Cassazione Civile, Ordinanza n. 04232/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ex artt. 390 e 391 c.p.c., essendosi il ricorrente avvalso della definizione agevolata delle cartelle. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte esclude inoltre la debenza del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché non vi è stata pronuncia nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata per il mancato pagamento di carichi tributari riferiti a 14 cartelle esattoriali. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; in appello, la decisione era stata riformata solo in parte, con conferma dell'annullamento limitatamente a due cartelle per le quali non era stata provata la notifica e conferma della legittimità dell'ipoteca per le altre, ritenute validamente notificate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma nel corso del giudizio ha rinunciato al ricorso perché aveva aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle. La Corte prende atto della rinuncia e rileva che essa determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché l'effetto estintivo è previsto ex lege.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in assenza di decisione nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente effettuata, comporta l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della parte resistente.
- L'effetto estintivo della rinuncia opera automaticamente per previsione normativa e non richiede un'ulteriore statuizione di merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano regolate secondo il criterio dell'anticipazione e non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni rigettate o dichiarate inammissibili, mancando una pronuncia sul merito.
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