Sentenza n. 8494/2026 - Roma, Sezione 3T
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6749/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.06.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6749/2024, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 6749/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 giugno 2024. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Bonus Carta del Docente era stato accreditato nel Portale Bonus Carta del Docente. La sopravvenuta esecuzione è intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento del bonus abbia integralmente e irretrattabilmente soddisfatto l'interesse azionato. Ai fini delle spese, il Collegio ha svolto la valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento, poiché il credito è stato soddisfatto solo dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione successiva al ricorso e, per la parte residua, poste a carico del Ministero resistente, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità residua conseguibile mediante una pronuncia di merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del privato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, la domanda deve essere considerata astrattamente fondata ai fini della soccombenza virtuale e l'amministrazione può essere condannata alle spese, pur tenendo conto dell'esecuzione sopravvenuta mediante una compensazione parziale.
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