Risposta n. 120 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 vada verificata nel corso del 2019 e che la partecipazione possa essere rimossa entro il termine del medesimo anno, sulla base della prassi già formatasi e della finalità antielusiva della disciplina.
Cause ostative al regime forfetario per partecipazione in società di persone
Il quesito
L’avvocato chiede se, pur detenendo una quota minoritaria in una società in accomandita semplice di famiglia, possa applicare il regime forfetario nel 2019 e se sia sufficiente dismettere la partecipazione entro la fine dell’anno per non perdere il regime dal 2020.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che, per il 2019, il regime forfetario è applicabile anche se alla data del 31 dicembre 2018 la causa ostativa era presente, purché la stessa sia rimossa entro il 31 dicembre 2019; in caso contrario, la fuoriuscita dal regime opera dal 2020 ai sensi del comma 71. Se la partecipazione nella sas di famiglia viene dismessa entro fine 2019, l’istante non decade dal regime nel 2020.
Cause ostative al regime forfetario per partecipazione in società di persone
L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il tema centrale è la causa ostativa prevista dalla lettera d) del comma 57, relativa alla partecipazione, contemporanea all’esercizio dell’attività, a società di persone.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante è un avvocato che fino al 31 dicembre 2018 ha applicato il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con imposta sostitutiva del 5 per cento.
Nel 2018 ha conseguito ricavi e/o compensi superiori a euro 30.000,00 ma inferiori a euro 65.000,00. Inoltre detiene una quota di partecipazione minoritaria, in qualità di socio accomandante, in una società in accomandita semplice del padre, esercente commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione (codice attività 467329). La partecipazione è stata ereditata dalla madre defunta e, secondo quanto riferito, non ha mai prodotto redditi o utili.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede se la presenza della partecipazione nella società di persone gli impedisca di accedere al nuovo regime forfetario nel 2019 e, in particolare, se la causa ostativa possa essere rimossa anche nel corso del 2019, anziché dover essere già assente dal 1° gennaio 2019.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter applicare il regime forfetario per il 2019, purché dismetta la partecipazione societaria entro la fine dello stesso anno. A sostegno della tesi richiama la prassi formata sulla disciplina previgente, in particolare la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, e sottolinea che la finalità della norma è evitare che, nello stesso periodo d’imposta, il contribuente assoggetti redditi della medesima categoria a regimi fiscali diversi.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo evidenziando che:
- la legge n. 190 del 2014 ha introdotto il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- la legge di bilancio 2019 ha esteso la platea dei beneficiari e riformulato alcune cause ostative;
- la lettera d) del comma 57 esclude dal regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR.
Viene richiamata la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che interpreta la nuova formulazione della causa ostativa alla luce della ratio legis e dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 3, comma 2, legge n. 212 del 2000).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, per il periodo d’imposta 2019, la causa ostativa si considera tollerata se esistente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con la conseguenza che il contribuente può comunque applicare il regime forfetario nel 2019, a condizione di rimuovere la causa ostativa entro il 31 dicembre 2019.
In caso contrario, se la partecipazione permane oltre tale data, il contribuente decade dal regime forfetario a partire dal 2020 ai sensi del comma 71 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Conclusioni operative
Nel caso concreto, l’Agenzia conclude che:
- l’istante può applicare il regime forfetario nel 2019 anche se al 31 dicembre 2018 era socio accomandante della sas;
- deve però dismettere la partecipazione entro il 31 dicembre 2019;
- se la dismissione avviene entro tale termine, non vi sarà decadenza dal regime nel 2020;
- se invece la partecipazione non viene rimossa entro il 2019, la fuoriuscita dal regime avverrà dal periodo d’imposta 2020.
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