Risposta n. 119 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l'istante, il regime forfetario sarebbe applicabile perché l'attività della SRL non sarebbe concretamente riconducibile a quella professionale svolta e la qualifica di preposto non comporterebbe controllo indiretto della società.
Cause ostative al regime forfetario per socio/preposto di SRL
Il quesito
Il contribuente chiede se la qualifica di preposto alla gestione tecnica di una SRL, di cui possiede una quota dell'1%, integri un controllo indiretto della società e determini quindi l'esclusione dal regime forfetario ai sensi dell'art. 1, comma 57, lett. d), della legge n. 190/2014.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la causa ostativa della lett. d) operi solo se ricorrono congiuntamente il controllo diretto o indiretto della SRL e lo svolgimento, da parte della SRL, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente. Nel caso prospettato, la verifica va compiuta con riferimento all'anno di applicazione del regime; pertanto il contribuente può aderire al forfetario nel 2019 e, se la causa ostativa risultasse presente, decadrebbe dal 2020. Inoltre, se l'attività effettiva della SRL è riconducibile a una diversa sezione ATECO rispetto a quella dell'istante, la causa ostativa non si integra; in tal caso non vi sarebbe decadenza nel 2020.
Cause ostative al regime forfetario per socio/preposto di SRL
L’interpello riguarda l’applicazione della causa ostativa prevista per il regime forfetario dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge di bilancio 2019. Il contribuente è un ingegnere con partita IVA che riveste anche la qualifica di preposto tecnico di una SRL operante nel settore della riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni.
Fattispecie rappresentata
Il contribuente dichiara di:
- essere titolare di partita IVA e svolgere l’attività di ingegnere con codice ATECO 711210;
- detenere una quota pari all’1% di una SRL, senza controllo diretto della stessa;
- essere preposto alla gestione tecnica della società ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, con i requisiti per la certificazione degli impianti installati.
La società svolge attività di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni ed è indicata con codice ATECO 331500, ricondotto alla riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto, esclusi i motori.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se la qualifica di “preposto” possa configurare un controllo indiretto della SRL e, quindi, integrare la causa ostativa che impedisce l’accesso al regime forfetario, qualora la società svolga attività economiche riconducibili a quelle del professionista.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario perché:
- l’attività svolta dalla società, pur essendo astrattamente compatibile con la professione di ingegnere, non sarebbe concretamente riconducibile alla sua attività professionale;
- la qualifica di preposto non sarebbe idonea a determinare un controllo indiretto della società.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014, istitutivo del regime forfetario, e in particolare il comma 57, lettera d), come modificato dalla legge di bilancio 2019.
La norma esclude dal regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente SRL le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia
L’Agenzia richiama la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che chiarisce come la causa ostativa richieda la contemporanea presenza di due condizioni:
- il controllo diretto o indiretto di una SRL;
- lo svolgimento, da parte della SRL, di un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente.
Se manca una di queste condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può accedere o permanere nel regime forfetario.
Decorrenza della causa ostativa
L’Agenzia precisa inoltre che la verifica della causa ostativa deve essere effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime e non all’anno precedente, poiché solo nell’anno di applicazione può essere accertata la riconducibilità delle attività svolte dalla SRL a quelle del contribuente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, l’Agenzia afferma che il contribuente può aderire al regime forfetario per il 2019. Se nel corso di tale anno fosse accertata la sussistenza della causa ostativa, la decadenza opererebbe dal 2020.
Inoltre, a prescindere dal fatto che la qualifica di preposto integri o meno una forma di controllo della società, la causa ostativa non si realizza se l’attività effettivamente svolta dalla SRL, in coerenza con i codici ATECO formalmente dichiarati, è riconducibile a una sezione ATECO diversa rispetto a quella dell’attività effettiva del contribuente. Tale verifica di fatto non è però accertabile in sede di interpello.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude quindi che:
- il contribuente può accedere al regime forfetario nel 2019;
- l’eventuale verifica della causa ostativa va compiuta in relazione al 2019;
- l’eventuale decadenza, se la causa ostativa risultasse integrata, opererebbe dal 2020;
- qualora l’attività della SRL appartenga a una diversa sezione ATECO rispetto a quella del contribuente, la causa ostativa non si applica e non vi sarebbe decadenza nel 2020.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 23 apr 2019Risposta n. 114 del 23/04/2019
- Interpello · 23 apr 2019Risposta n. 115 del 23/04/2019
- Interpello · 23 apr 2019Risposta n. 116 del 23/04/2019
- Interpello · 23 apr 2019Risposta n. 117 del 23/04/2019
- Interpello · 23 apr 2019Risposta n. 118 del 23/04/2019
- Interpello · 23 apr 2019Risposta n. 120 del 23/04/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →