinalis L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce che le radici di Saponaria officinalis L. non possono essere approvate come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione deriva dall’esito negativo della valutazione scientifica, in particolare per l’insufficienza delle informazioni su sicurezza per i consumatori e sugli effetti sugli organismi non bersaglio. Il provvedimento è immediatamente rilevante in tutti gli Stati membri, ma lascia aperta la possibilità di presentare una nuova domanda in futuro.
Non approvazione delle radici di Saponaria officinalis L. come sostanza di base ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla domanda di approvazione delle radici di Saponaria officinalis L. come "sostanza di base" nell’ambito del regime UE di autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Rileva per gli operatori che intendano utilizzare tale sostanza come base per impieghi fitosanitari, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Il regolamento non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione delle radici di Saponaria officinalis L. come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/643 della Commissione conclude la procedura avviata su domanda dell’Istituto ceco per la ricerca agraria, presentata il 9 ottobre 2015, relativa all’approvazione delle radici di Saponaria officinalis L. come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione è adottata dopo il supporto scientifico dell’EFSA e l’esame della Commissione, che hanno evidenziato l’insufficienza dei dati disponibili per una valutazione favorevole.
Contesto normativo e procedura
La Commissione ha operato sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda era corredata degli elementi richiesti dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. Il 19 giugno 2017 l’EFSA ha trasmesso una relazione tecnica; successivamente, il 6 dicembre 2017, la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e un progetto di regolamento di non approvazione. Il richiedente ha potuto presentare osservazioni, che sono state esaminate dalla Commissione.
Valutazione scientifica e criticità emerse
Dalla documentazione del richiedente risultava che le radici di Saponaria officinalis L. soddisfacevano i criteri di "prodotto alimentare" di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, essendo tradizionalmente utilizzate come emulsionanti. Tuttavia, la relazione tecnica dell’EFSA ha individuato problemi specifici connessi alla presenza di sostanze potenzialmente pericolose negli estratti di radici, in particolare saponine triterpenoidi e saporina, qualora impiegati per scopi fitosanitari. Le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un livello di assunzione sicuro per i consumatori, né per completare la valutazione del rischio relativa all’impiego su cetrioli, pomodori e luppolo; inoltre non vi erano dati sufficienti per trarre conclusioni sul rischio per gli organismi non bersaglio.
Esito della verifica ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009
La Commissione ha inoltre rilevato che non era disponibile alcuna ulteriore valutazione pertinente, effettuata conformemente ad altri atti normativi dell’Unione, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2. Di conseguenza, non essendo stato dimostrato il soddisfacimento delle condizioni previste dall’articolo 23, il regolamento dispone la non approvazione della sostanza di base.
Dispositivo e effetti pratici
L’articolo 1 stabilisce in modo netto che le radici di Saponaria officinalis L. non sono approvate come sostanza di base. L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore, fissandola al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Possibilità di nuova iniziativa
La Commissione precisa espressamente che il provvedimento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione delle radici di Saponaria officinalis L. come sostanza di base, purché ai sensi e secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Esito della procedura di valutazione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata il 9 ottobre 2015 dall’Istituto ceco per la ricerca agraria, avvalendosi dell’assistenza scientifica dell’EFSA, che il 19 giugno 2017 ha trasmesso una relazione tecnica. Sulla base della relazione di esame e delle osservazioni del richiedente, la Commissione ha concluso che non risultano soddisfatte le prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Motivi della non approvazione
Pur essendo stato riconosciuto che le radici di Saponaria officinalis L. rientrano nella nozione di "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, la relazione tecnica dell’EFSA ha evidenziato criticità legate alla presenza di sostanze potenzialmente pericolose, come saponine triterpenoidi e saporina. Le informazioni disponibili non consentivano di fissare un livello di assunzione sicuro per i consumatori né di completare la valutazione del rischio per l’uso su cetrioli, pomodori e luppolo; inoltre mancavano dati sufficienti per concludere sul rischio per gli organismi non bersaglio.
Assenza di ulteriori valutazioni pertinenti
La Commissione ha rilevato che non era disponibile alcuna ulteriore valutazione pertinente effettuata conformemente ad altri atti normativi dell’Unione, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Dispositivo
L’articolo 1 dispone che le radici di Saponaria officinalis L. non sono approvate come sostanza di base.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Possibile nuova domanda
Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione delle radici di Saponaria officinalis L. come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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