Risposta n. 117 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che la causa ostativa non si applichi perché non vi sarebbe controllo diretto, data la partecipazione minoritaria, né controllo indiretto, poiché la norma non menzionerebbe i familiari.
Cause ostative al regime forfetario per controllo di una s.r.l. riconducibile all’attività del professionista
Il quesito
Se un commercialista con quota del 20% in una società tra professionisti s.r.l., di cui è anche presidente del CdA e i cui genitori detengono il 60%, possa accedere al regime forfetario nonostante la possibile causa ostativa del controllo diretto o indiretto di società riconducibili alla propria attività.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene integrata la causa ostativa: il controllo indiretto sussiste anche tramite persone interposte, tra cui i familiari ex art. 5, comma 5, TUIR; inoltre le attività sono riconducibili perché entrambe nella sezione ATECO M e vi è percezione di compensi di amministratore dedotti dalla s.r.l. Controllo e riconducibilità risultano quindi presenti, con decadenza dal forfetario dal 2020, salvo cessazione dalla carica di amministratore nel 2019.
Cause ostative al regime forfetario per controllo indiretto di s.r.l. riconducibile all’attività professionale
L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario a un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che svolge attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali (codice ATECO 692012). Il chiarimento richiesto verte sulla possibile causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante dichiara di rispettare, per l’anno 2018, il limite di euro 65.000 previsto per l’accesso al regime forfetario. Riferisce inoltre di essere titolare, sin dalla costituzione, del 20% del capitale sociale di una società tra professionisti costituita in forma di s.r.l., anch’essa operante nel medesimo settore ATECO 692012.
Precisa di essere anche presidente del consiglio di amministrazione della società. Il CdA è composto da altri tre membri, due dei quali sono i genitori dell’istante: il padre commercialista e la madre revisore legale dei conti. Tali familiari detengono, sin dalla costituzione, il 60% delle quote della società. L’istante afferma di non aver mai emesso fattura nei confronti della società e di non volerlo fare in futuro.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, alla luce della modifica apportata dalla legge di bilancio 2019 all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, possa comunque accedere al regime forfetario oppure se la sua partecipazione nella s.r.l. e il coinvolgimento dei familiari configurino una causa ostativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, la causa ostativa non opererebbe perché:
- la sua partecipazione nella s.r.l. è solo del 20% e quindi non integrerebbe un controllo diretto;
- non vi sarebbe controllo indiretto, poiché la disposizione non farebbe riferimento ai familiari.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che il regime forfetario, introdotto dai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, è destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Con la legge di bilancio 2019 è stata ampliata la platea dei beneficiari, ma sono state anche riformulate alcune cause ostative, tra cui quella di cui alla lettera d) del comma 57. Tale disposizione prevede che non possano applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
L’Agenzia richiama la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che chiarisce come la causa ostativa operi solo in presenza congiunta di due elementi:
- il controllo diretto o indiretto di una s.r.l. o di un’associazione in partecipazione;
- l’esercizio, da parte di tali soggetti, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.
La medesima circolare rinvia, per la nozione di controllo diretto e indiretto, all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. In particolare, per il controllo indiretto, si computano anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie e persone interposte. Tra le persone interposte rientrano, secondo la circolare, i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR, quindi anche i genitori.
Valutazione dell’Agenzia sulla fattispecie concreta
Sulla base dei dati forniti, l’Agenzia ritiene anzitutto integrata la condizione del controllo indiretto. Infatti, pur essendo l’istante titolare del solo 20% della s.r.l., i suoi genitori detengono il 60% del capitale sociale e sono considerati persone interposte ai fini del controllo indiretto.
Quanto alla seconda condizione, l’Agenzia osserva che l’attività svolta dall’istante e quella della società tra professionisti appartengono entrambe alla medesima sezione ATECO M. Inoltre, la riconducibilità delle attività è rafforzata dal fatto che, in presenza della carica di amministratore, la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepirebbe compensi di amministratore dalla s.r.l., compensi tassati con imposta sostitutiva, mentre la società dedurrebbe il relativo costo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014 risulta integrata nel caso esaminato. Di conseguenza, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del comma 71 del medesimo articolo 1.
Resta però fermo che il regime forfetario può essere applicato per il periodo d’imposta 2019.
L’Agenzia aggiunge un’importante precisazione operativa: se l’istante cessasse dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che, nel caso di controllo indiretto tramite familiari e di attività economicamente riconducibili, la causa ostativa al forfetario opera anche se la partecipazione diretta del professionista è minoritaria. Per evitare la decadenza dal 2020, l’istante dovrebbe cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata entro il 2019.
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