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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04232/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ex artt. 390 e 391 c.p.c., essendosi il ricorrente avvalso della definizione agevolata delle cartelle. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte esclude inoltre la debenza del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché non vi è stata pronuncia nel merito.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La lite nasce da una comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata per il mancato pagamento di carichi tributari riferiti a 14 cartelle esattoriali. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; in appello, la decisione era stata riformata solo in parte, con conferma dell'annullamento limitatamente a due cartelle per le quali non era stata provata la notifica e conferma della legittimità dell'ipoteca per le altre, ritenute validamente notificate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma nel corso del giudizio ha rinunciato al ricorso perché aveva aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle. La Corte prende atto della rinuncia e rileva che essa determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente effettuata, comporta l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della parte resistente.
  • L'effetto estintivo della rinuncia opera automaticamente per previsione normativa e non richiede un'ulteriore statuizione di merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano regolate secondo il criterio dell'anticipazione e non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni rigettate o dichiarate inammissibili, mancando una pronuncia sul merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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