Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 114 del 23/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente ritiene che la partecipazione a una società semplice immobiliare non costituisca causa ostativa al regime forfetario, perché l’ostacolo riguarderebbe solo società di persone o associazioni che producono redditi commerciali o professionali. Quanto alla dichiarazione, sostiene che nel modello Redditi la quota di reddito della società semplice vada indicata nel quadro RH, non nel quadro RB.

Regime forfetario 2019 e dichiarazione della quota di reddito da società semplice immobiliare

Il quesito

La contribuente chiede se, pur essendo socia di una società semplice immobiliare che svolge sola locazione non commerciale, possa applicare nel 2019 il regime forfetario per l’attività di psicologa e come debba dichiarare il reddito imputato dalla partecipazione societaria nel modello Redditi o 730.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, se la società semplice immobiliare non produce in fatto redditi d’impresa o di lavoro autonomo, la partecipazione non impedisce l’accesso al regime forfetario dal 2019. Precisa inoltre che, ai fini dichiarativi, con il 730 il reddito va indicato nel quadro B con codice 16, mentre con il modello Redditi Persone Fisiche va compilato il quadro RH.

Regime forfetario e partecipazione a società semplice immobiliare

L’interpello riguarda una psicologa iscritta all’Albo, titolare di partita IVA, che negli anni precedenti aveva operato in contabilità semplificata e che dal 2019 intende verificare la possibilità di accedere al regime forfetario. La questione nasce dalla sua partecipazione, tuttora in essere, a una società semplice immobiliare che svolge esclusivamente attività di locazione di beni propri e non ha partita IVA attiva.

Fattispecie rappresentata

L’istante precisa di aver percepito compensi superiori a 30.000 euro negli anni 2015 e 2016 e compensi pari a euro non indicati nel testo nel 2017. Negli ultimi tre periodi d’imposta considerati prima del 2019 (2016, 2017 e 2018) ha operato in regime di contabilità semplificata, poiché non aveva i requisiti per accedere al regime forfetario previsto dalla legge n. 190 del 2014.

Parallelamente, nel 2017 risultava ed è tuttora socia della società semplice immobiliare ALFA S.S., nata dalla trasformazione agevolata di una s.n.c. nel 2016 ai sensi della legge n. 208 del 2015. La società dispone soltanto del codice fiscale, avendo cessato la partita IVA, e svolge una sola attività non commerciale di locazione di beni immobili propri.

Quesiti posti all’Agenzia

La contribuente chiede, in sostanza, due chiarimenti:

  • se possa applicare nel 2019 il regime forfetario per la propria attività professionale di psicologa, nonostante la partecipazione alla società semplice immobiliare;
  • se, nella dichiarazione dei redditi, la quota di reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice debba essere indicata nel quadro RB oppure nel quadro RH del modello Redditi Persone Fisiche, con riferimento al codice 4 per le società semplici.

Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente

Secondo l’istante, la causa ostativa del regime forfetario prevista dalla legge n. 145 del 2018 dovrebbe riguardare solo la partecipazione contemporanea a società di persone o associazioni ex articolo 5 del TUIR che producono redditi d’impresa, professionali o comunque commerciali. Ne conseguirebbe che la partecipazione a una società semplice immobiliare, la quale produce redditi fondiari e non redditi commerciali, non impedirebbe l’accesso al regime agevolato.

Quanto agli adempimenti dichiarativi, la contribuente osserva che nel modello 730 è possibile indicare il reddito da società semplice nel quadro B con il codice 16, mentre nel modello Redditi Persone Fisiche il corrispondente codice non sarebbe presente nel quadro RB. Per questo ritiene di dover utilizzare il quadro RH, indicando il codice 4 relativo alla società semplice, la quota di reddito imputabile e il reddito da dichiarare come socia.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama la disciplina del regime forfetario introdotta dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018.

In particolare, viene esaminata la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, che esclude dal regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che:

  • partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che chiarisce il perimetro applicativo della causa ostativa con riferimento alle società semplici.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

In via preliminare, l’Agenzia precisa che non esamina i requisiti generali di accesso al regime forfetario né le ulteriori cause ostative diverse da quella oggetto del quesito.

Sul punto specifico, l’Amministrazione conferma l’orientamento già espresso nella circolare n. 9/E del 2019: la partecipazione a una società semplice non costituisce, di regola, causa ostativa al regime forfetario, salvo i casi in cui la società semplice produca redditi di lavoro autonomo oppure, in concreto, svolga attività d’impresa.

Pertanto, assumendo che la società semplice immobiliare indicata dall’istante non produca, in fatto, redditi d’impresa, l’Agenzia ritiene che la contribuente possa applicare il regime forfetario per il periodo d’imposta 2019 nella propria attività professionale.

L’Agenzia aggiunge che, sempre secondo la circolare n. 9/E del 2019, un soggetto che nel 2018 era in regime semplificato per mancanza dei requisiti del forfetario può accedere al regime forfetario dal 2019 senza dover presentare comunicazioni preventive o successive e senza necessità di opzioni specifiche.

Indicazioni dichiarative

Per quanto riguarda la dichiarazione del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, l’Agenzia distingue tra i diversi modelli dichiarativi:

  • se la contribuente utilizza il modello 730, deve compilare il Quadro B, indicando nella colonna 2 il codice 16, relativo al reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF; il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
  • se invece utilizza il modello Redditi Persone Fisiche, il reddito va dichiarato compilando il quadro RH.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con un esito sostanzialmente favorevole alla contribuente. La partecipazione a una società semplice immobiliare che svolge sola locazione di beni propri, senza attività d’impresa in fatto, non impedisce l’accesso al regime forfetario nel 2019. Sul piano dichiarativo, il reddito della partecipazione va trattato diversamente a seconda del modello usato: quadro B del 730 con codice 16, oppure quadro RH nel modello Redditi Persone Fisiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.