Cassazione Civile, Ordinanza n. 40012/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2005 emesso a seguito di indagini bancarie su conti intestati al contribuente. I giudici di merito avevano confermato la pretesa fiscale, ritenendo legittima la ricostruzione di maggior reddito sulla base di versamenti e prelevamenti non giustificati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio dovesse prima provare la sussistenza di un'attività produttiva di reddito prima di applicare la presunzione bancaria. Con il secondo, in subordine, ha contestato l'applicabilità della presunzione a ogni contribuente. Con il terzo ha sostenuto che la presunzione non operasse quando fosse identificato il beneficiario dei prelevamenti. Con il quarto ha denunciato motivazione apparente della sentenza. Con il quinto e sesto ha dedotto omessa pronuncia e nullità dell'avviso per difetto di motivazione, anche per violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 42 d.P.R. n. 600/1973, 3 e 21-septies l. n. 241/1990. Con il settimo ha denunciato omesso esame del fatto decisivo relativo al contraddittorio preventivo, assumendo che l'invito dell'Ufficio riguardasse movimentazioni del 2004 e non del 2005.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo, il quarto, il quinto e il sesto; ha accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente ai prelevamenti, richiamando l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, secondo cui la presunzione sui prelevamenti vale solo per i titolari di reddito d'impresa; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha dichiarato inammissibile il settimo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la questione alla luce della limitazione della presunzione legale sui prelevamenti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; dopo Corte cost. n. 228/2014 la presunzione sui prelevamenti opera solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre quella sui versamenti vale per tutti i contribuenti.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento sintetico del reddito complessivo della persona fisica e rinvia al meccanismo presuntivo dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
art. 7 l. n. 212/2000
Richiamato per il dovere di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ritiene che, nel caso concreto, l'avviso fosse sufficientemente motivato.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato in tema di motivazione e validità dell'avviso di accertamento.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato tra le norme sul difetto di motivazione dell'atto amministrativo, ma la censura è respinta.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto; la Corte non accoglie la tesi.
Massime di principio
- Nell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie, la presunzione legale relativa opera come regola probatoria che sposta sul contribuente l'onere di dimostrare la provenienza non imponibile delle somme o la loro già inclusione nel reddito tassato.
- La presunzione sui versamenti bancari è opponibile nei confronti di tutti i contribuenti; quella sui prelevamenti, dopo Corte costituzionale n. 228/2014, non può essere automaticamente applicata ai soggetti che non producono reddito d'impresa.
- L'Ufficio non deve provare, prima di applicare la presunzione bancaria, l'esistenza di una specifica attività produttiva di reddito, quando l'accertamento sia legittimamente fondato sull'esito delle indagini bancarie e sull'assenza di giustificazioni delle operazioni.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa, le operazioni bancarie considerate, le ragioni della loro rilevanza fiscale e le norme applicate; non è richiesta una motivazione ulteriore o meramente formale.
- In tema di imposte dirette, il preventivo contraddittorio amministrativo non è sempre obbligatorio; l'omessa instaurazione non determina di per sé l'illegittimità della rettifica quando la legge non lo preveda espressamente.
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