Regolamento (UE) 2020/639
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639della Commissione del 12 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel quadro europeo delle operazioni UAS due scenari standard armonizzati: STS-01 per operazioni in VLOS su area di terra controllata in ambiente popolato e STS-02 per operazioni BVLOS con osservatori dello spazio aereo in ambiente scarsamente popolato. Aggiorna inoltre definizioni, obblighi dell’operatore e del pilota remoto, disciplina la dichiarazione operativa, l’autorizzazione operativa e il certificato LUC, e detta requisiti tecnici per gli UAS impiegati nei nuovi scenari. Sono previsti termini di applicazione differiti e un periodo transitorio per alcuni UAS della categoria aperta non conformi ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2019/945.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 introducendo scenari standard UE per operazioni di droni in VLOS e BVLOS e adeguando regole, definizioni, formazione e requisiti operativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori di sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS), ai piloti remoti, agli osservatori dell’aeromobile senza equipaggio e agli osservatori dello spazio aereo nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con particolare riguardo alle operazioni nelle categorie aperta e specifica . Le nuove disposizioni disciplinano scenari standard (STS-01 e STS-02), le dichiarazioni operative, le autorizzazioni operative e i certificati LUC, oltre ai requisiti per addestramento, qualifiche e caratteristiche tecniche degli UAS. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sono previste applicazioni differite per singole disposizioni e un regime transitorio per l’uso di UAS non conformi nel periodo iniziale. Restano salve le zone geografiche UAS e le eventuali limitazioni nazionali compatibili con il quadro UE; sono esclusi, in pratica, i casi che non rientrano nelle categorie o condizioni disciplinate dal regolamento 2019/947 come modificato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639: scenari standard per le operazioni UAS entro e oltre la distanza di visibilità
Il regolamento completa il quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 introducendo scenari standard UE per le operazioni di droni, al fine di armonizzare a livello europeo condizioni operative, addestramento e requisiti tecnici. Il considerando evidenzia l’esigenza di tradurre l’esperienza degli Stati membri in regole uniformi per operazioni VLOS e BVLOS, con particolare attenzione alla sicurezza aerea, alla visibilità notturna, alla gestione del rischio a terra e alla qualificazione dei piloti remoti.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/947
Il regolamento interviene su più livelli: amplia le definizioni rilevanti, disciplina la dichiarazione operativa per scenari standard, introduce obblighi aggiuntivi per le operazioni transfrontaliere con LUC e consente agli Stati membri di imporre zone geografiche UAS o altre limitazioni quando la probabilità di incontri con aeromobili con equipaggio non sia bassa. Viene inoltre riformulato il regime transitorio per l’uso di UAS della categoria aperta non ancora conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945, con un periodo di utilizzo limitato e condizioni differenziate in base alla massa al decollo.
Definizioni e architettura tecnica delle operazioni
Tra le nuove definizioni figurano l’osservatore dell’aeromobile senza equipaggio, l’osservatore dello spazio aereo, l’unità di comando, il servizio di collegamento C2, la geografia di volo, il volume delle operazioni e il buffer contro i rischi a terra. Tali concetti sono funzionali alla costruzione di procedure più rigorose per le operazioni standardizzate e per la valutazione delle contingenze, soprattutto nelle ipotesi di volo oltre la distanza di visibilità.
Categoria aperta: sottocategorie A1, A2 e A3
La parte A dell’allegato struttura la categoria aperta nelle sottocategorie A1, A2 e A3, secondo il diverso livello di rischio. Per ciascuna sottocategoria sono fissati limiti di distanza da persone non coinvolte, da assembramenti, da aree residenziali/commerciali/industriali/ricreative e da ostacoli, oltre a requisiti per il pilota remoto e per gli UAS utilizzabili. Sono previste regole specifiche per gli UAS di classi C0, C1, C2, C3 e C4, con obblighi di identificazione remota e geo-consapevolezza nei casi indicati.
Obblighi dell’operatore e del pilota remoto nella categoria aperta
L’operatore deve adottare procedure adeguate al tipo di operazione, assicurare l’uso efficiente dello spettro radio, designare un pilota remoto per ogni volo, formare il personale e informarlo delle zone geografiche pubblicate dallo Stato membro. Deve inoltre garantire la conformità documentale degli UAS alle rispettive classi e, nelle sottocategorie A2 e A3, informare le persone coinvolte sui rischi e ottenere il loro consenso esplicito. Il pilota remoto, da parte sua, deve verificare prima del volo competenza, ambiente operativo, eventuali ostacoli, presenza di persone non coinvolte e stato dell’UAS; durante il volo deve mantenere il VLOS, sorvegliare costantemente lo spazio aereo, rispettare i limiti geografici e attivare la luce verde lampeggiante nelle operazioni notturne.
Qualifiche e formazione nella categoria aperta
Per A1, A2 e A3 il regolamento definisce percorsi formativi e durate di validità dei certificati. La competenza teorica online e il certificato di competenza del pilota remoto sono validi per cinque anni e il rinnovo richiede nuova dimostrazione delle competenze o formazione di aggiornamento. Per la sottocategoria A2 è richiesto, oltre alla formazione online, un addestramento pratico autonomo in condizioni assimilabili ad A3 e un ulteriore esame teorico con soglia minima del 75%.
Categoria specifica: dichiarazione, autorizzazione e LUC
Nella categoria specifica l’operatore deve, in via generale, presentare una valutazione dei rischi operativi ai sensi dell’articolo 11. Per alcune operazioni riconducibili a uno scenario standard è possibile utilizzare la dichiarazione operativa, con effetti sostitutivi rispetto all’autorizzazione; in alternativa, o quando non ricorrono le condizioni per la dichiarazione, è necessaria un’autorizzazione operativa. Il LUC consente agli operatori che dispongono di un sistema di gestione della sicurezza adeguato di ottenere privilegi che possono esonerare dalla dichiarazione e/o dall’autorizzazione operativa per talune operazioni.
Requisiti di sicurezza, dati personali e tracciabilità
Le norme impongono all’operatore di stabilire procedure di sicurezza, prevenzione di accessi non autorizzati e gestione del rischio, compresi i profili di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. In caso di richiesta dell’autorità nazionale di protezione dei dati, deve essere effettuata una valutazione d’impatto. Sono inoltre previste obbligazioni di registrazione e conservazione dei dati per almeno tre anni, nonché regole di accesso ai documenti, agli impianti e ai registri per consentire l’attività di vigilanza.
Scenario standard STS-01: VLOS in ambiente popolato
Lo scenario STS-01 riguarda operazioni in VLOS su area di terra controllata in ambiente popolato, con UAS di classe C5. Sono previsti: altezza massima di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre, specifiche regole su ostacoli artificiali, divieto di trasporto di merci pericolose, area di terra controllata con geografia di volo, area di contingenza e buffer contro i rischi a terra, velocità al suolo inferiore a 5 m/s per aeromobili a volo libero e divieti/limitazioni relativi all’uso da veicoli in movimento e al passaggio del controllo ad altra unità di comando.
Scenario standard STS-02: BVLOS con osservatori dello spazio aereo
Lo scenario STS-02 disciplina operazioni BVLOS in ambiente scarsamente popolato, in area di terra controllata e con osservatori dello spazio aereo, con UAS di classe C6. Il regolamento impone visibilità in volo superiore a 5 km, distanza massima di 2 km dal pilota remoto, distanza massima di 1 km dall’osservatore più vicino e presenza di mezzi di comunicazione efficaci. L’UAS deve disporre di un sistema attivo per impedire l’uscita dalla geografia di volo e di identificazione remota diretta attiva e aggiornata.
Addestramento pratico, valutazione e dichiarazioni per gli enti formatori
Le appendici disciplinano il contenuto dell’esame teorico e dell’addestramento pratico per gli scenari standard, nonché i requisiti per gli enti riconosciuti e per gli operatori UAS che intendono svolgere addestramento e valutazione. Sono richiesti ambiente rappresentativo, valutazione continua, relazione di valutazione, notifiche all’autorità competente e inserimento nel manuale delle operazioni di una sezione dedicata alla formazione. Il quadro distingue inoltre tra dichiarazione dell’operatore che fornisce formazione e dichiarazione dell’entità che chiede il riconoscimento dall’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’applicazione generale decorre dal 1° luglio 2020, ma alcune disposizioni entrano in vigore più tardi, in particolare quelle relative a dichiarazione operativa, specifiche voci dell’allegato e disciplina transitoria delle dichiarazioni nazionali equivalenti.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e concetti operativi
Inserisce nell’articolo 2 del regolamento 2019/947 le definizioni di osservatore dell’aeromobile senza equipaggio, osservatore dello spazio aereo, unità di comando (CU), servizio di collegamento C2, geografia di volo, area di contingenza, volume delle operazioni, buffer contro i rischi a terra e notte. Tali nozioni strutturano la disciplina degli scenari standard e delle operazioni nella categoria specifica.
Dichiarazione operativa e scenario standard
Modifica l’articolo 5, paragrafo 5, prevedendo che l’operatore UAS che presenti una dichiarazione per un’operazione conforme a uno scenario standard dell’appendice 1 non sia tenuto a ottenere un’autorizzazione operativa. La dichiarazione segue il modello dell’appendice 2 e attiva la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5.
Operazioni transfrontaliere con LUC
Integra l’articolo 13 con un nuovo paragrafo 4, imponendo al titolare di un LUC che intenda operare in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione di comunicare all’autorità competente dello Stato membro dell’operazione una copia delle condizioni di approvazione e il luogo o i luoghi dell’operazione prevista.
Raccolta dati identificativi
Aggiunge all’articolo 14, paragrafo 9, la facoltà per gli Stati membri di raccogliere ulteriori informazioni sull’identità presso gli operatori UAS, oltre ai dati già previsti.
Poteri nazionali di limitazione
Riformula l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), consentendo agli Stati membri di vietare alcune o tutte le operazioni UAS, imporre condizioni particolari o richiedere un’autorizzazione preventiva per alcune o tutte le operazioni.
Regime transitorio per UAS della categoria aperta
Sostituisce l’articolo 22 prevedendo un periodo transitorio di due anni, decorrente da un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, durante il quale taluni UAS della categoria aperta non conformi ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2019/945 possono essere utilizzati a condizioni differenziate in base alla massa al decollo: sotto 500 g, sotto 2 kg e sotto 25 kg.
Entrata in vigore e date differite di applicazione
Stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione generale dal 1° luglio 2020. Alcune disposizioni si applicano dal 2 dicembre 2021, dal 1° luglio 2021 e dal 1° luglio 2022; le dichiarazioni nazionali equivalenti possono essere accettate fino al 2 dicembre 2021 e cessano di essere valide dal 2 dicembre 2023.
Categorie aperta e specifica: struttura generale
Sostituisce integralmente l’allegato del regolamento 2019/947, disciplinando in modo dettagliato le operazioni UAS nelle categorie aperta e specifica , nonché il certificato di operatore di UAS leggero (LUC).
Scenari standard STS-01 e STS-02
Introduce due scenari standard armonizzati: STS-01 per operazioni VLOS al di sopra di un’area di terra controllata in ambiente popolato con UAS di classe C5; STS-02 per operazioni BVLOS con osservatori dello spazio aereo al di sopra di un’area di terra controllata in ambiente scarsamente popolato con UAS di classe C6. Per ciascuno scenario sono definiti requisiti operativi, tecnici, formativi e procedurali.
Requisiti della categoria aperta
Articola la categoria aperta nelle sottocategorie A1, A2 e A3 e definisce per ciascuna i limiti di distanza da persone, assembramenti, ostacoli e aree abitate, le competenze del pilota remoto e le caratteristiche tecniche minime degli UAS ammissibili, incluse classi C0, C1, C2, C3 e C4.
Responsabilità dell’operatore e del pilota remoto
Stabilisce obblighi generali dell’operatore UAS nella categoria aperta e specifica: procedure operative, gestione dello spettro radio, designazione del pilota remoto, informazione del personale, aggiornamento del geo-awareness, uso della documentazione di conformità e informazione delle persone coinvolte. Per il pilota remoto sono previste verifiche pre-volo, obbligo di VLOS, scansione dello spazio aereo, divieto di volo in stato alterato, uso della luce verde lampeggiante di notte e divieto di volo in aree di emergenza senza permesso.
Competenze teoriche e pratiche
Introduce la validità quinquennale del certificato di competenza teorica online e dei certificati di competenza di pilota remoto, con rinnovo mediante verifica o formazione di aggiornamento. Per gli scenari standard, il certificato teorico richiede un esame dedicato; l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità sono disciplinati da requisiti uniformi e da apposite appendici.
Dichiarazione operativa nella categoria specifica
Consente, per talune operazioni della categoria specifica rientranti in uno scenario standard, la presentazione di una dichiarazione operativa in alternativa a autorizzazione operativa e LUC. La dichiarazione deve contenere dati identificativi, attestazione di conformità allo scenario, impegno a rispettare le misure di attenuazione e conferma della copertura assicurativa, se richiesta.
Autorizzazione operativa e suo rilascio
Mantiene il principio secondo cui, per le operazioni nella categoria specifica non coperte da dichiarazione o LUC, è necessaria un’autorizzazione operativa basata sulla valutazione dei rischi di cui all’articolo 11. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione senza indebito ritardo se sono complete le informazioni richieste e, se necessario, è stato effettuato il coordinamento con il fornitore di servizi competente per lo spazio aereo.
Obblighi di sicurezza, protezione dati e registrazioni
Nella categoria specifica l’operatore deve adottare procedure adeguate al rischio, prevenire interferenze illecite, rispettare il GDPR e, se richiesto, effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Deve inoltre mantenere registri per almeno tre anni relativi a qualifiche, manutenzione, operazioni e dati pertinenti, assicurare la progettazione degli UAS per minimizzare i rischi e dotare gli aeromobili di luce verde lampeggiante e identificazione remota attiva.
Certificato di operatore di UAS leggero (LUC)
Consente alle persone giuridiche di chiedere un LUC se soddisfano i requisiti di sistema di gestione, manuale LUC e responsabilità operative. Il titolare del LUC può essere autorizzato a svolgere alcune operazioni senza presentare dichiarazione operativa o domanda di autorizzazione, entro i limiti dei privilegi concessi; il certificato è in linea di principio a durata illimitata, ma resta soggetto a conformità continua e non è trasferibile salvo il caso disciplinato di cambio di proprietà approvato.
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