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Interpello

Risposta n. 118 del 23/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La causa ostativa dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014 opera solo se coesistono controllo della SRL e riconducibilità delle attività. Nel caso esaminato l’AdE ritiene integrati entrambi i presupposti; pertanto il contribuente esce dal forfetario dal 2020, salvo cessazione dalla carica di amministratore nel 2019.

Cause ostative al regime forfetario per controllo di SRL e attività riconducibili

Il quesito

Il contribuente chiede se possa restare nel regime forfetario pur detenendo il 50% di una società tra professionisti in forma di SRL, essendo anche amministratore con compenso, in presenza di attività professionalmente autonome rispetto a quelle svolte con la propria partita IVA.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il 50% di partecipazione in una SRL integra il controllo ex articolo 2359 c.c. e che, poiché le attività appartengono alla medesima sezione ATECO e il forfetario percepisce compensi di amministratore dalla SRL controllata, le attività sono riconducibili. Ne deriva l’applicazione della causa ostativa e la decadenza dal regime dal periodo d’imposta 2020, con permanenza nel 2019; se l’istante cessasse dall’amministrazione nel 2019, non decadrebbe nel 2020.

Cause ostative al regime forfetario per controllo di SRL e attività riconducibili

L’interpello riguarda l’applicazione della causa ostativa al regime forfetario introdotta dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019. L’Agenzia esamina se un professionista in regime forfetario, socio al 50% e amministratore di una SRL tra professionisti, possa continuare ad avvalersene.

Fattispecie rappresentata

L’istante svolge dal 2016 l’attività di "Servizi offerti da dottori commercialisti" e applica il regime forfetario. A fine 2017 ha costituito con un collega una società tra professionisti in forma di SRL, con codice ATECO 692011, dedicata ai servizi di dottori commercialisti.

I due professionisti:

  • detengono ciascuno il 50% delle quote della società;
  • partecipano agli utili e alle perdite nella medesima misura;
  • sono entrambi amministratori e percepiscono un compenso per tale incarico.

L’istante precisa inoltre che con la propria partita IVA fattura incarichi di revisione legale, sindaco di società e altri lavori occasionali; tali attività rappresentano oltre il 50% del fatturato annuo, rendendo residuale il compenso da amministratore. La società, invece, svolge consulenza, tenuta contabilità e paghe per una clientela diversa da quella dell’istante. Infine, l’intermediario Entratel della società è il socio dell’istante.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede chiarimenti sull’interpretazione della causa ostativa prevista dalla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019, al fine di capire se possa permanere nel regime forfetario nonostante la partecipazione e l’incarico di amministratore nella SRL.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, non sarebbero integrati i presupposti richiesti dalla norma, in particolare il controllo e la riconducibilità delle attività. Di conseguenza, ritiene di poter permanere nel regime forfetario.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, che ha introdotto il regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • l’articolo 1, comma 57, lettera d), come modificato dalla legge n. 145/2018, che esclude dal regime i soggetti che controllano direttamente o indirettamente SRL che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
  • la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha chiarito la necessità della compresenza di due condizioni:
    • controllo diretto o indiretto della SRL;
    • esercizio, da parte della SRL, di attività riconducibili a quelle del professionista.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che il parere non riguarda gli altri requisiti di accesso al regime forfetario né ulteriori cause ostative.

Nel caso esaminato, ritiene integrata la prima condizione, ossia il controllo diretto della SRL ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2, c.c. La partecipazione del 50% in una società a responsabilità limitata è, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 9/E del 2019, idonea a integrare tale controllo, restando fermi gli ulteriori requisiti.

Quanto alla seconda condizione, l’Agenzia osserva che i codici ATECO delle attività svolte dall’istante e dalla SRL appartengono entrambi alla medesima sezione ATECO, la sezione M. Inoltre, la persona fisica in regime forfetario percepisce compensi di amministratore dalla SRL controllata, compensi che sono tassati con imposta sostitutiva mentre la società li deduce come costi. Ciò rende sussistente la riconducibilità delle due attività economiche.

Conseguenze operative

Poiché risultano entrambe integrate le condizioni richieste dalla lettera d) del comma 57:

  • l’istante incorre nella causa ostativa al regime forfetario;
  • decadrà dal regime nel periodo d’imposta 2020, ai sensi del comma 71 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014;
  • resta ferma la possibilità di applicare il regime forfetario per il periodo d’imposta 2019.

L’Agenzia aggiunge che, se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della SRL controllata nel 2019, non decadrebbe dal regime forfetario nel 2020.

Conclusioni

La risposta conferma un’interpretazione restrittiva della causa ostativa: il controllo del 50% in una SRL, unito alla riconducibilità delle attività e alla percezione di compensi di amministratore dalla società controllata, è sufficiente a impedire la permanenza nel regime forfetario dal periodo d’imposta successivo, salvo la cessazione tempestiva dell’incarico di amministratore.

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