Risposta n. 115 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il compenso ricevuto come borsa di studio durante il praticantato non dovrebbe costituire una causa ostativa; pertanto ritiene di poter mantenere il regime forfetario con aliquota del 5% per i primi cinque periodi d’imposta.
Applicabilità del regime forfetario a un professionista che ha svolto il praticantato obbligatorio e fatturerà prevalentemente al proprio dominus.
Il quesito
Il contribuente chiede se, dopo aver svolto il praticantato obbligatorio per dottore commercialista ed esperto contabile percependo una borsa di studio, possa continuare ad applicare il regime forfetario e l’imposta sostitutiva al 5% nei primi cinque anni, pur prevedendo di fatturare prevalentemente al proprio dominus.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la causa ostativa dell’art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014 non si applichi al caso, poiché la norma esclude espressamente i soggetti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatorio. Di conseguenza, l’istante può applicare il regime forfetario nel 2019, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Regime forfetario e praticantato obbligatorio
L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario a un professionista che, dopo aver svolto tra il 2017 e il 2018 il praticantato obbligatorio per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, ha aperto partita IVA per iniziare l’attività professionale. Il contribuente percepiva durante il praticantato un compenso sotto forma di borsa di studio e prevede, nei primi anni di attività, di fatturare prevalentemente al proprio dominus.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede chiarimenti sulla possibilità di continuare a beneficiare del regime forfetario e, quindi, di applicare l’imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 5% per i primi cinque periodi d’imposta di esercizio dell’attività professionale, alla luce della causa ostativa introdotta dall’art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014 come modificata dalla legge n. 145/2018.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante sostiene che il compenso percepito durante il praticantato sotto forma di borsa di studio non possa impedire l’accesso o la permanenza nel regime forfetario. Di conseguenza ritiene di avere diritto a fruire del regime agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, con applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama il regime forfetario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in presenza di determinati requisiti. Viene inoltre richiamata la lettera d-bis) del comma 57, che esclude dal regime le persone fisiche che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta, nonché nei confronti di soggetti a essi riconducibili, salvo l’eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la legge di bilancio 2019 ha ampliato il regime forfetario e riformulato alcune cause ostative. In particolare, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che l’ultimo inciso della lettera d-bis) del comma 57, introdotto dall’art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, esclude espressamente dall’ambito della causa ostativa i soggetti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.
Sulla base di tale interpretazione, l’Agenzia conclude che nel caso rappresentato non si realizza la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della legge n. 190/2014. Pertanto, l’istante può applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, restando fermo il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina.
Conclusioni operative
La risposta conferma che il pregresso praticantato obbligatorio non impedisce, di per sé, l’accesso al regime forfetario per il professionista che avvia la propria attività dopo il tirocinio. Rimane tuttavia necessario verificare, oltre alla specifica causa ostativa esaminata, la presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa per la permanenza nel regime agevolato.
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