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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 6.11.2020, notificata in data 07.11.2020; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare di tutti gli atti istruttori, di estremi e contenuti sconosciuti, posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, tra i quali le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria, degli atti di indagine e accertamenti del Gruppo interforze, nonché del parere del Gruppo Interforze del 09.10.2020.

Giustizia amministrativa202100038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce il 6 novembre 2020

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva, unitamente agli atti istruttori presupposti, adottata sulla base di una pluralità di elementi indizianti e riferita anche ai collegamenti, diretti o indiretti e tramite familiari, con altre società riconducibili a soggetti operanti in un Comune il cui Consiglio era stato sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata. Il ricorso è stato proposto senza domanda cautelare. Nelle more, la società è stata ammessa alla misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e, successivamente, ha ottenuto un'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, non risultando più attuali le cause ostative di cui all'art. 67 dello stesso decreto. Con memoria dell'8 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta informazione antimafia liberatoria, intervenuta dopo l'ammissione alla misura di prevenzione collaborativa. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità dell'interdittiva né gli atti istruttori presupposti, poiché è venuto meno l'interesse attuale alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata a seguito della dichiarazione della ricorrente e del conseguimento dell'informazione antimafia liberatoria.

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato sia quale base dell'informazione antimafia interdittiva sia, al comma 5, quale fondamento dell'informazione antimafia liberatoria conseguita dalla società.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Disciplina la misura di prevenzione collaborativa, cui la società è stata ammessa nelle more del giudizio e dopo la quale ha conseguito l'informazione liberatoria.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Individua le cause ostative la cui attualità è risultata insussistente al momento del rilascio dell'informazione liberatoria.

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    Richiamato per lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune collegato alla vicenda, disposto per infiltrazione della criminalità organizzata.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro processuale della decisione, senza una specifica interpretazione ulteriore nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, dopo l'impugnazione di un'informazione antimafia interdittiva, l'impresa consegue un'informazione antimafia liberatoria e dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame nel merito della legittimità dell'interdittiva.
  • L'ammissione alla misura di prevenzione collaborativa e il successivo rilascio dell'informazione antimafia liberatoria possono determinare il venir meno dell'interesse attuale all'annullamento dell'interdittiva precedentemente impugnata.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente, il giudice non procede all'esame degli atti istruttori e dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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