Cassazione Penale, Sentenza n. 10898/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per tentata concussione: si assumeva la mancata riqualificazione del fatto in tentata induzione indebita per assenza di condotte costrittive; si contestava la motivazione sulla presunta frase nella intercettazione ("stai attento che io posso darti dei problemi") che non compare nella trascrizione; si deduceva carenza di prova di una richiesta di denaro o altra utilità; si censurava il trattamento sanzionatorio per essere sproporzionato trattandosi di tentativo; si impugnavano le statuizioni civili (provvisionale di 10.000 euro).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto la motivazione di merito carente, ha evidenziato che la trascrizione della telefonata non contiene la frase riportata dai giudici di merito e che non emergono elementi oggettivi né dalla testimonianza del Serpenti né dalla telefonata che dimostrino la richiesta di denaro o una condotta costrittiva o induttiva. Perciò è stata esclusa la sussistenza del fatto anche nella forma tentata e la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 317 c.p.
La norma sulla concussione richiede una condotta costrittiva; la Corte ha ritenuto che mancassero elementi probatori di coercizione e pertanto la fattispecie ex art.317 non è configurabile nel caso concreto
art. 56 c.p.
La norma sull'elemento del tentativo è stata richiamata insieme alla valutazione probatoria: anche in ipotesi di tentativo non risultano gli elementi essenziali del reato contestato, per cui il fatto è stato escluso
art. 319 quater c.p.
Richiamata in relazione alle fattispecie affini di induzione indebita/bribery: la Corte ha ritenuto che neppure la configurabilità di una induzione indebita, neppure nella forma tentata, fosse sostenuta da elementi probatori
Massime di principio
- Per la qualificazione di concussione è necessaria prova di una condotta costrittiva: affermazioni generiche o percezioni soggettive non sostituiscono elementi oggettivi di coercizione
- Quando l'accusa si fonda su intercettazioni, la trascrizione integrale e l'accurata corrispondenza tra quanto trascritto e quanto riportato nella motivazione sono essenziali; la mancata corrispondenza può invalidare la ricostruzione probatoria
- La sussistenza di una 'riconoscenza' o gratitudine non equivale automaticamente a richiesta di denaro o utilità; il nesso teleologico e la prova di una richiesta esplicita o di un accordo sono necessari per reati come concussione o induzione indebita
- In appello e in cassazione i giudici devono confrontarsi puntualmente con le deduzioni difensive: motivazioni sintetiche che ignorano deduzioni rilevanti possono determinare l'annullamento
- Se dagli elementi probatori essenziali non emerge il fatto tipico, anche nella forma tentata, il giudice deve escludere la sussistenza del reato e le eventuali statuizioni civili collegate (es. provvisionale) possono essere riconsiderate
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