Risposta n. 116 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che il regime forfetario sia applicabile perché la modifica normativa ha eliminato il previgente limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilati e, nel suo caso, sussisterebbero i requisiti per accedervi nonostante i rapporti con lo stesso soggetto pubblico.
Applicabilità della causa ostativa del regime forfetario ex art. 1, comma 57, lett. d-bis), legge n. 190/2014 a un medico chirurgo che intrattiene con la stessa ASL sia un rapporto di lavoro autonomo sia un rapporto di lavoro dipendente.
Il quesito
Il contribuente chiede se la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019, si applichi anche nel caso in cui egli svolga attività professionale di medico chirurgo con reddito di lavoro autonomo e, contestualmente, attività di continuità assistenziale (ex guardia medica) con reddito di lavoro dipendente nei confronti della medesima U.S.L.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, se il duplice rapporto di lavoro autonomo e dipendente con la medesima ASL permane senza modifiche sostanziali per tutto il periodo di sorveglianza, la causa ostativa non opera e il regime forfetario è applicabile. Se invece, durante tale periodo, il rapporto viene modificato in modo sostanziale per spostare redditi da lavoro dipendente a lavoro autonomo al fine di beneficiare del regime, la causa ostativa si applica e il contribuente fuoriesce dal forfetario dall'anno successivo al mutamento.
Cause ostative al regime forfetario per medico con doppio rapporto con la stessa ASL
La risposta n. 116 dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'applicazione della causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 145/2018, a un medico chirurgo che intrattiene con la medesima U.S.L. un rapporto di lavoro autonomo e un rapporto di lavoro dipendente. Il caso è rilevante perché tocca un'ipotesi già oggetto di chiarimenti di prassi: la coesistenza di due rapporti con lo stesso soggetto e la possibile incidenza sul regime forfetario.
Fattispecie rappresentata
Il contribuente dichiara di svolgere da anni l'attività professionale di medico chirurgo, per la quale percepisce dalla Azienda U.S.L. compensi qualificabili come redditi di lavoro autonomo. Svolge inoltre l'attività di continuità assistenziale, già guardia medica, dalla quale deriva un reddito qualificabile come reddito di lavoro dipendente sempre nei confronti della stessa U.S.L.
Quesito posto all'Agenzia
L'istante chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 ai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 si applichi anche al suo caso, impedendogli l'accesso al regime forfetario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo il contribuente, il regime forfetario sarebbe applicabile perché:
- per gli esercenti arti o professioni il regime forfetario costituisce il regime naturale, entro il limite dei 65.000 euro di ricavi o compensi;
- la legge n. 145/2018 ha eliminato la precedente causa ostativa fondata sul superamento del limite di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
Da ciò l'istante conclude che, nel suo caso, la contemporanea presenza di un rapporto autonomo e di un rapporto dipendente con lo stesso ente non dovrebbe escludere il forfetario.
Normativa richiamata
L'Agenzia richiama il regime forfetario introdotto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 e, in particolare, la lettera d-bis) del comma 57, come riformulata dalla legge n. 145/2018. La disposizione prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, salvo il caso di chi inizia una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatorio per arti o professioni.
Chiarimenti di prassi richiamati
L'Agenzia richiama la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha precisato che, nell'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della lettera d-bis), il contribuente percepisse sia redditi di lavoro autonomo sia redditi di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa non opera se i due rapporti proseguono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza.
La stessa circolare viene richiamata anche per un esempio specifico molto simile al caso in esame, relativo a un soggetto che svolge attività di continuità assistenziale e di medicina generale nell'ambito dell'ASL competente.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia chiarisce preliminarmente che il parere è limitato al tema della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) e non riguarda gli altri requisiti di accesso o le ulteriori cause ostative previste dalla legge n. 190/2014.
Sul punto, l'Agenzia afferma che:
- se fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro autonomo e dipendente con la stessa ASL permane senza modifiche sostanziali, la causa ostativa non trova applicazione e il regime forfetario può essere applicato;
- se invece, durante il periodo di sorveglianza, il rapporto viene modificato in modo sostanziale per trasferire una quota di redditi dal lavoro dipendente al lavoro autonomo al fine di beneficiare del forfetario sulla maggiore quota di reddito autonomo, la causa ostativa opera.
In quest'ultimo caso, la fuoriuscita dal regime forfetario avviene nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale.
Conclusioni operative
La risposta dell'Agenzia è quindi favorevole solo in presenza di una continuità sostanziale dei due rapporti con la medesima ASL per tutto il periodo di sorveglianza. Il punto decisivo non è la mera coesistenza di rapporti di lavoro autonomo e dipendente, ma l'assenza di modifiche sostanziali finalizzate a spostare redditi verso il lavoro autonomo per fruire del regime agevolato.
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